Lexipedia

0.741.618

Accordo
relativo ai servizi occasionali internazionali
di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus
(ASOR)

RU 1986 2263

Traduzione1

Concluso a Dublino il 26 maggio 1982
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1986
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1987

Il Consiglio delle Comunità europee,
Il Presidente federale della Repubblica d’Austria,
Il Governo della Spagna,
Il Presidente della Repubblica dì Finlandia,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Repubblica portoghese,
Il Governo della Svezia,
Il Consiglio federale della Svizzera,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,

desiderosi di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l’organizzazione e l’esecuzione;

considerando che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966 2 , relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus, e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio l968 3 , che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio;

considerando, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 1969 4 , la risoluzione n. 20 concernente la determinazione di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus, che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada;

considerando che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizzazione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l’instaurazione di un documento unico;

considerando che appare indicato affidare l’espletamento di taluni compiti amministrativi dell’accordo al segretario della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,

hanno deciso di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,

e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Sezione I Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1

Il presente accordo si applica:

  1. ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati:–tra i territori di due Parti contraenti, o–in partenza e a destinazione del territorio della stessa Parte contraente, e eventualmente, all’atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un’altra Parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente, e–a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una Parte contraente e che, in base al tipo di costruzione e all’equipaggiamento, sono atti al trasporto di più di nove persone – compreso il conducente – e sono destinati a tal fine;
  2. agli spostamenti dei veicoli effettuati a vuoto nell’ambito dei suddetti servizi.

Ai sensi del presente accordo si intendono per servizi internazionali i servizi che interessano il territorio di almeno due Parti contraenti.

Ai sensi del presente accordo, i termini «territorio di una Parte contraente» si riferiscono, per quanto riguarda la Comunità economica europea, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce detta Comunità, nelle condizioni previste da detto trattato.

Art. 2

Ai sensi del presente accordo, sono servizi occasionali queli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all’articolo 3, né alla definizione di servizio a navetta di cui all’articolo 4. Essi comprendono:

  1. i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza;
  2. i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto;
  3. tutti gli altri servizi.

Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità della Parte contraente interessata, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Essi possono essere effettuati con una certa frequenza, senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale.

Art. 3

Ai sensi del presente accordo, sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere o deporre persone lungo il percorso, alle fermate preventivamente stabilite. 1 servizi regolari possono essere soggetti all’obbligo di rispettare orari prestabiliti e determinate tariffe.

Ai sensi del presente accordo, chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono, altresì considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo I. Tali servizi – in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio, il trasporto dì studenti agli istituti d’istruzione e da questi verso il loro domicilio – sono denominati «servizi regolari specializzati».

Il fatto che l’organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.

Art. 4

Ai sensi del presente accordo, sono servizi a navetta quelli organizzati per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione, con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza. Per luogo di partenza o luogo di destinazione s’intendono le località di partenza o di destinazione, nonché i relativi dintorni.

Durante i servizi a navetta, non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso.

Il primo viaggio di ritorno e l’ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.

Tuttavia, la classificazione di un trasporto tra i servizi a navetta non è modificata dal fatto che, con l’accordo delle autorità competenti della o delle Parti contraenti interessate,

  1. in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo;
  2. in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, alcuni viaggiatori vengano presi o deposti lungo il percorso;
  3. in deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il primo viaggio di andata e l’ultimo viaggio di ritorno della serie delle navette siano effettuati a vuoto.

Sezione II Misure di liberalizzazione

Art. 5

I servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) e b) sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle Parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato.

Sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle Parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato i servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c) che presentino le seguenti caratteristiche:

  1. il viaggio di andata viene effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori sono prelevati nello stesso luogo, e
  2. i viaggiatori a)–sono raggruppati, nel territorio di una Parte non contraente o di una Parte contraente diversa da quella in cui il veicolo è immatricolato e diversa da quella in cui si effettua il loro prelevamento, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel territorio di quest’ultima Parte contraente, e–sono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, ob)sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, nelle condizioni previste all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) nel territorio della Parte contraente dove sono nuovamente prelevati e trasportati nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, oc)sono stati invitati a recarsi nel territorio di un’altra Parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l’invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio e che venga condotto nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato.

Nel territorio della Parte contraente interessata, possono essere soggetti ad autorizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c) qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2.

Sezione III Documento di controllo

Art. 6

I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi del presente accordo devono presentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tal fine. Tale documento di controllo sostituisce i documenti di controllo già esistenti.

Art. 7

Il documento di controllo di cui all’articolo 6 è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio, in duplice esemplare, staccabili. Il documento di controllo deve essere conforme al modello riportato in allegato al presente accordo. Tale allegato è parte integrante dell’accordo.

Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. 1 fogli di viaggio portano una numerazione complementare da 1 a 25.

Il testo della pagina di copertina del libretto, nonché quello dei fogli di viaggio, sono stampati nella o in più lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità economica europea o di qualsiasi altra Parte contraente in cui il veicolo utilizzato è immatricolato.

Art. 8

Il libretto di cui all’articolo 7 è intestato a nome del vettore; esso non è cedibile.

L’originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.

Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.

Art. 9

Il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore per ogni viaggio, prima del suo inizio.

Il vettore ha la facoltà di fornire le indicazioni relative ai nominativi dei viaggiatori servendosi di un elenco compilato in precedenza su un foglio che deve essere saldamente incollato nello spazio all’uopo previsto al punto 6 del foglio di viaggio. Un timbro del vettore o, se del caso, la firma del vettore o del conducente del veicolo utilizzato, deve essere apposto in parte sull’elenco e in parte sul foglio di viaggio.

Per i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, contemplati all’articolo 5 paragrafo 2 l’elenco dei viaggiatori può essere compilato, alle condizioni previste nel precedente paragrafo 2, nel momento in cui i viaggiatori vengono prelevati.

Art. 10

Le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire, su base bilaterale o multilaterale, che l’elenco dei viaggiatori previsto al punto 6 del foglio di viaggio non debba essere compilato. In tal caso occorre indicare il numero dei viaggiatori.

Art. 11

A bordo del veicolo deve trovarsi un modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le Parti contraenti, il testo del modello della pagina di copertina recto‑verso del documento di controllo, riportato in allegato al presente accordo.

Sulla copertina di tale modello deve figurare a caratteri di stampa e nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato, la dici tura seguente:

  1. «Testo del modello del documento di controllo in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca.»

Il modello deve essere presentato a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Art. 12

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, i documenti di controllo utilizzati per i servizi occasionali prima dell’entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzati per due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, di cui all’articolo 18 paragrafo 2.

Sezione IV Disposizioni generali e finali

Art. 13

Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano le misure necessarie per l’esecuzione del presente accordo.

Tali misure riguardano, tra l’altro:

  1. l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili alle infrazioni;
  2. la durata di validità del libretto;
  3. l’uso e la conservazione dell’originale, nonché della copia del foglio di viaggio;
  4. la designazione delle autorità competenti di cui agli articoli 2, 6, 10 e 14, nonché degli organismi di cui all’articolo 6;
  5. l’eventuale visto da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che ne informa le altre Parti contraenti.

Art. 14

Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano a che i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

Esse si comunicano reciprocamente, rispettando le rispettive legislazioni nazionali, ogni infrazione compiuta nel loro territorio da un vettore residente nel territorio di un’altra Parte contraente e, se del caso, la sanzione decisa.

Art. 15

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non sono applicate qualora accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più Parti contraenti o che possono essere conclusi tra due o più Parti contraenti, prevedevano un trattamento più liberale. L’espressione «accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più Parti contraenti» copre, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli accordi o le altre convenzioni conclusi dagli Stati membri di detta Comunità.

Art. 16

Quando il funzionamento del presente accordo, ovvero misure prese ai sensi dell’articolo 13 lo richiedano, ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare insieme i problemi che si presentano e, se del caso, le soluzioni proposte.

La presidenza delle riunioni di cui al paragrafo 1 spetta, a turno, alla Comunità economica europea e ad un’altra Parte contraente, designata a tale scopo.

Le richieste di convocazione della riunione di cui al paragrafo 1 sono presentate al segretariato della CEMT.

Il segretariato della CEMT informa immediatamente le altre Parti contraenti della richiesta di cui al paragrafo 1; salvo ritiro della domanda di convocazione entro un termine di quattro settimane, il segretariato della CEMT, passato questo termine, fissa la data ed il luogo della riunione, d’accordo con la presidenza in esercizio dall’ultima riunione plenaria, e convoca questa riunione il più presto possibile.

Art. 17

Ciascuna Parte contraente può, all’atto della firma del presente accordo, dichiarare, con una notifica indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT, di non considerarsi vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 lettera b). In tal caso, le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 5 paragrafo 2 lettera b) nei confronti della Parte contraente che ha formulato tale riserva.

La dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in qualsiasi momento con una notifica indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT.

Art. 18

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle Parti contraenti presso il segretariato della CEMT.

Il presente accordo entra in vigore – previa approvazione o ratifica di cinque Partì contraenti, tra cui la Comunità economica europea – il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di approvazione o di ratifica.

Per le Parti contraenti che approvano o ratificano il presente accordo dopo l’entrata in vigore di cui al paragrafo 2, l’accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito, da parte della Parte contraente in causa, dei suoi strumenti di approvazione o dì ratifica presso il segretariato della CEMT.

Le disposizioni previste nelle sezioni Il e 111 del presente accordo sono applicabili 7 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo, indicata rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

Art. 19

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo alle condizioni di cui all’articolo 18 paragrafo 2 ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una conferenza ai fini dì una sua revisione, mediante notifica indirizzata al segretariato della CEMT. Questo informa immediatamente le altre Parti contraenti della domanda, fissa la data e il luogo della conferenza, d’accordo con la presidenza in carica dall’ultima riunione plenaria e convoca tale conferenza il più presto possibile. Per la presidenza di tale conferenza si applicano, per analogia, le disposizioni dell’articolo 16 paragrafo 2.

Per quanto riguarda l’approvazione o la ratifica della revisione dell’accordo convenuta tra tutte le Parti contraenti, nonché l’entrata in vigore della revisione, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 18.

Art. 20

Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Ciascuna Parte, contraente può, per quanto la riguarda e con un preavviso di un anno, denunciare il presente accordo a partire dal I’ gennaio, con notifica simultanea indirizzata alle altre Parti contraenti tramite il segretariato della CEMT. Tuttavia, l’accordo non può essere rescisso per i primi quattro anni a partire dall’entrata in vigore prevista all’articolo 18 paragrafo 2.

Salvo denuncia da parte di cinque Parti contraenti, tra cui la Comunità economica europea, trascorso il periodo di cinque anni previsto al paragrafo 1, la durata del presente accordo sarà automaticamente prorogata per periodi successivi di cinque anni.

Art. 21

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, tale testo facente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato della CEMT che ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue.

(Seguono le firme)

Allegato5

Atto finale

I rappresentanti riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell’accordo relativo a servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole:

Dichiarazione delle Parti contraenti
relativa all’applicazione dell’accordo

Le Parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo possano essere esecutive soltanto tra le Parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le disposizioni dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del I’ luglio 1970 o condizioni equivalenti a quelle previste dall’AETS.

La Parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedimenti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di liberalizzazione previste dall’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la Parte contraente interessata.

Dichiarazione della Comunità economica europea
relativa all’articolo 5 dell’accordo

La Comunità economica europea precisa, per quanto riguarda l’articolo 5 dell’accordo, che le misure di liberalizzazione, previste per l’entrata di un veicolo vuoto nel territorio di un’altra Parte contraente allo scopo di prelevarvi un gruppo di viaggiatori ed effettuare il viaggio di ritorno a veicolo carico a destinazione del territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, si applicano, per quanto riguarda il ritorno verso il territorio della Comunità economica europea, solo ai viaggi di ritorno effettuati a destinazione dello Stato membro di detta Comunità, nel quale il veicolo utilizzato è immatricolato.

Dichiarazione delle Parti contraenti
concernenti il carattere evolutivo dell’accordo

Le Parti contraenti dichiarano che le misure di liberalizzazione di cui all’articolo 5 dell’accordo si collocano nella prospettiva dell’auspicato sviluppo di trasporto internazionale di viaggiatori e costituiscono al riguardo, per i trasporti occasionali, un significativo provvedimento inteso a facilitare l’esecuzione di detti servizi. Esse faranno ogni sforzo, nel quadro del presente accordo e in quello degli accordi bilate

rali, prendendo in considerazione i progressi realizzati sul piano dell’armonizzazione delle condizioni di concorrenza, per estendere, sulla base delle esperienze acquisite, la portata di tale liberalizzazione. Inoltre, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi a semplificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste per i servizi contemplati all’articolo 5 paragrafo 3 dell’accordo.

Campo d’applicazione dell’Accordo il P aprile 1993

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Austria

14 marzo

1986

1° giugno

1986

Finlandia

30 marzo

1983

1° dicembre

1983

Norvegia

11 febbraio

1983

1° dicembre

1983

Svezia

26 settembre

1983

1° dicembre

1983

Svizzera

30 ottobre

1986

1° gennaio

1987

Turchia*

13 giugno

1983

1° dicembre

1983

CEE

23 luglio

1982

1° dicembre

1983

*

Riserva, vedi qui di seguito.

Riserva

Turchia

La Turchia non si considera vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 b) dell’accordo.