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0.740.1

Protocollo
concernente la Conferenza europea
dei Ministri dei trasporti

RU 1975 1747

Traduzione1

Concluso a Bruxelles il 17 ottobre 1953
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1953

(Stato 2 giugno 2009)

I Governi rappresentati alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti adunatasi a Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 1953;

Desiderosi d’istituire una procedura che consenta di adottare misure efficaci per coordinare e razionalizzare i trasporti interni europei d’importanza internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti

È istituita una «Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti» (detta qui di seguito «Conferenza»).

Art. 2 Struttura della Conferenza

Questi due organi sono coadiuvati da una Segreteria amministrativa.

La Conferenza comprende:

  1. un Consiglio dei Ministri dei Trasporti (detto qui di seguito «Consiglio»);
  2. un Comitato dei Supplenti (detto qui di seguito «Comitato»).

Art. 3 Scopi della Conferenza

La Conferenza ha per scopi:

  1. di prendere qualsiasi misura destinata a conseguire, in un quadro generale o regionale, l’impiego ottimale e lo sviluppo più razionale dei trasporti interni europei d’importanza internazionale;
  2. di coordinare e di promuovere i lavori delle Organizzazioni internazionali che s’interessano dei trasporti interni europei, tenuto conto dell’attività delle autorità sovranazionali in questo campo.

Art. 4 Membri e membri associati della Conferenza

Sono membri della Conferenza le Parti contraenti del presente Protocollo.

Sono membri associati della Conferenza il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo del Canada, se lo domandano, e qualsiasi altro governo la cui domanda d’adesione come membro associato sia stata approvata all’unanimità dal Consiglio.

I membri associati possono farsi rappresentare da osservatori a tutte le adunate del Consiglio e del Comitato. E loro comunicato ogni documento che procede dalla Conferenza.

Art. 5 Consiglio

Il Consiglio si compone dei Ministri cui sottostanno i trasporti interni nel quadro delle loro attribuzioni di governo. Nel caso in cui, in un Governo, più questioni sono di competenza di due o più Ministri, questi possono partecipare ai lavori del Consiglio, sempreché nessun governo membro disponga di più d’un voto nel Consiglio.

Art. 6 Comitato

Il Comitato si compone di funzionari designati in ragione di un supplente per Ministro, restando inteso che nessun Governo membro dispone di più di un voto nel Comitato.

Al Comitato spetta di:

  1. preparare le sedute del Consiglio;
  2. trattare i temi per i quali il Consiglio gli ha conferito la delega;
  3. informare il Consiglio dei provvedimenti presi nei diversi Paesi per applicare le conclusioni prese dalla Conferenza.

Art. 7 Disposizioni amministrative

a) La sede amministrativa della Conferenza è Parigi. Il Consiglio si aduna alla sede amministrativa della Conferenza o in altro luogo, secondo quanto decide. Il Comitato si aduna di norma alla sede amministrativa della Conferenza; può adunarsi altrove se lo decide il Consiglio, d’intesa con il governo interessato. b) Il Segretario amministrativo è aggregato amministrativamente alla Segreteria dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, ma, nell’esercizio delle sue funzioni, dipende unicamente dalla Conferenza. I segretari amministrativi sono designati con l’approvazione della Conferenza. Sono incaricati della redazione degli ordini del giorno, dei rendiconti e processi verbali delle riunioni dei Consiglio e del Comitato. Iscrivono le conclusioni della Conferenza e sono incaricati della distribuzione di documenti e della conservazione degli archivi della Conferenza.

Art. 8 Gruppi ristretti

a) Possono essere istituiti gruppi ristretti per esaminare e proseguire la discussione, nel quadro della Conferenza, di quesiti che costituiscono un interesse particolare per taluni membri e perseguono le finalità della Conferenza. b) L’istituzione di un gruppo ristretto dev’essere notificata al Consiglio che va informato dell’andamento generale dei lavori del gruppo. c) Gli altri membri, se giudicano d’essere interessati, sono ammessi a seguire l’esame, le discussioni del Gruppo, ma non possono opporsi al proseguimento di quest’ultime nell’ambito della Conferenza.

Art. 9 Conclusioni della Conferenza

a) Le conclusioni della Conferenza sono applicate nei Paesi che le hanno condivise; a tale riguardo, i Ministri dei Trasporti interessati prendono o propongono, ciascuno nella materia che lo concerne e nel limite della competenza nazionale, ogni adeguato provvedimento. b) Se la conclusione di un accordo internazionale generale o ristretto appare necessaria, ciascun Ministro dei Trasporti interessato chiede al suo governo di conferire, a lui stesso oppure a una o più persone specialmente designate a tale scopo, i pieni poteri per concludere questo accordo internazionale. Qualsiasi accordo così concluso tra un determinato numero di governi membri è aperto all’adesione degli altri governi membri. c) In taluni casi particolari, la Conferenza o un Gruppo ristretto può, con voto emesso all’unanimità e nonostante le disposizioni delle lettere a) e b), trasmettere le sue conclusioni a un’organizzazione internazionale investita di una facoltà decisionale, chiedendole di adottare siffatta conclusione, come sua decisione. d) Qualsiasi governo membro della Conferenza, ma non partecipe di una organizzazione internazionale, che avesse preso una decisione in virtù delle disposizioni della lettera c), può notificare alla Conferenza l’intenzione di agire come se non fosse vincolato da detta decisione.

Art. 10 Ordinamento finanziario

a) L’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica è invitata ad assumere gli stipendi e le spese della Segreteria amministrativa e a fornire i mezzi materiali necessari alla funzionalità della Conferenza. Nondimeno, se un organo della Conferenza si aduna fuori sede, il Paese invitante sopporta le spese cagionate dalla riunione, salvo gli stipendi della Segreteria amministrativa che sono assunti dall’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. b) I Governi membri della Conferenza che non sono partecipi dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica contribuiscono alle spese della Conferenza secondo disposizioni particolari da adottare tra questi governi e l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. c) Le condizioni d’applicazione del presente articolo e dell’articolo 7 costituiscono l’oggetto di un accordo tra la Conferenza e l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.

Art. 11 Rapporti con le organizzazioni internazionali

a) La conferenza può istituire rapporti con le organizzazioni internazionali, sovranazionali, intergovernative e non governative che s’interessano alle questioni di trasporti interni europei. b) Se alla Conferenza sono proposti determinati quesiti tecnici, che abbisognano di una disamina particolare, il Consiglio o il Comitato affida, ogni qualvolta sia possibile e nel modo che gli sembra più adeguato, la cura di eseguire gli studi necessari a un’organizzazione internazionale, intergovernativa o non governativa competente, la quale s’interessa ai trasporti interni europei. Fondandosi su questi studi, il Comitato sottopone al Consiglio, per approvazione, le sue conclusioni.

  1. (1) È riconosciuto che la Conferenza ha un interesse notevole a consultare l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica riguardo ai problemi dei trasporti interni europei presentanti un interesse economico generale e a consultare parimente le altre organizzazioni di cui al paragrafo (a) sui problemi di trasporto del loro ambito rispettivo. La consultazione dev’essere possibilmente reciproca.
  2. L’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, se giudica che un quesito disaminato dalla Conferenza presenta un interesse economico generale, può chiedere all’unanimità di essere consultata, restando inteso che anche la Conferenza può domandare, alle stesse condizioni, di essere consultata, dall’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, su problemi di sua propria competenza.

Art. 12 Regolamento interno

Il regolamento interno allegato al presente Protocollo disciplina i lavori della Conferenza.

Il Consiglio può rivedere o completare il regolamento interno con una decisione presa all’unanimità.

Art. 13 Modificazioni

Il presente Protocollo può essere modificato dal Consiglio, tenuto conto che i Ministri devono pronunciarsi all’unanimità ed essere muniti di pieni poteri dei loro Governi; le modificazioni entrano in vigore non appena sono state approvate da tutti i Governi.

Art. 14 Firma, ratificazione ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma sino al 1° maggio 1954 a tutti i Governi rappresentati alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, tenuta a Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 1953.

Ciascuno di questi governi può divenire partecipe del presente Protocollo:

  1. mediante la firma senza riserva di ratificazione;
  2. mediante la firma con riserva di ratificazione, seguita dalla ratificazione.

Nei casi indicati nel paragrafo 2(b) del presente articolo, gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Governo belga e la ratificazione ha effetto nel giorno del deposito degli strumenti. Il Governo belga lo comunicherà ai Governi indicati nel paragrafo 1.

Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena almeno sei Governi l’avranno definitivamente approvato sia mediante la firma senza riserva di ratificazione, sia mediante la firma seguita dalla ratificazione. Per ciascun Governo che, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, il Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o della ratificazione.

Nondimeno, in attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo, i Governi che l’hanno firmato con riserva di ratificazione convengono, per evitare ogni indugio, di applicarlo provvisoriamente a contare dalla firma, purché lo consentano le loro rispettive norme costituzionali.

Art. 15 Adesione

Ciascun Governo europeo non firmatario può divenir partecipe del presente Protocollo aderendovi dopo che la sua domanda di partecipare alla Conferenza sia stata unanimamente approvata dal Consiglio.

Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il Governo belga e l’adesione ha effetto a contare dal deposito.

Art. 16 Disdetta

Qualsiasi governo membro può disdire il presente Protocollo con un preavviso di sei mesi al Governo belga, che lo notificherà agli altri governi membri.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1953, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti i governi partecipanti.

(Seguono le firme)

Regolamento interno
della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti

Art. 1 Consiglio

a) Il Consiglio elegge, alla maggioranza dei membri presenti, un Ufficio composto del Presidente e di due Vicepresidenti. L’Ufficio è eletto di principio annualmente e resta in carica sino alla designazione del nuovo Ufficio. b) Il Presidente uscente è di norma sostituito dal primo Vicepresidente dell’anno precedente e quest’ultimo dal secondo Vicepresidente. c) Un membro dell’ufficio se, durante il suo mandato, lascia le funzioni di Ministro dei Trasporti nel proprio governo, è automaticamente sostituito dal Ministro succedutogli.

Art. 2

Il Consiglio si aduna di norma almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente. Questi convoca inoltre il Consiglio se almeno un terzo dei membri lo chiede espressamente.

Art. 3 Comitato

L’Ufficio del Comitato si compone di un Presidente e di due Vicepresidenti. Il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato, per assicurare un collegamento stretto tra l’ufficio del Consiglio e quello del Comitato, sono rispettivamente i Supplenti del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio.

Art. 4

Il Comitato si aduna ogniqualvolta lo giudica necessario ma sempre a ogni seduta del Consiglio. Il Presidente convoca parimente il Comitato a domanda o con l’assenso di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 5

Salvo decisione contraria del Consiglio, le sedute del Consiglio e del Comitato non sono pubbliche.

Art. 6 Gruppi ristretti

I Gruppi ristretti, costituiti giusta l’articolo 8 del Protocollo, disciplinano i metodi di lavoro.

Art. 7 Ordine del giorno

a) Prima di ogni seduta del Consiglio o del Comitato, l’ufficio interessato stabilisce un ordine del giorno provvisorio. b) Primo oggetto dell’ordine del giorno è l’esame dei provvedimenti presi dai Paesi membri per applicare le conclusioni della Conferenza. c) L’ordine del giorno provvisorio è messo a disposizione dei membri almeno sei settimane prima del giorno di ogni sessione del Consiglio e almeno tre settimane innanzi la data delle sessioni del Comitato. d) All’apertura di ogni sessione, qualunque membro ha il diritto di iscrivere un tema all’ordine del giorno provvisorio. Quest’ultimo è successivamente adottato alla maggioranza dei membri presenti.

Art. 8 Voti

Le Risoluzioni prese dal Consiglio o dal Comitato riguardo a questioni di procedura aventi per oggetto l’andamento dei lavori sono adottate alla maggioranza dei membri presenti, salvo speciale disposizione contraria.

Art. 9 Quorum

Per qualsiasi adunata del Consiglio o del Comitato, il quorum è conseguito se sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei membri.

Art. 10 Resoconti

È allestito un resoconto per ogni adunata del Consiglio e del Comitato.

Art. 11 Condizioni

Se la Conferenza discute un quesito del quale è competente un’organizzazione internazionale, il Comitato può convenire accordi alla maggioranza per prendere conoscenze dell’opinione dell’organizzazione corrispondente.

Art. 12 Disposizioni diverse

A meno che l’Ufficio del Consiglio o il Comitato non decida altrimenti, i documenti emananti dalla Conferenza sono comunicati solo ai governi membri o associati.

Art. 13

L’Ufficio del Consiglio può, con l’assenso del Consiglio, pubblicare comunicati di stampa riguardanti i lavori della Conferenza.

Campo d'applicazione il 2 giugno 20092

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

15 novembre

2001 A

15 novembre

2001

Armenia

15 dicembre

2003 A

15 dicembre

2003

Austria

26 aprile

1954 F

24 aprile

1954

Azerbaigian

7 ottobre

1998 A

7 ottobre

1998

Belarus

21 marzo

1997 A

21 marzo

1997

Belgio

17 novembre

1953

31 dicembre

1953

Bosnia e Erzegovina

22 marzo

1994 A

22 marzo

1994

Bulgaria

8 giugno

1994 A

8 giugno

1994

Ceca, Repubblica

6 luglio

1993 A

6 luglio

1993

Croazia

4 novembre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

13 luglio

1954

13 luglio

1954

Estonia

26 aprile

1993 A

26 aprile

1993

Finlandia

1° dicembre

1976 A

1° dicembre

1976

Francia

17 ottobre

1953 F

31 dicembre

1953

Georgia

3 agosto

2000 A

3 agosto

2000

Germania

17 ottobre

1953 F

31 dicembre

1953

Grecia

3 agosto

1955

3 agosto

1955

Irlanda

22 gennaio

1963

22 gennaio

1963

Islanda

20 agosto

1998 A

20 agosto

1998

Italia

17 ottobre

1953 F

31 dicembre

1953

Lettonia

24 maggio

2000 A

24 maggio

2000

Liechtenstein

8 marzo

2000 A

8 marzo

2000

Lituania

27 dicembre

1994 A

27 dicembre

1994

Lussemburgo

26 febbraio

1955

26 febbraio

1955

Macedonia

26 febbraio

1997 A

26 febbraio

1997

Malta

16 luglio

2002 A

16 luglio

2002

Moldova

30 agosto

1996 A

30 agosto

1996

Montenegro

17 ottobre

2006 A

17 ottobre

2006

Norvegia

13 luglio

1954

13 luglio

1954

Paesi Bassi

9 marzo

1954

9 marzo

1954

Polonia

30 giugno

1993 A

30 giugno

1993

Portogallo

24 luglio

1954

24 luglio

1954

Regno Unito

1° marzo

1954

1° marzo

1954

Romania

25 novembre

1993 A

25 novembre

1993

Russia

17 maggio

1999 A

17 maggio

1999

Serbia

18 luglio

2002 A

18 luglio

2002

Slovacchia

16 febbraio

1994 A

16 febbraio

1994

Slovenia

14 dicembre

1992 A

14 dicembre

1992

Spagna

13 gennaio

1954

13 gennaio

1954

Svezia

8 gennaio

1954

8 gennaio

1954

Svizzera

17 ottobre

1953 F

31 dicembre

1953

Turchia

12 maggio

1954

12 maggio

1954

Ucraina

5 febbraio

2002 A

5 febbraio

2002

Ungheria

3 dicembre

1992 A

3 dicembre

1992