La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera (gli «Stati dell’AELS»)
e
il Canada,
denominati qui di seguito le «Parti»,
risoluti a consolidare i legami speciali di amicizia e di cooperazione che li uniscono,
riaffermato il loro impegno nei confronti dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo e alla crescita armoniosa del commercio internazionale e di creare un quadro favorevole a una cooperazione internazionale e transatlantica più estesa,
determinati a creare un mercato allargato e sicuro per i beni prodotti sul loro territorio,
animati dal desiderio di istituire una zona di libero scambio mediante l’eliminazione di ostacoli al commercio,
determinati a ridurre le distorsioni degli scambi commerciali,
risoluti a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinano i loro scambi commerciali,
con l’intento di favorire la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali,
con l’obiettivo di creare nuove opportunità d’impiego e di migliorare le condizioni di lavoro e di livello di vita nei loro rispettivi territori,
determinati ad assicurare che i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dalla creazione di ostacoli privati alla concorrenza,
richiamati gli Accordi di cooperazione economica e commerciale che sono stati firmati: tra il Governo del Canada e il Governo del Regno di Norvegia il 3 dicembre 1997, tra il Governo del Canada e il Governo della Confederazione Svizzera il 9 dicembre 1997 e tra il Governo del Canada e il Governo della Repubblica d’Islanda il 24 marzo 1998,
fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, fatto il 15 aprile 1994 (qui di seguito denominato «l’Accordo dell’OMC»), da altri accordi negoziati in questo ambito e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali,
tenendo conto dell’Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e il Canada, fatto a Ottawa il 3 dicembre 1998 e dell’Accordo di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra il Canada e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 4 luglio 2000,
consapevoli dell’importanza delle misure di facilitazione del commercio per favorire l’esistenza di procedure efficaci e trasparenti che riducono i costi e assicurano una certa prevedibilità alle rispettive comunità commerciali delle Parti,
decisi a collaborare per promuovere il riconoscimento del fatto che gli Stati devono continuare ad essere in grado di preservare, elaborare e attuare le loro politiche culturali al fine di rafforzare le diversità culturali,
consapevoli della necessità di politiche commerciali ed ambientali che si rafforzano reciprocamente per conseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile,
affermato il loro impegno allo sviluppo economico e sociale e al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei principi esposti nella Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro inerente ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro,
dichiarato che sono pronti a voler accrescere e approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle ad altri ambiti non contemplati dal presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Fatto in duplice esemplare a Davos, il 26 gennaio 2008, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimente fede. Un solo esemplare sarà depositato presso il Depositario da parte degli Stati dell’AELS.
Protocollo d’intesa
Concluso a Davos il 26 gennaio 2008
Considerazioni generali
È inteso tra le Parti che quando una Parte, ai sensi dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Canada, qui di seguito denominato l’«Accordo di libero scambio», deve inviare una notifica al Comitato misto, la Parte si conforma a tale obbligo inviando una notifica a tutte le altre Parti.
Afferente all’art. 10 – Dazi
È inteso tra le Parti che l’articolo 10 paragrafo 3 si applica soltanto ai prodotti originari delle Parti compresi nel paragrafo 1.
Afferente all’art. 13 – Soggiorno temporaneo
1. È inteso tra le Parti che l’articolo 13 sottoparagrafo 1(b) si applica ai servizi post-vendita e post-locazione assicurati dai riparatori e dagli addetti alla manutenzione, dai supervisori degli installatori e dalle persone che effettuano il montaggio e il collaudo delle attrezzature commerciali e industriali, compresi i software. Dal montaggio è esclusa l’installazione generalmente eseguita dagli addetti dell’edilizia, quali gli elettricisti e i tubisti. I servizi post-vendita o post-locazione includono anche sedute durante le quali i potenziali utilizzatori si familiarizzano con le attrezzature o vengono formati.
2. Inoltre è inteso tra le Parti che i contratti di servizio ai quali rimanda l’articolo 13 sottoparagrafo 1(b) devono essere stati negoziati nel quadro di un contratto di vendita o di locazione originale o della proroga del contratto originale, e che i contratti di servizio negoziati con terzi dopo la firma del contratto di vendita o di locazione non sono menzionati nel sottoparagrafo 1(b). Il sottoparagrafo 1(b) si applica tuttavia se il contratto di vendita o di locazione originale precisa che una società terza ha concluso o concluderà un contratto di servizio per la manutenzione delle attrezzature.
Afferente all’art. 17 – Sovvenzioni
È inteso tra le Parti che una procedura di composizione delle controversie avviata ai sensi del capitolo VIII dell’Accordo di libero scambio nei confronti dell’articolo 17 paragrafo 3 non sospenderà o comprometterà la procedura interna prevista nel paragrafo 3.
Afferente all’art. 23 e all’Allegato J – Industrie culturali
È inteso tra le Parti che l’articolo 23 e l’Allegato J si applicano, per quanto riguarda la coproduzione, con riserva degli Accordi sulle relazioni cinematografiche e audiovisive di cui fanno parte il Canada e uno o più Stati dell’AELS.
Afferente all’art. 26 – Comitato misto
È inteso tra le Parti che:
- ogni questione derivante dagli Accordi bilaterali in materia di agricoltura che ha ripercussioni sul funzionamento della zona di libero scambio tra il Canada e gli Stati dell’AELS può essere esaminata in seno al Comitato misto o in seno a qualsiasi altro sottocomitato o gruppo di lavoro pertinente costituito dal Comitato misto;
- qualsiasi questione derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di libero scambio che sono state inserite negli Accordi bilaterali in materia di agricoltura e che ne costituiscono parte integrante, su richiesta di una delle Parti di un simile Accordo bilaterale, può essere rinviata al Comitato misto o a qualsiasi altro sottocomitato o gruppo di lavoro pertinente costituito dal Comitato misto.
Afferente all’art. 6 dell’Allegato C – Produzione insufficiente
È inteso tra le Parti che quando, su parere di una Parte, un prodotto che soddisfa la regola d’origine applicabile dell’Allegato I ha acquisito il carattere di prodotto originario in seguito a un’operazione che tale Parte qualificherebbe quale «semplice miscela» o «semplice assemblaggio» o in seguito a semplici operazioni, la questione sarà trattata il più presto possibile, su richiesta di detta Parte, al fine di esaminare eventuali emendamenti a tale articolo.
Afferente all’art. 17 dell’Allegato C – Esportatore autorizzato
È inteso che l’articolo 17 dell’Allegato C non obbliga alcuna Parte ad attuare un programma che prevede la possibilità di un esportatore autorizzato. Inoltre resta inteso che le amministrazioni delle dogane degli Stati dell’AELS continueranno ad applicare un tale programma, qualora sia stato creato, conformemente alle norme europee secondo quanto stabilito dall’Allegato A della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio .
Afferente all’art. 24 dell’Allegato C – Verifica d’origine
1. È inteso che l’amministrazione delle dogane della Parte esportatrice che effettua una verifica d’origine su richiesta dell’amministrazione delle dogane della Parte importatrice assumerà tutte le spese legate all’esecuzione della verifica d’origine sul proprio territorio, ad eccezione delle spese di viaggio e delle spese accessorie sostenute dall’amministrazione delle dogane della Parte importatrice.
2. Inoltre è inteso che le amministrazioni delle dogane delle Parti discuteranno il funzionamento e la gestione generali del processo di verifica ed effettueranno in particolare una stima del carico di lavoro e un esame delle priorità. Qualora avvenga un aumento insolito del numero di domande di verifica, le amministrazioni delle dogane delle Parti interessate si consulteranno al fine di fissare le priorità e di prevedere misure per gestire il carico di lavoro, tenendo conto dei bisogni operativi.
Firmati in duplice esemplare a Davos, il 26 gennaio 2008, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimente fede. Gli Stati dell’AELS depositeranno un originale presso il Depositario dell’Accordo di libero scambio.
(Seguono le firme)