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Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali1

RU 20002250; FF 1996 IV 1185

Traduzione

Conclusa il 12 giugno 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1997 2
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 settembre 1997
Entrata in vigore il 1° dicembre 1997

(Stato 16 ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;

nell’intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Giurisdizioni terze),

hanno convenuto quanto segue: 3

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. per quanto concerne la Slovenia:(i)l’imposta sugli utili delle persone giuridiche,(ii)l’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso il reddito da salari e stipendi, sul reddito da attività agricola, sul reddito industriale e commerciale, sui guadagni di capitale e sul reddito da patrimonio mobiliare e immobiliare;(iii)l’imposta sul patrimonio[tab](qui di seguito indicate quali «imposta slovena»);
  2. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio)[tab](qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Slovenia» designa il territorio della Repubblica di Slovenia e comprende le zone marittime adiacenti alle sue acque territoriali, il fondo e il sottosuolo del mare sui quali la Repubblica di Slovenia può, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, esercitare la sua sovranità e il suo potere giurisdizionale;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  4. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  5. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  6. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  7. l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne la Slovenia, il Ministero delle finanze della Repubblica di Slovenia o il suo rappresentante autorizzato,(ii)per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
  8. il termine «cittadini» designa:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;(ii)le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 44 Residenza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia gli articoli 6–22 si applicano soltanto se i redditi e il patrimonio della società di persone sono tassati nello Stato contraente di cui la società di persone è residente.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio, e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai solo fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo o no di una stabile organizzazione) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 75 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l’impresa avrebbe potuto conseguire, in particolare nell’ambito delle proprie operazioni interne con altre parti dell’impresa, se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni eseguite, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione e dalle altre parti dell’impresa.

Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente procede a un aggiustamento degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa situata in uno degli Stati contraenti e impone di conseguenza utili dell’impresa che sono stati imposti nell’altro Stato, quest’ultimo procede a un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su detti utili nella misura in cui ciò è necessario per evitare la doppia imposizione di questi utili. Per determinare questo aggiustamento, se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Allorché 2. 6 Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi. 3. 7 ...

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente,
  2. o
  3. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
  4. e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 108 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è:

  1. una società (diversa da una società di persone) residente dell’altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; oppure
  2. un’istituzione di previdenza.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 119 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questi interessi sono pagati:

  1. dal Governo di questo Stato, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali o dalla sua Banca centrale;
  2. al Governo di questo Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua Banca centrale;
  3. in relazione a un mutuo, garantito o assicurato da un’istituzione che, in virtù della legislazione nazionale, ha il potere di assicurare o finanziare operazioni commerciali internazionali;
  4. in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;
  5. da una banca a una banca dell’altro Stato contraente; oppure
  6. da una società a una società residente dell’altro Stato contraente, se questa società e la società che paga gli interessi sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale oppure sono entrambe detenute da una società terza residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera e che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 1210 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se questa società è legata alla società che paga i canoni tramite una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale oppure sono entrambe detenute da un’impresa terza residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 5. 11 Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

4.12 Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o di diritti analoghi il cui valore proviene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili:

  1. derivanti dall’alienazione di azioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti;
  2. derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui attivi consistono direttamente per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l’impresa esercita la propria attività commerciale.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e
  2. le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti e sportivi che derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i)abbia la cittadinanza di detto Stato, o(ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a rimunerazioni e a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Con riferimento alle borse di studio e alle rimunerazioni di un’attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione delle doppie imposizioni

Per quanto concerne la Slovenia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Qualora un residente di Slovenia ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Slovenia concede La somma così computata non può, tuttavia, in entrambi i casi eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sulla sostanza, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o alla sostanza imponibili in Svizzera.

  1. sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera;
  2. sull’imposta che preleva sul patrimonio di detto residente una deduzione pari all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. 13 Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Slovenia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, per gli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Slovenia.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Slovenia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Slovenia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Slovenia; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Slovenia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente di Slovenia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.
  5. 14 Le disposizioni della lettera a del paragrafo 2 non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di Svizzera se la Slovenia applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10, al paragrafo 2 dell’articolo 11 o al paragrafo 2 dell’articolo 12.

Art. 24 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 8 dell’articolo 11 e al paragrafo 8 dell’articolo 12 15 , gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora possa facilitare tale accordo, esse potranno ricorrere ad uno scambio orale di opinioni. le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il presente paragrafo le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione.

5.16 Se:

  1. una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
  2. le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

Art. 2617 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte, come pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:

  1. conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e
  2. abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 27A18 Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

Art. 28 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che cominciano dopo il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica.

L’accordo fra la Svizzera e la Jugoslavia, concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea 19 , concluso a Belgrado con lo scambio delle note diplomatiche del 4 novembre e 29 dicembre 1964 sarà abrogato per quanto concerne le relazioni tra la Slovenia e la Svizzera alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 29 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lubiana, il 12 giugno 1996, in due esemplari in lingua tedesca, slovena e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jakob Kellenberger

Per il Governo
della Repubblica di Slovenia:

Milojka Kolar

Protocollo addizionale20

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia,

all’atto della firma del Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Lubiana il 12 giugno 1996, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Istituzione di previdenza

Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» designa l’insieme delle fondazioni, delle istituzioni, dei trust e delle altre istituzioni di uno Stato contraente, che sottostanno alle prescrizioni di questo Stato, i cui redditi sono generalmente esentati da imposta in questo Stato e che servono all’amministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o generare redditi per conto di uno o più di questi regimi. L’espressione comprende:

  1. in Slovenia, l’insieme delle istituzioni di previdenza secondo:(i)la legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità,(ii)la legge sulla prima cassa pensioni della Repubblica di Slovenia e sulla transizione delle società di investimenti riconosciute del 28 giugno 1999, e(iii)la legge sulle pensioni collettive supplementari per gli impiegati pubblici del 18 dicembre 2003;
  2. in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo:(i)la legge federale del 20 dicembre 194621 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,(ii)la legge federale del 19 giugno 195922 su l’assicurazione per l’invalidità,(iii)la legge federale del 6 ottobre 200623 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,(iv)legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e(v)le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo e conformemente all’accordo concluso tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

2. Ad art. 4

Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende:

  1. un’organizzazione istituita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, artistici, sportivi o educativi (o diversi di questi scopi) e che è un residente di questo Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i suoi redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato; e
  2. le istituzioni di previdenza riconosciute in questo Stato contraente.

3. Ad art. 7 e 9

Resta inteso che è possibile procedere a un aggiustamento di cui al paragrafo 3 dell’articolo 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 9 se quest’ultimo risulta giustificato.

4. Ad art. 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

5. Ad art. 18 e 24

Con riferimento agli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che esercita un’attività in uno Stato contraente a un’istituzione di previdenza costituita e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza.

6. Ad art. 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto:(i)l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
  3. Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  4. Resta inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Art. XIII para. 2 del Prot. di mod. del 7 settembre 2012 25

2. Il Protocollo è integrante della Convenzione ed entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima di queste notificazioni. Le disposizioni del Protocollo si applicheranno:

  1. alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a non residenti il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;
  2. con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;
  3. con riferimento al paragrafo 5 dell’articolo 25, alle procedure amichevoli:(i)già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo (in tal caso, il termine di tre anni di cui alla lettera b inizia a decorrere alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo), o(ii)avviate dopo tale data;
  4. con riferimento all’articolo 26, lo scambio di informazioni si applica a domande presentate dopo l’entrata in vigore del Protocollo, relativamente a informazioni che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

Art. IV para. 2 del Prot. di mod. del 30 maggio 2023 26

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima di queste notifiche. Le sue disposizioni si applicano:

  1. con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
  2. con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.