Il presente Accordo mira a disciplinare il rimborso proporzionale della tassa di prevenzione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c LImT al Principato del Liechtenstein.
0.641.315.141
Accordo
tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Principato del Liechtenstein alle entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo
RU 2023 814
Traduzione
Concluso il 18 ottobre 2023
Entrato in vigore il 18 ottobre 2023
(Stato 18 ottobre 2023)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
riferendosi alla legge federale del 21 marzo 1969 1 sull’imposizione del tabacco (LImT), in particolare all’articolo 28 capoverso 2 lettera c, applicabile anche nel Principato del Liechtenstein in forza dell’articolo 4 del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 2 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);
per disciplinare la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo del Dipartimento federale dell’interno, riscosse anche nel Principato del Liechtenstein,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo e principio
Art. 2 Calcolo della quota
La quota delle entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo rimborsata al Principato del Liechtenstein corrisponde allo stesso importo pro capite che risulta per la Svizzera se le entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo sono divise per il numero totale della popolazione residente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
La Divisione delle finanze (Stabsstelle Finanzen) dell’Amministrazione nazionale liechtensteinense comunica per scritto al Fondo per la prevenzione del tabagismo entro il 15 novembre di ogni anno il numero della popolazione residente media del Principato del Liechtenstein dell’anno precedente. Per il primo anno di applicazione tale comunicazione avviene al più tardi 14 giorni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo calcola il quoziente sulla base del numero della popolazione residente media del Principato del Liechtenstein ricevuto e del numero della popolazione residente media della Svizzera secondo l’Ufficio federale di statistica.
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo comunica per scritto alla Divisione delle finanze liechtensteinense (Stabsstelle Finanzen) entro il 1° dicembre di ogni anno il nuovo quoziente determinato. Per il primo anno di applicazione tale comunicazione avviene al più tardi 14 giorni dopo la comunicazione prevista al capoverso 2.
La Divisione delle finanze liechtensteinense (Stabsstelle Finanzen) conferma annualmente per scritto al Fondo per la prevenzione del tabagismo entro il 15 dicembre il quoziente trasmesso. Per il primo anno di applicazione tale conferma avviene 14 giorni dopo la comunicazione prevista al capoverso 4.
Il quoziente confermato da entrambe le Parti è impiegato ogni anno in febbraio per il calcolo della quota liechtensteinense delle entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo dell’anno precedente.
Art. 3 Modalità di pagamento
Il contributo è versato integralmente dal Fondo per la prevenzione del tabagismo al Principato del Liechtenstein entro febbraio dell’anno successivo. Per il primo anno di applicazione, il versamento del contributo avviene al più presto due mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 4 Denuncia
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti hanno comunicato per via diplomatica che le condizioni di diritto interno necessarie a tal fine sono adempiute. L’Accordo è applicabile per la prima volta all’anno 2022. Fatto a Berna il 18 ottobre 2023, in due esemplari.
Per il Anne Lévy | Per il Doris Frick |