1) Nel rispetto dell’autonomia fiscale delle due Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein disciplinano in un accordo l’introduzione simultanea in Svizzera e nel Liechtenstein dell’imposta sul valore aggiunto, la trasposizione nel diritto del Liechtenstein delle disposizioni materiali svizzere concernenti l’imposta sul valore aggiunto e la loro applicazione in parallelo a livello amministrativo. 2) La Confederazione Svizzera informa in tempo utile il Principato del Liechtenstein delle modificazioni previste nel diritto relativo all’imposta sul valore aggiunto e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d’interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni in comune. 3) Il Tribunale federale svizzero è l’ultima istanza di ricorso, ai termini delle disposizioni dell’accordo.
0.641.295.142
Trattato
tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein
concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein
RU 1995 785; FF 1994 V 673
Traduzione1
Concluso il 28 ottobre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19942
Istrumenti di ratificazione scambiati il 31 gennaio 1995
Entrato in vigore con effetto dal 1° gennaio 1995
(Stato 1° gennaio 1995)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,
memori della lunga tradizione d’amicizia tra la Svizzera e il Liechtenstein,
memori delle strette relazioni convenzionali, in particolare del Trattato del 29 marzo 1923 3 concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, detto qui appresso «Trattato doganale», considerando il Trattato doganale sotto l’angolazione degli scambi commerciali,
sostenuti dalla volontà comune di assicurare un disciplinamento, un’interpretazione e un’applicazione uniforme dell’imposta sul valore aggiunto,
hanno deciso di concludere il presente Trattato e hanno designato a questo scopo loro plenipotenziari:
- Il Consiglio federale svizzero:
- il Presidente della Confederazione Svizzera, on. Otto Stich,
- Capo del Dipartimento federale delle finanze
- Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:
- il dott. Mario Frick,
- Capo del Governo del Principato del Liechtenstein,
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
È istituita una commissione mista che agisce per consenso. Il resto è disciplinato nell’accordo.
Art. 3
Le controversie concernenti l’interpretazione del presente Trattato o dell’accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato. Il resto è disciplinato nell’accordo.
Art. 4
1) Il presente Trattato è valido fino al 31 dicembre 1996. 2) Se nessuna delle due Parti contraenti lo denuncia dodici mesi prima della sua scadenza, il presente Trattato rimane in vigore. Ciascuna delle Parti contraenti può tuttavia denunciarlo in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.
Art. 5
Il presente Trattato è sottoposto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica è effettuato a Berna. Il presente Trattato entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 28 ottobre 1994.
Per la Otto Stich | Per il Mario Frick |