Lexipedia

0.632.401.815

Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo all’adeguamento delle concessioni concernenti gli scambi reciproci di formaggio Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1986

RU 1987 205; FF 1986 III 1

Entrato in vigore il 1° gennaio 1987

(Stato 1° gennaio 1987)

Testo originale

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

  1. «Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
  2. Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:I.Durante il periodo di transizione previsto nell’atto di adesione, la Comunità e la Confederazione Svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all’importazione ai livelli seguenti:a)all’importazione in Spagna:Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:

Designazione delle merci

Dazio all’importazione (ECU/100 kg peso netto)

Quantitativi in tonnellate

o % ad val.

1986

1987

1988

1989

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz,
    Appenzell, Vacherin fribourgeois
    e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:
  1. in forme standard con crosta
    e di un valore franco frontiera
    da determinare

18,13

  1. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto
    pari o superiore a 1 kg ma inferiore a 5 kg, di un valore franco frontiera da determinare

18,13

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz,
    Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45% in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:

1844

2121

2439

2805

  1. in forme standard con crosta
    e di un valore franco frontiera da determinare

9,07

  1. in pezzi condizionati sotto
    vuoto o gas inerte, aventi la
    crosta su almeno un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg
    e di un valore franco frontiera da determinare

9,07

  1. in pezzi condizionati sotto
    vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale
    a 450 kg e di un valore franco frontiera da determinare

9,07

Designazione delle merci

Dazio all’im-portazione (ECU/100 kg peso netto)

Quantitativi in tonnellate

o % ad val.

1986

1987

1988

1989

  1. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritrate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune

6%

  1. Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o inferiore al 48 % della sottovoce 04.04 E 1 b) 2 della tariffa doganale comune

prelievo

- 1844

2121

2439

2805

  1. Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza
    secca, superiore al 48 %, della
    sottovoce 04,04 E 1 b) 2 della
    tariffa doganale comune

prelievo

  1. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati
    impiegati altri formaggi se non l’Emmental, il Gruyère, l’Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un
    valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa
    doganale comune


36,27


96


110


127


146

Durante il periodo di transizione, l’applicazione dei dazi all’importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell’atto di adesione.

Inoltre l’applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare, se del caso, un valore franco frontiera spagnola. All’inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all’importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

  1. all’importazione in Portogallo:

Designazione delle merci

Dazio all’im-
portazione (ECU/ 100 kg peso netto)

Quantitativi in tonnellate

o % ad val.

1986

1987

1988

1989

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois
    e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45% in peso della sostanza secca, con una maturazione di almeno due mesi per quanto riguarda il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:
  1. in forme standard con crosta
    e di un valore franco frontiera da determinare

9,07

50

58

66

76

  1. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno un lato, di peso netto
    pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera da determinare

9,07

  1. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto
    inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera da
    determinare

9,07

  1. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati
    impiegati altri formaggi se non l’Emmental, il Gruyère, l’Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un
    valore franco frontiera da determinare ed aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca,
    inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa
    doganale comune

36,27

85

98

113

130

Durante il periodo di transizione, l’applicazione dei dazi all’importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell’atto di adesione.

L’applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All’inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all’importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all’importazione.

Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

II.

La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d’Or».

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Governo della Confederazione Svizzera sul contenuto della presente lettera.»

Posso confermarle l’accordo del mio Governo.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Carlo Jagmetti

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

  1. «Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
  2. Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione Svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.»

Posso confermarle l’accordo del mio governo.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Carlo Jagmetti