0.632.401.815
Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo all’adeguamento delle concessioni concernenti gli scambi reciproci di formaggio Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1986
RU 1987 205; FF 1986 III 1
Entrato in vigore il 1° gennaio 1987
(Stato 1° gennaio 1987)
Testo originale
Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
- «Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
- Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:I.Durante il periodo di transizione previsto nell’atto di adesione, la Comunità e la Confederazione Svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all’importazione ai livelli seguenti:a)all’importazione in Spagna:Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:
Designazione delle merci |
Dazio all’importazione (ECU/100 kg peso netto) |
Quantitativi in tonnellate |
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o % ad val. |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
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18,13 |
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18,13 |
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1844 |
2121 |
2439 |
2805 |
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9,07 |
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9,07 |
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9,07 |
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Designazione delle merci |
Dazio all’im-portazione (ECU/100 kg peso netto) |
Quantitativi in tonnellate |
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o % ad val. |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
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6% |
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prelievo |
- 1844 |
2121 |
2439 |
2805 |
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prelievo |
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Durante il periodo di transizione, l’applicazione dei dazi all’importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell’atto di adesione. |
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Inoltre l’applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare, se del caso, un valore franco frontiera spagnola. All’inizio del periodo transitorio tale valore è determinato in base ai livelli di prezzo constatati sul mercato spagnolo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri totali all’importazione. |
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Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera spagnola che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati spagnolo e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. |
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A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni della Spagna provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; |
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Designazione delle merci |
Dazio all’im- |
Quantitativi in tonnellate |
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o % ad val. |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
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9,07 |
50 |
58 |
66 |
76 |
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9,07 |
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9,07 |
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36,27 |
85 |
98 |
113 |
130 |
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Durante il periodo di transizione, l’applicazione dei dazi all’importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell’atto di adesione. |
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L’applicazione dei dazi sopra indicati è subordinata alla condizione che la Confederazione Svizzera si impegni a rispettare un valore franco frontiera portoghese. All’inizio del periodo di transizione tale valore è determinato in base ai livelli di prezzi all’importazione in Portogallo dei formaggi in causa, diminuiti degli oneri all’importazione. |
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Durante il periodo transitorio, i valori franco frontiera portoghese che la Confederazione Svizzera è tenuta a rispettare sono adattati in base al ravvicinamento dei prezzi dei formaggi sui mercati portoghese e comunitario fino a quando detti valori saranno identici a quelli applicabili all’importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. |
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A decorrere dal 1° gennaio 1990 e fino al termine del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono adattati ogni anno conformemente alle regole applicabili alle importazioni del Portogallo provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. |
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II. |
La Comunità accetta di includere nella sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune il formaggio denominato «Vacherin Mont d’Or». |
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Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. |
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Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo del Governo della Confederazione Svizzera sul contenuto della presente lettera.» |
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Posso confermarle l’accordo del mio Governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione
Per il Governo Carlo Jagmetti |
Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
- «Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
- Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione Svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.»
Posso confermarle l’accordo del mio governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il Governo Carlo Jagmetti |