La presente Convenzione e aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.
Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.
La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.
Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato manifestato.
- a) La presente Convenzione sarà aperta, in conformità alle disposizioni del presente articolo, all’adesione degli organismi internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione. b)Per le questioni di loro competenza detti organismi, agendo per proprio conto, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.c)Nel deporre il proprio strumento di adesione, un organismo comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.d)Un organismo non disporrà di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.