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0.672.977.21

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
su questioni fiscali2

RU 1988 323; FF 1987 I 689

Traduzione1

Conclusa il 5 settembre 1986

Approvata dall’Assemblea federale il 23 settembre 19873

Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 gennaio 1988

Entrata in vigore il 13 marzo 1988

(Stato 17 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,

desiderosi di regolare diverse questioni fiscali al fine di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,

in sintonia con le disposizioni dell’Atto finale del 1° agosto 1975 della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito riscosse negli Stati contraenti secondo le leggi ivi in vigore, qualunque sia il sistema di riscossione.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  1. per quanto concerne la Svizzera:
  2. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito);
  3. per quanto concerne l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche:–l’imposta sul reddito delle persone giuridiche estere;–l’imposta sul reddito della popolazione.

La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 2 Alcune definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Confederazione Svizzera (Svizzera) o l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS);
  2. il termine «persona» designa le persone fisiche, le persone giuridiche o qualsiasi soggetto giuridico indipendente che ai fini dell’imposizione è trattato come le persone giuridiche; per quanto concerne la Svizzera questo termine comprende parimenti le società di persone;
  3. l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato. Quando una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determinano di comune accordo lo Stato contraente nel quale detta persona è considerata residente ai sensi della presente Convenzione;
  4. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una persona residente di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano esercitati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  5. il termine «autorità competente» designa:i)per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato,ii)per quanto concerne l’URSS, il Ministero delle Finanze dell’URSS o il suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 3 Stabile organizzazione

A fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa d’affari in cui una persona residente di uno Stato contraente esercita in tutto o in parte la sua attività industriale o commerciale.

Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i dodici mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. un montaggio è eseguito nell’altro Stato contraente da una persona in connessione con macchine ed equipaggiamenti che essa ha fornito;
  2. vi è semplice sorveglianza d’un cantiere di costruzione o di montaggio sempreché nell’altro Stato contraente la persona non esegua essa stessa lavori di costruzione, né consegni oppure monti macchine o equipaggiamenti;
  3. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla persona;
  4. le merci appartenenti alla persona sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di consegna o di esposizione; la vendita di oggetti presentati in occasione d’un’esposizione non è costitutiva di una stabile organizzazione;
  5. le merci appartenenti alla persona sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra persona;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci per la persona;
  7. una sede fissa di affari è utilizzata dalla persona ai soli fini di pubblicità, di raccogliere o fornire informazioni, di ricerche scientifiche o d’esercitare altre attività di carattere preparatorio o ausiliario;
  8. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della collaborazione nella conclusione di contratti a nome di questa persona o della sottoscrizione di contratti;
  9. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-h.

Non si considera che una persona residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività industriale e commerciale per mezzo d’un intermediario, eccettuato il caso di un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del paragrafo 5. Se l’intermediario dispone di poteri che gli permettono di concludere contratti a nome di questa persona, si considera siavi stabile organizzazione solo se egli è intermediario permanente di questa persona nell’altro Stato contraente ed esercita abitualmente questi poteri e se la sua attività non è limitata a quella menzionata al paragrafo 3.

Non si considera che una persona residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività industriale o commerciale per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una persona residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una persona residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette persone una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 4 Utili da attività industriali o commerciali

Gli utili da attività industriali o commerciali conseguiti da una persona residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale detta persona esercita la sua attività per mezzo di una stabile organizzazione. L’imposizione è tuttavia limitata alla parte di utile che si riferisce all’attività di questa stabile organizzazione.

Salve le disposizioni del paragrafo 3, quando una persona residente di uno Stato contraente esercita la sua attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, nell’altro Stato sono imponibili quegli utili che questa stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire se avesse esercitato la sua attività in piena indipendenza.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi dell’attività industriale o commerciale della stabile organizzazione comprese le spese di direzione e le spese generali d’amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per una persona residente dell’altro Stato contraente.

Quando un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione, sono imponibili solo gli utili che risultano da queste attività, esclusi gli utili provenienti dalla consegna o fornitura di merci da parte di un’altra stabile organizzazione di questa persona o da parte di un terzo.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 5 Redditi da attività personale

I salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non venga esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’attività è esercitata nell’altro Stato, le remunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente esercitata nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e
  2. le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente esercitata nell’altro Stato contraente in relazione con un cantiere di costruzione o di montaggio sono imponibili soltanto nel primo Stato se il beneficiario non soggiorna nell’altro Stato contraente per più di 365 giorni nel corso d’un periodo di due anni civili.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni relative a lavoro dipendente svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è residente l’esercente la nave o l’aeromobile.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato; se l’onere della visita dell’artista o dello sportivo in detto Stato è sostenuto in parte preponderante utilizzando fondi pubblici sono applicabili i paragrafi 1 e 2.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae da un’attività indipendente sono imponibili giusta l’articolo 4.

Art. 6 Funzioni pubbliche

Nonostante le disposizioni dell’articolo 5, le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate direttamente o indirettamente da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato in corrispettivo dei servizi resi, nell’esercizio di funzioni pubbliche, a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano alle rimunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale di qualsiasi natura.

Art. 7 Pagamenti a studenti

Le somme che uno studente, un candidato al dottorato, un praticante o un apprendista il quale i, o era precedentemente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente ai soli fini di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale non sono imponibili nell’altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori dell’altro Stato.

Art. 8 Redditi da diritti d’autore e canoni

I redditi da diritti d’autore e i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato.

L’espressione «redditi da diritti d’autore e canoni» designa i compensi di ogni natura corrisposti per la cessione, l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, marchi di servizi, disegni o modelli industriali, prospetti, formule o processi segreti, programmi per impianti elettronici dell’elaborazione dei dati, nonché per la cessione, l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how).

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure in caso di corresponsione di compensi per prestazioni di servizi quando questi pagamenti rientrano nell’ambito della cessione, dell’uso o della concessione in uso o della comunicazione d’informazioni menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei redditi menzionati al paragrafo 2, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono questi redditi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 4.

Art. 9 Non-discriminazione

Una persona fisica che possiede la nazionalità d’uno Stato contraente non è assoggettata nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui è o può essere assoggettata una persona fisica che possiede la nazionalità dell’altro Stato e si trova nella stessa situazione.

L’imposizione di un residente di uno Stato contraente (ad eccezione di una persona fisica), come pure di una stabile organizzazione che un residente di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione delle persone o stabili organizzazioni di Stati terzi che si trovano nella medesima situazione. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga l’altro Stato contraente ad accordare alle persone del primo Stato contraente (senza riguardo al fatto che essa disponga di una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente) gli stessi vantaggi fiscali di cui beneficiano le persone di uno Stato terzo in ragione di un accordo particolare dell’altro Stato contraente con questo Stato terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 10 Procedura amichevole

Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì accordarsi sull’interpretazione di un’espressione non definita nella presente Convenzione e consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro per via diplomatica al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Art. 11 Disposizioni speciali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali accordati in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni

  1. dell’Accordo del 17 marzo 19484 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche concernente la Rappresentanza commerciale dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nella Svizzera;
  2. dello scambio di note del 18 gennaio 19685 tra l’Ambasciata svizzera nell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e il Ministero sovietico degli Affari esteri concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile.

La Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni si applicheranno a tutte le imposte riscosse a tenore della Convenzione per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 13 Denuncia

La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione mediante comunicazione scritta indirizzata all’altro Stato per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà d’aver effetto nei due Stati contraenti per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della denuncia.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Mosca il 5 settembre 1986 in duplice esemplare in lingua tedesca e russa, i due testi avendo egual valore.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
dell’Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche:

Aubert

Schewardnadse