Al fine del presente Accordo:
- l’espressione «sistema di garanzie dell’Agenzia» designa il sistema di garanzie di cui nel documento INFCIRC/66 Rev. 2 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come anche tutte le ulteriori modificazioni dei medesimo;
- l’espressione «autorità governativa competente» designa, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, per il Canada, la Commissione di controllo dell’energia nucleare o qualsiasi altra autorità cui la Parte interessata potrà in ogni momento fare notifiche;
- il termine «equipaggiamento» designa qualsiasi elemento degli equipaggiamenti di cui all’allegato B del presente Accordo;
- il termine «materia» designa qualsiasi materia elencata nell’allegato C del presente Accordo;
- l’espressione «materia nucleare» designa qualsiasi materia grezza oppure prodotto fissile speciale secondo la definizione dell’articolo XX dello Statuto5 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, recato nell’allegato D al presente Accordo. Qualsiasi decisione del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, secondo l’articolo XX dello Statuto di detta Agenzia, volta a modificare la lista delle materie considerate come «materie grezze» oppure «prodotti fissili speciali» prende effetto nell’ambito del presente Accordo soltanto quando ciascuna delle due Parti al medesimo notifica all’altra per scritto di accettare la modificazione;
- il termine «persone» designa privati, ditte, corporazioni, compagnie, società in nome collettivo, associazioni e altri enti privati o governativi nonché i rispettivi rappresentanti; e
- il termine «tecnologia» designa i dati tecnici presentati in forma fisica, compresi i disegni tecnici, le negative e le prove fotografiche, le registrazioni, i dati descrittivi come anche le opere tecniche e i manuali d’esercizio che la Parte cedente ha designato, prima del trasferimento effettivo e dopo consultazione con la Parte assuntrice, come importanti per concezione, costruzione, funzionamento o manutenzione d’impianto d’arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante o dei principali componenti d’importanza cruciale di detti impianti come anche qualsiasi altra tecnologia pertinente in termini di non proliferazione e importante per la concezione, la produzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti oppure per il trattamento di materie nucleari o materie che possono essere congiuntamente designate dalle Parti, esclusi però i dati comunicati al pubblico come quelli resi noti in opere pubblicate e in periodici o i dati resi accessibili su scala internazionale senza restrizione alcuna in merito alla loro ulteriore diffusione.