Lexipedia

0.732.321.1

Convenzione
sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare

RU 1988 1360; FF 1987III 81

Traduzione

Conclusa a Vienna il 26 settembre 1986
Approvata dall’Assemblea federale il 3 marzo 19881
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988

(Stato 3 febbraio 2025)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari;

constatando che sono state e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi;

desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell’energia nucleare;

convinti della necessità per gli Stati di fornire al più presto informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari, in modo che le conseguenze radiologiche attraverso le frontiere possano essere limitate il più possibile;

notando l’utilità di intese bilaterali e multilaterali per quanto riguarda lo scambio di informazioni in questo settore,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica a qualunque incidente che coinvolga le installazioni o le attività elencate al paragrafo 2 qui di seguito, di uno Stato Parte o di persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, che comporti o potrebbe comportare ricadute di sostanze radioattive, e che abbia avuto o possa avere come conseguenza delle ricadute attraverso le frontiere internazionali, di un’eventuale rilevanza dal punto di vista della sicurezza radiologica per un altro Stato.

Le installazioni e le attività di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

  1. ogni reattore nucleare, ovunque sia situato;
  2. ogni impianto del ciclo del combustibile nucleare;
  3. ogni impianto di gestione delle scorie radioattive;
  4. il trasporto o lo stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive;
  5. la fabbricazione, l’utilizzazione, lo stoccaggio provvisorio, lo stoccaggio definitivo ed il trasporto di radio‑isotopi a fini agricoli, industriali e medici, a fini scientifici connessi e per la ricerca;
  6. l’utilizzazione di radio‑isotopi per la produzione di elettricità nei congegni spaziali

Art. 2 Notifica ed informazione

In caso di incidente specificato all’articolo 1 (qui di seguito denominato «incidente nucleare»), lo Stato Parte di cui al presente articolo:

  1. notificherà immediatamente, direttamente o mediante l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (qui di seguito denominata «Agenzia») agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti, come indicato all’articolo 1, nonché all’Agenzia, l’incidente nucleare, la sua natura, il momento in cui si è verificato e la sua localizzazione esatta, se del caso;
  2. fornirà tempestivamente agli Stati di cui al paragrafo a), direttamente o per il tramite dell’Agenzia, nonché all’Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5.

Art. 3 Altri incidenti nucleari

Al fine di limitare al massimo le conseguenze radiologiche, nei casi di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all’articolo 1, gli Stati Parte potranno effettuare una notifica.

Art. 4 Compiti dell’Agenzia

L’Agenzia:

  1. informerà immediatamente gli Stati Parte, gli Stati Membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti come indicato all’articolo 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (qui di seguito denominati «organismi internazionali») interessati, di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo a) dell’articolo 2;
  2. fornirà tempestivamente ad ogni Stato Parte, ad ogni Stato Membro, o ad ogni organismo internazionale interessato che ne abbia fatto domanda, le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 2.

Art. 5 Informazioni da fornire

Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 2 includono i dati seguenti, purché lo Stato Parte che ha effettuato la modifica ne sia in possesso:

  1. il momento, la localizzazione esatta se del caso, e la natura dell’incidente nucleare;
  2. l’impianto o l’attività in questione;
  3. la causa presupposta o nota, nonché la prevedibile evoluzione dell’incidente nucleare per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere di sostanze radioattive;
  4. le caratteristiche generali della ricaduta di materie radioattive ivi comprese, qualora ciò sia possibile ed adeguato, la natura, la probabile forma fisica e chimica, nonché la quantità, la composizione e l’altezza effettiva delle ricadute di sostanze radioattive;
  5. le informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per prevedere la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
  6. i risultati del controllo dell’ambiente per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
  7. le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito;
  8. il comportamento previsto a lunga scadenza della ricaduta di sostanze radioattive.

Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative allo sviluppo della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.

Le informazioni ricevute in conformità al paragrafo b) dell’articolo 2 possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che dette informazioni non siano fornite a titolo riservato dallo Stato che ha effettuato la notifica.

Art. 6 Consultazioni

Uno Stato Parte che fornisca informazioni in virtù del paragrafo b) dell’articolo 2 risponderà sollecitamente, nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, ad una domanda di informazioni supplementare o di consultazioni, rivoltagli da uno Stato Parte coinvolto, al fine dì limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.

Art. 7 Autorità competenti e punti di contatto

Ogni Parte indicherà all’Agenzia ed agli altri Stati Parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire ed a ricevere la notifica e le informazioni di cui all’articolo 2. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.

Ogni Stato Parte comunicherà tempestivamente all’Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.

L’Agenzia tiene aggiornato un elenco di dette Autorità nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto degli organismi internazionali interessati e lo fornirà agli Stati Parte e agli Stati Membri, nonché agli organismi internazionali interessati.

Art. 8 Assistenza agli Stati Parte

L’Agenzia, in conformità al suo Statuto 2 e su domanda di uno Stato Parte che non svolga esso stesso attività nucleari ed abbia una frontiera comune con uno Stato che svolga un programma nucleare attivo ma non sia Stato Parte, effettuerà studi sulla fattibilità e installazione di un adeguato sistema di sorveglianza della radioattività, per facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 9 Intese bilaterali e multilaterali

Ai fini dei loro reciproci interessi, gli Stati Parte potranno prendere in considerazione, qualora ciò sia ritenuto utile, la stipulazione di intese bilaterali o multilaterali relative alle questioni incluse nella presente Convenzione.

Art. 10 Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità e agli scopi della presente Convenzione.

Art. 11 Composizione delle controversie

In caso di controversia tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l’Agenzia riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.

Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa sarà sottoposta, su richiesta di qualunque parte alla controversia, ad arbitrato o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia prevale la richiesta inviata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l’altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.

Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3, potrà ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Convenzione e aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato manifestato.

  1. a) La presente Convenzione sarà aperta, in conformità alle disposizioni del presente articolo, all’adesione degli organismi internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione. b)Per le questioni di loro competenza detti organismi, agendo per proprio conto, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.c)Nel deporre il proprio strumento di adesione, un organismo comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.d)Un organismo non disporrà di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

Art. 13 Applicazione provvisoria

Uno Stato potrà, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

Art. 14 Emendamenti

Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento proposto verrà rimesso al depositario, il quale lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprimerà il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.

Art. 15 Denuncia

Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta inviata al depositario.

La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

Art. 16 Depositario

Il Direttore generale dell’Agenzia sarà il depositario della presente Convenzione.

Il Direttore generale dell’Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

  1. ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;
  2. ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
  3. ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità all’articolo 1 l;
  4. ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all’articolo 13;
  5. l’entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
  6. ogni denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 15.

Art. 17 Testi autentici e copie autenticate

L’originale della presente Convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica che ne farà pervenire copie autentiche agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 12.

Adottata dalla Conferenza generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

(Seguono le firme)

0.732.321.1

Campo d’applicazione il 3 febbraio 20253

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

30 settembre

2003 A

30 ottobre

2003

Algeria*

15 gennaio

2004

15 febbraio

2004

Angola

22 dicembre

2004 A

22 gennaio

2005

Arabia Saudita*

3 novembre

1989 A

4 dicembre

1989

Argentina*

17 gennaio

1990 A

17 febbraio

1990

Armenia

24 agosto

1993 A

24 settembre

1993

Australia*

22 settembre

1987

23 ottobre

1987

Austria

18 febbraio

1988

20 marzo

1988

Bahrein*

5 maggio

2011 A

4 giugno

2011

Bangladesh

7 gennaio

1988 A

7 febbraio

1988

Belarus*

26 gennaio

1987

26 febbraio

1987

Belgio

4 gennaio

1999

4 febbraio

1999

Benin

18 settembre

2019 A

18 ottobre

2019

Bolivia*

22 agosto

2003 A

21 settembre

2003

Bosnia e Erzegovina

30 giugno

1998 S

1° marzo

1992

Botswana

11 novembre

2011 A

11 dicembre

2011

Brasile

4 dicembre

1990

4 gennaio

1991

Bulgaria

24 febbraio

1988

26 marzo

1988

Burkina Faso

7 agosto

2014 A

6 settembre

2014

Cambogia

5 aprile

2012 A

5 maggio

2012

Camerun

17 gennaio

2006

16 febbraio

2006

Canada

18 gennaio

1990

18 febbraio

1990

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

15 novembre

2005

15 dicembre

2005

Cina*

10 settembre

1987

11 ottobre

1987

Cipro

4 gennaio

1989 A

4 febbraio

1989

Colombia

28 marzo

2003 A

28 aprile

2003

Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)*

14 novembre

2006 A

14 dicembre

2006

Congo (Brazzaville)

3 settembre

2021 A

3 ottobre

2021

Corea (Sud)

8 giugno

1990 A

9 luglio

1990

Costa d’Avorio

21 settembre

2020

21 ottobre

2020

Costa Rica

16 settembre

1991

17 ottobre

1991

Croazia

29 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

8 gennaio

1991

8 febbraio

1991

Danimarca

26 settembre

1986 F

27 ottobre

1986

Dominicana, Repubblica

29 aprile

2010 A

29 maggio

2010

Ecuador

16 settembre

2019 A

16 ottobre

2019

Egitto*

6 luglio

1988

6 agosto

1988

El Salvador*

26 gennaio

2005 A

26 febbraio

2005

Emirati Arabi Uniti*

2 ottobre

1987 A

2 novembre

1987

Eritrea*

13 marzo

2020 A

12 aprile

2020

Estonia

9 maggio

1994 A

9 giugno

1994

Filippine

5 maggio

1997 A

5 giugno

1997

Finlandia

11 dicembre

1986

11 gennaio

1987

Francia*

6 marzo

1989

6 aprile

1989

Gabon

19 febbraio

2008

20 marzo

2008

Georgia

6 ottobre

2010 A

5 novembre

2010

Germania*

14 settembre

1989

15 ottobre

1989

Ghana

5 settembre

2016 A

5 ottobre

2016

Giappone

9 giugno

1987

10 luglio

1987

Giordania

11 dicembre

1987

11 gennaio

1988

Grecia*

6 giugno

1991

7 luglio

1991

Guatemala

8 agosto

1988

8 settembre

1988

India*

28 gennaio

1988

28 febbraio

1988

Indonesia*

12 novembre

1993

13 dicembre

1993

Iran*

9 ottobre

2000

9 novembre

2000

Iraq*

21 luglio

1988

21 agosto

1988

Irlanda

13 settembre

1991

14 ottobre

1991

Islanda

27 settembre

1989

28 ottobre

1989

Israele*

25 maggio

1989

25 giugno

1989

Italia*

8 febbraio

1990

11 marzo

1990

Kazakistan

10 marzo

2010 A

9 aprile

2010

Kuwait

13 maggio

2003 A

13 giugno

2003

Laos

10 maggio

2013 A

9 giugno

2013

Lesotho

17 settembre

2013 A

17 ottobre

2013

Lettonia

28 dicembre

1992 A

28 gennaio

1993

Libano

17 aprile

1997

18 maggio

1997

Liberia

18 settembre

2024 A

18 ottobre

2024

Libia

13 agosto

2009 A

12 settembre

2009

Liechtenstein

19 aprile

1994

20 maggio

1994

Lituania

16 novembre

1994 A

17 dicembre

1994

Lussemburgo

26 settembre

2000

27 ottobre

2000

Macedonia del Nord

20 settembre

1996 S

17 settembre

1991

Madagascar

3 marzo

2017 A

2 aprile

2017

Malawi

11 febbraio

2022 A

13 marzo

2022

Malaysia*

1° settembre

1987 F

2 ottobre

1987

Mali

1° ottobre

2007

30 ottobre

2007

Marocco

7 ottobre

1993

7 novembre

1993

Mauritania

19 settembre

2011 A

19 ottobre

2011

Maurizio*

17 agosto

1992 A

17 settembre

1992

Messico

10 maggio

1988

10 giugno

1988

Moldova

7 maggio

1998 A

7 giugno

1998

Monaco*

19 luglio

1989

19 agosto

1989

Mongolia

11 giugno

1987

12 luglio

1987

Montenegro

21 marzo

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico

30 ottobre

2009 A

29 novembre

2009

Myanmar*

18 dicembre

1997 A

18 gennaio

1998

Namibia*

27 luglio

2020 A

26 agosto

2020

Nicaragua*

11 novembre

1993 A

12 dicembre

1993

Niger

19 novembre

2021

19 dicembre

2021

Nigeria

10 agosto

1990

10 settembre

1990

Norvegia

26 settembre

1986 F

27 ottobre

1986

Nuova Zelanda

11 marzo

1987 A

11 aprile

1987

Oman*

9 luglio

2009 A

8 agosto

2009

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)*

19 ottobre

1990 A

19 novembre

1990

Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)*

17 aprile

1990 A

18 maggio

1990

Organizzazione mondiale della sanità (PMS)*

10 agosto

1988 A

10 settembre

1988

Paesi Bassi

23 settembre

1991

24 ottobre

1991

Aruba

23 settembre

1991

24 ottobre

1991

Curaçao

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Sint Maarten

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan*

11 settembre

1989 A

12 ottobre

1989

Panama

1° aprile

1999

2 maggio

1999

Paraguay

6 febbraio

2013

8 marzo

2013

Perù*

17 luglio

1995 A

17 agosto

1995

Polonia

24 marzo

1988

24 aprile

1988

Portogallo

30 aprile

1993

31 maggio

1993

Qatar

4 novembre

2005 A

4 dicembre

2005

Regno Unito*

9 febbraio

1990

12 marzo

1990

Romania*

12 giugno

1990 A

13 luglio

1990

Ruanda

23 settembre

2021 A

23 ottobre

2021

Russia*

23 dicembre

1986

24 gennaio

1987

Saint Vincent e Grenadine

18 settembre

2001 A

19 ottobre

2001

Senegal

24 dicembre

2008

23 gennaio

2009

Serbia

5 febbraio

2002 S

27 aprile

1992

Singapore

15 dicembre

1997 A

15 gennaio

1998

Siria*

17 settembre

2018

17 ottobre

2018

Slovacchia*

10 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna*

13 settembre

1989

14 ottobre

1989

Sri Lanka*

11 gennaio

1991 A

11 febbraio

1991

Stati Uniti*

19 settembre

1988

20 ottobre

1988

Sudafrica*

10 agosto

1987

10 settembre

1987

Svezia

27 febbraio

1987

30 marzo

1987

Svizzera

31 maggio

1988

1° luglio

1988

Tagikistan

1° settembre

2011 A

1° ottobre

2011

Tanzania

27 gennaio

2005 A

26 febbraio

2005

Thailandia*

21 marzo

1989

21 aprile

1989

Tunisia

24 febbraio

1989

27 marzo

1989

Turchia*

3 gennaio

1991

3 febbraio

1991

Turkmenistan

14 novembre

2023 A

14 dicembre

2023

Ucraina*

26 gennaio

1987

26 febbraio

1987

Ungheria

10 marzo

1987

10 aprile

1987

Uruguay

21 dicembre

1989 A

21 gennaio

1990

Venezuela*

22 settembre

2014 A

22 ottobre

2014

Vietnam*

29 settembre

1987 A

30 ottobre

1987

Zimbabwe

20 settembre

2021

20 ottobre

2021

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.iaea.org > Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.