La Confederazione Svizzera autorizza la Repubblica federale di Germania a procedere, sul territorio svizzero, alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di una via pubblica tra la città di Lórrach e quella di Weil am Rhein. Il termine di «strada di raccordo» designa dappresso la parte della strada situata sul territorio svizzero. La strada di raccordo ha qualità di via pubblica non appena è aperta alla circolazione.
La Confederazione Svizzera è autorizzata a esercitare una vigilanza di polizia in materia di lavori di costruzione della strada e dell’osservanza degli accordi e dei piani.
La strada di raccordo è proprietà del Cantone di Basilea Città. La segnaletica e i dispositivi di regolazione del traffico restano nondimeno proprietà della Repubblica federale di Germania.
I terreni necessari alla costruzione della strada di raccordo sono messi a disposizione dal Cantone di Basilea Città il quale, all’occorrenza, se li procura mediante ricostituzione o espropriazione. Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città stabilisce il modo d’acquisto. Ove l’acquisto del terreno avvenga per via espropriatoria, la Confederazione conferisce al Cantone il diritto previsto all’articolo 3 capoverso 2 della legge federale svizzera del 20 giugno 1930 3 sull’espropriazione. La procedura sì limita all’esame delle pretese presentate (art. 30 cpv. 1 lett. c della legge sull’espropriazione). È esclusa qualsiasi opposizione contro la ricostituzione o l’espropriazione come qualsiasi domanda intesa a modificare i piani.
La Repubblica federale di Germania assume i costi di costruzione della strada compresi quelli d’acquisto del terreno e dei diritti da parte del Cantone di Basilea Città.
La Repubblica federale di Germania si impegna a vigilare affinché la strada di raccordo sia costruita, mantenuta e esercitata con la stessa cura come il tratto situato sul territorio germanico.