0.632.401.813
Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli Approvato dall’Assemblea federale 1’8 ottobre 1986 Entrato in vigore il 1° gennaio 1987
(Stato 5 novembre 1999)0.632.401.813Nicht löschen bitte "1 " !!
Testo originale
Bruxelles, 14 luglio 1986 |
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
- «Ho l’onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione Svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due Parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell’articolo 15 dell’accordo di libero scambio CEE-Svizzera2, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
- Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:I.La Confederazione Svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione Svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:a)Fiori recisi:Il contingente contrattuale di 6500 quintali accordato dalla Confederazione Svizzera alla Comunità è portato a 7000 quintali.b)Vini rossi in fusti:I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.II.La Confederazione Svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell’allegato della presente lettera.È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 2002.103 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione Svizzera ristabilirà l’aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:–il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;–successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.È convenuto, infine, che la Confederazione Svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all’importazione di vini di Porto e di Madera.III.La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).
- Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.
- Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»
Mi pregio confermarle l’accordo della Comunità economica europea.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio | |
David Hannay |