I dividendi ricavati da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili in questo Stato.
Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate Investment Trust. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
- il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che paga i dividendi;
- il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autorità competenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.
Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato da cui provengono questi redditi.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i dividendi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
Se una società è residente di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati da questa società, ad eccezione del caso in cui:
- questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato, o
- i dividendi sono attribuibili a una stabile organizzazione o base fissa situata in questo Stato.
che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi provenienti da questi utili o redditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione).
Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile organizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’articolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), negli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, questa imposta può essere riscossa soltanto:
- sulla parte degli utili aziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, e
- sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale),
L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.