Ai fini del presente Accordo:
- il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica residente in Svizzera o in Iran che è autorizzata a effettuare trasporti internazionali su strada di persone e di merci conformemente alle leggi e ai regolamenti del rispettivo Paese;
- il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica autonoma, generalmente un veicolo singolo oppure un veicolo abbinato a un rimorchio o semirimorchio:a)costruito per trasportare oltre nove persone, conducente compreso, oppure merci,b)immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti (nel caso di un autoarticolato, è richiesta l’immatricolazione del trattore);
- il termine «autorizzazione» designa qualsiasi permesso o approvazione ufficiale, quali una licenza o una concessione, richiesto in virtù della legislazione vigente nel Paese di ciascuna Parte contraente.