Obblighi di diligenza nell’identificazione e nella notifica di conti statunitensi e di pagamenti a specifici istituti finanziari non partecipanti
I. Aspetti generali
A. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti conformemente alla procedura di cui al presente allegato I.
B. Ai sensi del presente Accordo:
- tutti gli importi in dollari si riferiscono al loro controvalore in altre valute;
- il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile oppure, nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, il controvalore corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile o dell’ultima data dell’anniversario della conclusione del contratto;
- con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1, un conto è trattato come conto statunitense a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I;
- se non altrimenti definito, le informazioni su un conto statunitense devono essere notificate ogni anno nell’anno civile successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, per determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, salvo nel caso in cui un conto, considerato come detenuto da un titolare recalcitrante ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, debba essere trattato come conto statunitense ai fini del presente Accordo. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono usufruire di questa possibilità di scelta separatamente per ogni sezione del presente allegato I per tutti i conti finanziari pertinenti o solo per un gruppo di tali conti chiaramente delimitati (p. es. in funzione del ramo d’attività o del luogo in cui è gestito il conto). Per quanto un accordo FFI non stabilisca altrimenti, un istituto finanziario svizzero notificante che per un gruppo di conti ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense deve continuare ad applicare questa procedura negli anni successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.
II. Conti privati preesistenti
Le seguenti regole e disposizioni esecutive si applicano all’identificazione di conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).
A. Conti da non verificare, identificare o notificare.
Se l’istituto finanziario svizzero notificante non sceglie altrimenti, per tutti i conti privati preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:
- conti privati preesistenti che il 30 giugno 2014 registrano un saldo non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;
- conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, che il 30 giugno 2014 registrano un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;
- conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti, ad esempio se l’istituto finanziario in questione non dispone di una registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l’obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte;
- conti deposito con un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD.
B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore al 30 giugno 2014 superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»)
1.Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi statunitensi:
- identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;
- inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
- attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o);
- attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
- un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
- una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
- un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l’unico indirizzo di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca non è da considerarsi indizio statunitense.
2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera C paragrafo 2 della presente sezione in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto.
3. Se nella ricerca elettronica dei dati viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che non si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al numero menzionato riguardi il conto.
4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante non deve trattare un conto come conto statunitense nei seguenti casi:
- se le informazioni sul cliente contengono un riferimento inequivocabile a un luogo di nascita negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:(1)un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato),(2)un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti, e(3)una copia dell’attestazione della perdita della nazionalità statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui:(a)il titolare del conto non possiede tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense; oppure(b)il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita;
- se le informazioni sul cliente contengono un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti che siano gli unici numeri telefonici associati al conto, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:(1)un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), e(2)l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto;
- se le informazioni sul cliente contengono istruzioni permanenti di trasferire i capitali su un conto negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:(1)un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), e(2)l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto;
- se le informazioni sul cliente contengono una procura o un’autorizzazione alla firma in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) oppure un indirizzo fermobanca come unico indirizzo identificato del titolare del conto, oppure uno o più numeri di telefono negli Stati Uniti (oltre a un numero di telefono non statunitense collegato al conto), a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante ottenga i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:(1)un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), oppure(2)l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.
C. Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore
1. La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.
2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze cambiano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense in base alla presente sezione, deve essere trattato come conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
D. Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»)
1. Ricerca elettronica dei dati . L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.
2. Esamedei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili elettronicamente dell’istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 della presente sezione, non sono necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, l’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nell’attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni:
- le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;
- il più recente contratto o documento di apertura del conto;
- la più recente documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;
- ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e
- ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.
3. Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti. Un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:
- la nazionalità o la residenza del titolare del conto;
- l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
- il o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
- l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un’altra succursale dell’istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);
- l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e
- l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.
4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla ricerca elettronica dei dati e all’esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.
5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi
- Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera E paragrafo 4 della presente sezione.
- Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione oppure il mutare delle circostanze comporta che uno o più indizi statunitensi siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
- Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense conformemente alla presente sezione, è da considerarsi un conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
E. Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato
1. Se il 30 giugno 2014 un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d’esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione, entro il 30 giugno 2015. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense entro il 31 dicembre 2014, l’istituto finanziario svizzero notificante deve includere le informazioni richieste sul conto per il 2014 nella sua prima notifica concernente il conto. Per gli anni successivi le informazioni devono essere notificate ogni anno. Se il conto viene identificato come conto statunitense dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a notificare le informazioni sul conto per il 2014, ma deve notificare le informazioni sul conto negli anni successivi.
2. Se il 30 giugno 2014 un conto privato preesistente non è di valore elevato ma lo diventa l’ultimo giorno dell’anno successivo, per questo conto l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la descritta procedura di esame allargata entro sei mesi dall’ultimo giorno dell’anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense, e agli anni successivi.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata di cui sopra per un conto di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e procurarsi la necessaria documentazione dal titolare del conto.
F. Conti privati preesistenti documentati per altri scopi determinati
Un istituto finanziario svizzero notificante che, per adempiere i suoi obblighi inerenti allo status di intermediario finanziario ( qualified intermediary ), di società di persona estera con l’obbligo di trattenuta alla fonte ( withholding foreign partnership ) o trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte ( withholding foreign trust ) derivanti da un accordo oppure i suoi obblighi stabiliti dal Capitolo 61 dell’IRC, ha in precedenza ottenuto dal titolare del conto documenti comprovanti che quest’ultimo non è né un cittadino statunitense né residente negli Stati Uniti, non è tenuto a seguire la procedura di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione per i conti di valore inferiore o quella descritta alla lettera D paragrafi da 1 a 3 per i conti di valore elevato.
III. Nuovi conti privati
Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione dei conti statunitensi tra i conti detenuti da persone fisiche e aperti il o dopo il 1° luglio 2014 («nuovi conti privati»).
A. Conti da non verificare, identificare o notificare.Sempre che l’istituto finanziario svizzero non scelga altrimenti per tutti i nuovi conti privati o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato:
- un nuovo conto privato che sia un conto deposito non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, sempre che il saldo del conto alla fine dell’anno civile non superi 50 000 USD;
- un nuovo conto privato che sia un contratto assicurativo con valore di riscatto non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, sempre che il valore di riscatto alla fine dell’anno civile non superi 50 000 USD.
B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all’apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla scadenza dell’anno civile in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l’istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un’autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all’istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporaneamente contribuente in un altro Stato). L’istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte nell’ambito dell’apertura del conto, includendo la documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC.
C. Se dall’autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense e chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.
D. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l’istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi ad essa e deve procurarsi un’autodichiarazione valida, dalla quale risulti che il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se non è in grado di procurarsi un’autodichiarazione valida di questo tipo, l’istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense senza dichiarazione di consenso.
IV. Conti commerciali preesistenti
Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione tra i conti preesistenti di conti statunitensi e di conti detenuti da entità presso istituti finanziari non partecipanti.
A.
Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti per tutti i conti commerciali preesistenti o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato, i conti commerciali preesistenti con un saldo non superiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi fino a quando il saldo del conto non superi 1 000 000 USD.
B.
Conti commerciali da verificare. I conti commerciali preesistenti che il 30 giugno 2014 registrano un saldo o un valore superiore a 250 000 USD e i conti commerciali preesistenti il cui saldo non supera 250 000 USD il 30 giugno 2014, ma l'ultimo giorno di un anno successivo registrano un saldo o un valore superiore a 1 000 000 USD devono essere verificati secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione.
C. Conti commerciali soggetti a notifica. Dei conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione devono essere trattati come conti statunitensi solo quelli detenuti da una o più entità che siano soggetti statunitensi specifici o da entità estere non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. Inoltre i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti devono essere trattati come conti per i quali i pagamenti aggregati devono essere notificati ai sensi di un accordo FFI.
D. Procedure di esame per identificare i conti commerciali soggetti a notifica. Per i conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione l’istituto finanziario svizzero notificante deve svolgere le seguenti verifiche per determinare se il conto sia detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici, da NFFE passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti oppure da un istituto finanziario non partecipante:
1. Determinare se l’entità è un soggetto statunitense specifico.
- Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense. A questo proposito le informazioni indicanti che l’entità è un soggetto statunitense includono l’ubicazione negli Stati Uniti della sede legale o organizzativa oppure un indirizzo statunitense.
- Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario o l’istituto finanziario svizzero notificante verifica il numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, il conto non è un conto statunitense.
2. Determinare se un’entità non statunitense è un istituto finanziario.
- Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario.
- Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario o l’istituto finanziario svizzero notificante verifica il numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, il conto non è un conto statunitense.
3. Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipa
n
te i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata co
n
formemente alle disposizioni di un accordo FFI.
- Con riserva della lettera b del presente paragrafo, un istituto finanziario svizzero notificante può stabilire che il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se l’istituto finanziario svizzero notificante determina concretamente che il titolare del conto possiede tale status sulla base del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, di informazioni di pubblico dominio o di informazioni in suo possesso. Per il conto in questione non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche.
- Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a favore del titolare del conto devono essere notificati conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
- Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare l’entità come istituto finanziario non partecipante i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI, salvo che l’istituto finanziario svizzero notificante:(1)si procuri dall’entità un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, di un beneficiario effettivo esonerato o di un istituto finanziario escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; oppure(2)verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, il numero di identificazione FATCA dell’entità su una lista, pubblicata dall’IRS, degli istituti finanziari esteri.
4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.
In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente, non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l’istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se l’entità ha soggetti controllanti, (ii) se l’entità è una NFFE passiva, e (iii) se uno dei soggetti controllanti è cittadino statunitense oppure ha il proprio domicilio negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l’istituto finanziario svizzero notificante segue l’istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze.
- Per determinare i soggetti controllanti dell’entità l’istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso.
- Per determinare se l’entità è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell’IRS o un modulo analogo concordato) sul suo status, salvo che giunga concretamente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che l’entità è una NFFE attiva.
- Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante può basarsi su:(1)le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo non superi 1 000 000 USD; oppure(2)un’autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell’IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo superiore a 1 000 000 USD.
- Se una persona che controlla una NFFE passiva è un cittadino statunitense oppure domiciliato negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.
E. Tempi per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti
- La verifica dei conti commerciali preesistenti con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.
- La verifica di conti commerciali preesistenti il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 ma che il 31 dicembre di un anno successivo superi 1 000 000 USD deve essere conclusa entro sei mesi dalla scadenza dell’anno civile in cui il saldo del conto supera 1 000 000 USD.
- Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inattendibili, l’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuovamente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.
V. Nuovi conti commerciali
Le seguenti regole si applicano ai conti detenuti da entità e aperti il o dopo il 1° luglio 2014 («nuovi conti commerciali»).
A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti commerciali o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitati, i conti di carte di credito o i meccanismi di credito rinnovabile trattati come nuovi conti commerciali non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante che gestisce il conto in questione abbia attuato direttive e procedure volte a impedire che il saldo del conto dovuto al titolare del conto superi 50 000 USD.
B. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se in base alle informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status.
- Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se in base al numero di identificazione globale per intermediari finanziari o ad altre informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status.
- Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a favore del titolare del conto devono essere notificati conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
C. In tutti gli altri casi l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione sul suo status.
- Se il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense specifico, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense.
- Se il titolare del conto commerciale è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all’autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Se tale soggetto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.
- Se il titolare del conto commerciale è (i) un soggetto statunitense, che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) fatta salva la lettera C paragrafo 4 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva o (v) una NFFE passiva i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense e non è soggetto a notifica.
- Se il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario non partecipante (incluso un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner identificato dall’IRS come istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo), il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a favore del titolare del conto sono soggetti a notifica conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
VI. Particolari regole e definizioni
Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all’attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:
A. Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali. Un istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un’autodichiarazione o su evidenze documentali se sa o deve presumere che l’autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Definizioni. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
- Procedure AML/KYC. L’espressione «procedure AML/KYC» si riferisce all’obbligo di diligenza nell’identificazione dei clienti di un istituto finanziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere alle quali l’istituto finanziario svizzero notificante è assoggettato.
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NFFE.Una «NFFE»(Non-Financial Foreign Entity)indica un’entità non statunitense che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense oppure un’entità di cui alla lettera B paragrafo 4 lettera j della presente sezione, e comprende qualsiasi entità non statunitense che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un’altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
- NFFE passiva. Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
- NFFE attiva. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:a.meno del 50 per cento dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 per cento dei valori patrimoniali detenuti dalla NFFE nell’anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da valori patrimoniali che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi;b.le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un’entità correlata a un’entità le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato;c.la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio;d.la NFFE è un ente governativo non statunitense, una suddivisione politica di tale ente governativo (compresi Cantoni, Province, Distretti e Comuni) o un ente pubblico che svolge la funzione di detto ente governativo o di una sua suddivisione politica, un ente governativo di un territorio statunitense, un’organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un’entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra;e.le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario e nel finanziamento e nell’erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d’investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d’investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d’investimento;f.negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un’attività diversa da quella di un istituto finanziario;g.la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate che non siano istituti finanziari e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;h.la NFFE non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; tuttavia alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga; oppurei.la NFFE è una «excepted NFFE» ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;j.la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:(i)la NFFE è stata costituita nello Stato nel quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali, sportivi o educativi; oppure, nella giurisdizione in cui ha sede, la NFFE è stata costituita e opera quale organizzazione professionale, associazione di imprenditori, camera di commercio, organizzazione sindacale, organizzazione agricola od orticola, associazione di cittadini oppure quale associazione a fine esclusivamente benefico,(ii)nello Stato in cui ha sede è esonerata dall’imposta sul reddito,(iii)non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali,(iv)il diritto applicabile dello Stato in cui l’entità ha sede oppure gli atti costitutivi dell’entità escludono l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell’entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l’attività di pubblica utilità svolta dall’entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall’entità, e(v)il diritto applicabile dello Stato in cui l’entità ha sede oppure gli atti costitutivi dell’entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo dello Stato nel quale l’entità ha sede o da uno dei suoi dipartimenti politici.
C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria
- Somma dei conti privati. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona fisica, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti tenuti presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti. A ogni contitolare di un conto congiunto viene attribuito l’intero saldo o il controvalore del conto congiunto ai fini dell’addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.
- Somma dei conti commerciali. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da un’entità, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato a considerare tutti i conti detenuti dall’entità presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti.
- Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai responsabili della clientela. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona, finalizzato a determinare se un conto sia di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a sommare tutti questi conti nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o debba presumere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa persona.
- Regole della conversione valutaria. Per determinare il saldo o il valore di un conto denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell’altra valuta i valori di soglia in dollari di cui al presente allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l’ultimo giorno dell’anno civile precedente a quello nel quale l’istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controvalore.
D. Evidenze documentali. Ai sensi del presente allegato I le evidenze documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti:
- un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) dello Stato nel quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente;
- in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l’identificazione;
- in riferimento a un’entità, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) che contenga il nome dell’entità e l’indirizzo della sede centrale nello Stato (o nel territorio statunitense) nel quale l’entità afferma di avere sede oppure il nome dello Stato (o del territorio statunitense) nel quale l’entità è stata fondata o costituita;
- in riferimento a un conto, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole antiriciclaggio che siano state approvate dall’IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell’allegato al contratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l’identificazione di persone fisiche o entità;
- un rapporto di gestione, un’informazione sui crediti emessa da terzi, una domanda di fallimento o un rapporto della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
E.
Procedure alternative per conti finanziari detenuti da beneficiari di contratti assicurativi con valore di riscatto. Un istituto finanziario svizzero notificante può presumere che un beneficiario (diverso dal proprietario) di un contratto assicurativo con valore di riscatto che riceve un’indennità di decesso non sia un soggetto statunitense specifico e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto statunitense, a meno che l’istituto finanziario svizzero notificante abbia effettiva conoscenza o debba presumere che il beneficiario in questione sia un soggetto statunitense specifico. Un istituto finanziario svizzero notificante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un contratto assicurativo con valore di riscatto sia un soggetto statunitense specifico, se le informazioni relative al beneficiario raccolte dall’istituto finanziario in questione contengono indizi statunitensi ai sensi della lettera B paragrafo 1 della sezione II del presente allegato I. Se un istituto finanziario svizzero notificante ha effettiva conoscenza o motivo di ritenere che il beneficiario sia un soggetto statunitense specifico è tenuto ad applicare la procedura conformemente alla lettera B paragrafo 3 della sezione II del presente allegato I.
F.
Ricorso a terzi. Indipendentemente dal fatto che si usufruisca della possibilità di scelta ai sensi della lettera C della sezione I del presente allegato I, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono appoggiarsi sulle procedure necessarie per l’esercizio degli obblighi di diligenza eseguite da terzi, purché queste siano previste da un accordo FFI e le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense.