I cittadini di entrambi gli Stati contraenti, lesi da un veicolo a motore nell’altro Stato, hanno, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, gli stessi diritti dei cittadini dello Stato dove avviene l’incidente, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato cagionato da un veicolo assicurato, non assicurato, straniero o ignoto.
Tuttavia, lo Stato dove avviene l’incidente non ha l’obbligo di garantire, per quel che concerne le pretese per i danni materiali cagionati da un autoveicolo non assicurato o ignoto, un risarcimento superiore a quello previsto dalla legislazione dell’altro Stato contraente.