È concessa temporaneamente una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli della classe di emissione EURO VI.
0.740.725
Decisione n. 1/2012 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli della classa di emissione EURO VI Adottata il 16 maggio 2012
RU 2012 3813
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2012
(Stato 1° luglio 2012)
Traduzione 1
Il Comitato,
visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia 2 , in particolare
l’articolo 51, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) secondo l’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni);
(2) secondo l’articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di gas di scarico e di particolato dei veicoli commerciali pesanti;
(3) secondo l’articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati sul territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore sul proprio territorio;
decide:
Art. 1
Art. 2
La riduzione di cui all’articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo in questione è conforme alla classe di emissione della norma EURO VI. Tale attestazione deve trovarsi a bordo del veicolo.
Art. 3
Le autorità svizzere competenti si riservano il diritto di controllare il rispetto dei valori limite di emissione dei veicoli EURO VI per i quali è stata concessa una riduzione.
Art. 4
La Svizzera si riserva il diritto di verificare, dal 2014, la situazione relativa alla riduzione di cui all’articolo 1 e, se del caso, di diminuire la percentuale di riduzione o di abrogare la riduzione stessa.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2012. Fatto a Berna, il 16 maggio 2012
Il presidente: |
Peter Füglistaler |
Il capo della Delegazione dell’Unione europea: |
Fotis Karamitsos |