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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativo al risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione Conchiuso il 23 maggio 1979 Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1981

RU 1981 516

Traduzione1

La Confederazione Svizzera
e
La Repubblica d’Austria,

animate dal desiderio di migliorare lo statuto giuridico dei cittadini di entrambi gli Stati nel caso di incidenti della circolazione nell’altro Stato, considerando che l’assicurazione sulla responsabilità civile per veicoli a motore è obbligatoria in entrambi gli Stati e che in essi esiste un sistema per il risarcimento dei danni cagionati da veicoli non assicurati o ignoti, giudicando ch’è indicato, nelle loro relazioni reciproche, di rinunciare alle restrizioni previste nella loro legislazione per le parti lese straniere, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di entrambi gli Stati contraenti, lesi da un veicolo a motore nell’altro Stato, hanno, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, gli stessi diritti dei cittadini dello Stato dove avviene l’incidente, indipendentemente dal fatto che il danno sia stato cagionato da un veicolo assicurato, non assicurato, straniero o ignoto.

Tuttavia, lo Stato dove avviene l’incidente non ha l’obbligo di garantire, per quel che concerne le pretese per i danni materiali cagionati da un autoveicolo non assicurato o ignoto, un risarcimento superiore a quello previsto dalla legislazione dell’altro Stato contraente.

Art. 2

Sono parificati ai cittadini di ognuno dei due Stati contraenti tutte le persone e tutti gli altri soggetti di diritto aventi la loro residenza abituale o la loro sede sul suo territorio.

La definizione di veicolo a motore si determina secondo il diritto del Paese dove avviene l’incidente; i ciclomotori sono parificati ai veicoli a motore.

Se i danni cagionati da un rimorchio di veicoli a motore non sono coperti dall’assicurazione del veicolo trattore ma da un’assicurazione propria del rimorchio, il rimorchio è parificato, per quel che concerne l’applicazione del presente accordo, a un veicolo a motore.

Art. 3

Il presente accordo non tocca le pretese contro l’autore del danno e il detentore di veicoli a motore.

Art. 4

Ogni comunicazione o provvedimento di esecuzione relativi a veicoli non assicurati e utilizzati sul territorio dell’altro Stato contraente avverrà secondo l’Accordo sull’assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale, concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria il 23 maggio 1979 2 .

Art. 5

Gli Stati contraenti si comunicano in via diplomatica lo statuto giuridico determinante per l’applicazione dell’articolo 1 capoverso 2, nonché ogni modificazione di detto statuto.

Art. 6

In seguito a mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo è applicabile anche al Principato del Liechtenstein, eccetto per quanto concerne l’articolo 4.

Art. 7

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue quello in cui gli Stati contraenti si saranno comunicati, mediante scambio di note, che le condizioni fissate dal diritto costituzionale per la messa in vigore del presente accordo sono adempiute.

Il presente accordo resta in vigore fin quando l’uno dei due Stati contraenti non l’abbia denunciato, per iscritto e in via diplomatica, per la fine di un anno civile con preavviso di sei mesi. Fatto a Vienna, il 23 maggio 1979 in duplice esemplare.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

René Keller

Willibald Pahr

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