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Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli Approvato dall’Assemblea federale 1’8 ottobre 1986 Entrato in vigore il 1° gennaio 1987

(Stato 5 novembre 1999)0.632.401.813Nicht löschen bitte "1 " !!

Testo originale

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

  1. «Ho l’onore di far riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e del 5 febbraio 1981 tra la Comunità e la Confederazione Svizzera nonché ai negoziati svoltisi tra le due Parti per adeguare gli scambi di lettere suddetti e fissare, secondo lo spirito dell’articolo 15 dell’accordo di libero scambio CEE-Svizzera2, il regime degli scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
  2. Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:I.La Confederazione Svizzera e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni reciproche contemplate negli scambi di lettere suddetti.Tuttavia, le concessioni di natura non tariffaria accordate dalla Confederazione Svizzera alla Comunità sono modificate nel modo seguente:a)Fiori recisi:Il contingente contrattuale di 6500 quintali accordato dalla Confederazione Svizzera alla Comunità è portato a 7000 quintali.b)Vini rossi in fusti:I contingenti contrattuali di vini rossi in fusti aperti attualmente, sono aumentati di 415 000 hl riservati rispettivamente in misura di 315 000 hl alla Spagna e di 100 000 hl al Portogallo.II.La Confederazione Svizzera accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1° marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell’allegato della presente lettera.È inoltre convenuto che, per quanto riguarda i prodotti della voce ex 2002.103 (polpe, puree e concentrati di pomodori in contenitori di oltre 5 kg) in provenienza dal Portogallo, la Confederazione Svizzera ristabilirà l’aliquota normale di 13 SFR/100 kg secondo il calendario seguente:–il 1° marzo 1986: un dazio iniziale di 3 SFR/100 kg;–successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1987: quattro aumenti annui di 1 SFR/100 kg e tre aumenti annui di 2 SFR/100 kg.È convenuto, infine, che la Confederazione Svizzera mantiene il regime fiscale privilegiato all’importazione di vini di Porto e di Madera.III.La Comunità apre a favore della Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 1986, un contingente tariffario comunitario annuo di 1000 tonnellate senza dazio per le ciliege da tavola, amarene escluse (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune).
  3. Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.
  4. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l’accordo della Comunità economica europea.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee:

David Hannay
G. Giola

Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli Approvato dall’Assemblea federale 1’8 ottobre 1986 Entrato in vigore il 1° gennaio 1987 | Lexipedia | Lexipedia