Il Consiglio delle Comunità europee,
Il Presidente federale della Repubblica d’Austria,
Il Governo della Spagna,
Il Presidente della Repubblica dì Finlandia,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Repubblica portoghese,
Il Governo della Svezia,
Il Consiglio federale della Svizzera,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,
desiderosi di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l’organizzazione e l’esecuzione;
considerando che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966 , relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus, e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio l968 , che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio;
considerando, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 1969 , la risoluzione n. 20 concernente la determinazione di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus, che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada;
considerando che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizzazione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l’instaurazione di un documento unico;
considerando che appare indicato affidare l’espletamento di taluni compiti amministrativi dell’accordo al segretario della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,
hanno deciso di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,
e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue.
Allegato
Atto finale
I rappresentanti riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell’accordo relativo a servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole:
Dichiarazione delle Parti contraenti
relativa all’applicazione dell’accordo
Le Parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo possano essere esecutive soltanto tra le Parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le disposizioni dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del I’ luglio 1970 o condizioni equivalenti a quelle previste dall’AETS.
La Parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedimenti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di liberalizzazione previste dall’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la Parte contraente interessata.
Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa all’articolo 5 dell’accordo
La Comunità economica europea precisa, per quanto riguarda l’articolo 5 dell’accordo, che le misure di liberalizzazione, previste per l’entrata di un veicolo vuoto nel territorio di un’altra Parte contraente allo scopo di prelevarvi un gruppo di viaggiatori ed effettuare il viaggio di ritorno a veicolo carico a destinazione del territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, si applicano, per quanto riguarda il ritorno verso il territorio della Comunità economica europea, solo ai viaggi di ritorno effettuati a destinazione dello Stato membro di detta Comunità, nel quale il veicolo utilizzato è immatricolato.
Dichiarazione delle Parti contraenti
concernenti il carattere evolutivo dell’accordo
Le Parti contraenti dichiarano che le misure di liberalizzazione di cui all’articolo 5 dell’accordo si collocano nella prospettiva dell’auspicato sviluppo di trasporto internazionale di viaggiatori e costituiscono al riguardo, per i trasporti occasionali, un significativo provvedimento inteso a facilitare l’esecuzione di detti servizi. Esse faranno ogni sforzo, nel quadro del presente accordo e in quello degli accordi bilate
rali, prendendo in considerazione i progressi realizzati sul piano dell’armonizzazione delle condizioni di concorrenza, per estendere, sulla base delle esperienze acquisite, la portata di tale liberalizzazione. Inoltre, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi a semplificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste per i servizi contemplati all’articolo 5 paragrafo 3 dell’accordo.
Campo d’applicazione dell’Accordo il P aprile 1993
Riserva
Turchia
La Turchia non si considera vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 b) dell’accordo.