Lexipedia

0.741.619.436

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica Islamica dell’Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci

RU 2021 514

Traduzione

Concluso il 3 luglio 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 agosto 2021

(Stato 3 agosto 2021)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran,
di seguito denominati «Parti contraenti»,

desiderosi di agevolare i trasporti internazionali su strada di persone e di merci tra i loro Paesi e in transito sui loro territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica residente in Svizzera o in Iran che è autorizzata a effettuare trasporti internazionali su strada di persone e di merci conformemente alle leggi e ai regolamenti del rispettivo Paese;
  2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica autonoma, generalmente un veicolo singolo oppure un veicolo abbinato a un rimorchio o semirimorchio:a)costruito per trasportare oltre nove persone, conducente compreso, oppure merci,b)immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti (nel caso di un autoarticolato, è richiesta l’immatricolazione del trattore);
  3. il termine «autorizzazione» designa qualsiasi permesso o approvazione ufficiale, quali una licenza o una concessione, richiesto in virtù della legislazione vigente nel Paese di ciascuna Parte contraente.

Art. 2 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo autorizzano i trasportatori a effettuare trasporti di persone o di merci su veicoli stradali tra i territori delle Parti contraenti, oppure in transito sui loro territori, oppure in provenienza da o verso Paesi terzi.

Art. 3 Trasporto di persone

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo con punti di partenza e di arrivo situati nel territorio del Paese della Parte contraente dove il veicolo risulta immatricolato, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo l’intero percorso o alle fermate situate al di fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo esca vuoto dal territorio di quest’ultima; o
  3. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa di andata a vuoto e che i viaggiatori:–siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui vengono fatti salire e che ora siano trasportati in un altro Paese, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non deve essere stato costituito unicamente in vista del viaggio;
  4. i viaggi in transito nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente.

Nell’effettuare le operazioni di trasporto menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, il veicolo deve essere provvisto di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, da esibire su richiesta delle autorità competenti. Il contenuto e la forma del foglio di viaggio sono stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Tutte le operazioni di trasporto di persone diverse da quelle menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo sono soggette ad autorizzazione, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti contraenti e previo coordinamento delle rispettive autorità competenti. Le autorizzazioni sono concesse garantendo la reciprocità.

Art. 4 Trasporto di merci

Ogni trasportatore di una delle Parti contraenti ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente per effettuare operazioni di trasporto:

  1. tra un luogo qualsiasi situato nel territorio del Paese di una Parte contraente e un luogo qualsiasi situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente; o
  2. dal territorio del Paese dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio del Paese dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Divieto di cabotaggio

Le disposizioni del presente Accordo non autorizzano i trasportatori di una delle Parti contraenti a effettuare trasporti di persone o di merci da un luogo all’altro all’interno del territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Peso e dimensioni dei veicoli

Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio territorio.

Per il trasporto di carichi indivisibili con peso e dimensioni superiori a quelli consentiti nel territorio di una delle Parti contraenti, il veicolo necessita di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’autorità competente della rispettiva Parte contraente. Qualora tale autorizzazione stabilisca che il veicolo deve utilizzare un particolare itinerario, il trasporto è consentito solo su tale itinerario. In nessun caso deve essere superato il peso garantito fissato dal fabbricante.

Art. 7 Imposte e diritti

I veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci in conformità con il presente Accordo sono esenti da tasse e diritti prelevati per il possesso e la circolazione di veicoli nel territorio dell’altra Parte contraente.

L’esenzione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle tasse o ai diritti sul consumo di carburante e ai diritti speciali per l’uso di singoli ponti e gallerie o strade.

Art. 8 Formalità doganali

Il carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli importati temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali e non è sottoposto a restrizioni d’importazione.

I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.

Art. 9 Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo o da altri accordi internazionali sottoscritti da entrambi i Paesi, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente, in occasione di viaggi nel territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti di quest’ultima, che saranno applicati in modo non discriminatorio.

Art. 10 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

Nel caso in cui trasportatori e conducenti di veicoli di una Parte contraente, mentre si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente, commettano infrazioni alle disposizioni del presente Accordo e delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detta Parte contraente, le autorità del Paese di immatricolazione del veicolo possono prendere le seguenti misure, se e quando richiesto dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente:

  1. avvertimento;
  2. revoca temporanea, parziale o totale, dell’autorizzazione a effettuare trasporti nel territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione, stabilita d’intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

L’autorità che adotta simili misure informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente, come stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo.

L’applicazione del presente articolo non pregiudica eventuali provvedimenti adottati in virtù delle leggi nazionali dai tribunali o dalle autorità esecutive della Parte contraente nel cui territorio è stata commessa l’infrazione.

Art. 11 Autorità competenti

Le autorità competenti designate per l’esecuzione del presente Accordo sono: per la Svizzera: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per la Repubblica Islamica dell’Iran: il Ministero delle strade e dello sviluppo urbano

Art. 12 Commissione mista

Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista composta da loro rappresentanti, che avrà il compito di disciplinare ogni questione concernente l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo.

La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 13 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 1 .

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell’ultima nota diplomatica che conferma che le Parti contraenti hanno adempiuto i requisiti costituzionali per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo è valido a tempo indeterminato a meno che non sia risolto da ciascuna Parte contraente mediante una notifica scritta all’altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 3 luglio 2018, corrispondente al 12 tir 1397, in un preambolo e quattordici articoli in due originali in lingua tedesca, farsi e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede; in caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Peter Füglistaler

Per il Governo
della Repubblica Islamica dell’Iran:

Mansour Moazami