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Decisione n. 1/2012 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli della classa di emissione EURO VI Adottata il 16 maggio 2012

RU 2012 3813

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2012

(Stato 1° luglio 2012)

Traduzione 1

Il Comitato,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia 2 , in particolare
l’articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) secondo l’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni);

(2) secondo l’articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di gas di scarico e di particolato dei veicoli commerciali pesanti;

(3) secondo l’articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati sul territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore sul proprio territorio;

decide:

Art. 1

È concessa temporaneamente una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli della classe di emissione EURO VI.

Art. 2

La riduzione di cui all’articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo in questione è conforme alla classe di emissione della norma EURO VI. Tale attestazione deve trovarsi a bordo del veicolo.

Art. 3

Le autorità svizzere competenti si riservano il diritto di controllare il rispetto dei valori limite di emissione dei veicoli EURO VI per i quali è stata concessa una riduzione.

Art. 4

La Svizzera si riserva il diritto di verificare, dal 2014, la situazione relativa alla riduzione di cui all’articolo 1 e, se del caso, di diminuire la percentuale di riduzione o di abrogare la riduzione stessa.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2012. Fatto a Berna, il 16 maggio 2012

Il presidente:

Peter Füglistaler

Il capo della Delegazione dell’Unione europea:

Fotis Karamitsos