Se una persona, al momento della sua morte, era domiciliata nella Svizzera e non aveva domicilio in una parte qualsiasi della Gran Bretagna, la situazione dei diritti o interessi enumerati all’articolo IV della convenzione, sia che si fondino sullo stretto diritto, sia che si fondino sull’equità (legal or equitable), è determinata esclusivamente, in quanto la situazione di questi diritti o interessi sia d’importanza per la riscossione delle imposte in Gran Bretagna, secondo le regole enunciate in detto articolo IV; tuttavia, se si tratta di un bene sul quale un’imposta potrebbe essere riscossa in Gran Bretagna facendo astrazione dal presente capoverso, l’articolo IV è applicabile solo qualora un’imposta fosse prelevata nella Svizzera sullo stesso bene o sarebbe prelevata su di esso, se, nel caso particolare, una speciale esenzione non lo impedisse.
Se una persona, al momento della sua morte, era domiciliata in una parte qualsiasi della Gran Bretagna e non aveva domicilio nella Svizzera, la situazione dei diritti o interessi enumerati all’articolo IV della convenzione, sia che si fondino sullo stretto diritto, sia che si fondino sull’equità (legal or equitable), è determinata esclusivamente, in quanto la situazione di questi diritti o interessi sia d’importanza per la riscossione dell’imposta in Svizzera, secondo le regole enunciate in detto articolo IV; tuttavia, se si tratta di un bene sul quale un’imposta potrebbe essere riscossa nella Svizzera facendo astrazione dal presente capoverso, l’articolo IV è applicabile solo qualora un’imposta fosse prelevata in Gran Bretagna sullo stesso bene o sarebbe prelevata su di esso, se, nel caso particolare, una speciale esenzione non lo impedisse.
Se l’applicazione dell’articolo IV sul territorio di una delle Parti contraenti avesse per conseguenza la riscossione di un’imposta su un bene che, facendo astrazione dell’articolo IV, non sarebbe oggetto di imposta su questo territorio, detto articolo non è applicabile.
Nessuna disposizione del presente articolo deve pregiudicare la riscossione dell’imposta in Gran Bretagna su i diritti o interessi che mutano di mano, in virtù di una disposizione retta dal diritto di una qualsiasi parte della Gran Bretagna o in virtù della devoluzione legale prevista da detto diritto.