Le disposizioni del presente accordo si applicano ai trasporti di viaggiatori e merci, la cui provenienza o destinazione si situa sul territorio di una Parte contraente o in transito attraverso i loro territori, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.467
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo ascemita di Giordania relativo ai trasporti internazionali stradali di viaggiatori e di merci
RU 1988 279
Traduzione1
Concluso il 3 settembre 1984
Entrato in vigore con scambio di note il 23 novembre 1987
Il Governo del Regno ascemita di Giordania
e
il Consiglio federale svizzero,
chiamati qui appresso «Parti contraenti»,
desiderosi di facilitare i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
e qualsiasi rimorchio o semirimorchio che soddisfa le condizioni (i) e (iii) di questo capoverso e utilizzato da un trasportatore di una Parte contraente; se un rimorchio o semirimorchio e il suo meccanismo di trazione soddisfano entrambe le condizioni di questo capoverso sono considerati come un solo veicolo.
Ai fini del presente accordo:
- Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia nel Regno ascemita di Giordania, sia in Svizzera, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di viaggiatori e/o di merci per conto di terzi o per conto proprio, conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. Il termine «trasportatore di una Parte contraente» sarà interpretato corrispondentemente.
- Il termine «veicolo per viaggiare» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica:(i)fabbricato o adattato per essere utilizzato sulle strade in vista del trasporto di viaggiatori, con più di otto sedili senza quello del conducente e(ii)immatricolato e autorizzato a effettuare trasporti di viaggiatori sul territorio di una Parte contraente.
- Il termine «veicolo per merci» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica:(i)fabbricato o adattato per essere utilizzato sulle strade in vista del trasporto di merci,(ii)immatricolato e autorizzato ad effettuare trasporti di merci sul territorio di una Parte contraente e(iii)temporaneamente ammesso nel territorio dell’altra Parte contraente per il trasporto internazionale di merci fornite o raccolte in un punto qualunque di questo territorio o in transito in esso;
Art. 3 Trasporto di viaggiatori
I trasporti di viaggiatori sottostanno al regime dell’autorizzazione preventiva.
I trasporti occasionali di viaggiatori che adempiono le condizioni seguenti sono esentati dall’autorizzazione:
- trasporto degli stessi viaggiatori con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, in quanto nessun viaggiatore è preso a carico o scende lungo il percorso o a fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porta chiusa); o
- trasporto di un gruppo di viaggiatori di un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato sul territorio dell’altra Parte contraente quando il veicolo vuoto lascia questo territorio per il Paese d’immatricolazione; o
- trasporto in transito di carattere occasionale.
Art. 4 Trasporto di merci
Nei casi seguenti e con riserva del secondo capoverso del presente articolo, qualsiasi trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente al fine di trasportare merci:
- tra un qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e un qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito sul territorio dell’altra Parte contraente;
- tra il territorio dell’altra Parte contraente e il territorio di un Paese terzo o tra il territorio di un Paese terzo e il territorio dell’altra Parte contraente a condizione che il veicolo transiti, nel corso di questo viaggio, nel Paese nel quale è immatricolato.
La presa a carico di merci sul territorio dell’altra Parte contraente sottostà alle disposizioni legali di quest’ultima.
Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le materie che non sono disciplinate da questo accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno alle prescrizioni nazionali in vigore in quest’ultima.
Art. 6 Divieto per i trasporti interni
I trasportatori non sono autorizzati a effettuare trasporti stradali di viaggiatori o di merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
Nonostante la disposizione del primo capoverso i trasporti interni possono essere effettuati nella misura in cui si ottiene previamente, a certe condizioni, l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese nel quale il servizio sarà effettuato.
Art. 7 Infrazioni
Se un trasportatore, il suo conducente o uno dei suoi aiutanti si trova sul territorio dell’altra Parte contraente e viola le disposizioni di questo accordo, l’autorità competente della Parte contraente dei territorio sul quale l’infrazione è stata commessa informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente della circostanza dell’infrazione senza pregiudicare le sanzioni legali che possono essere applicate sul proprio territorio.
In caso di una qualsiasi infrazione di cui nel primo capoverso di questo articolo le autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale essa è stata commessa possono domandare alle autorità competenti dell’altra Parte contraente:
- di avvertire il trasportatore interessato che qualsiasi altra infrazione può portare, sul territorio in cui è stata commessa, al divieto d’entrata dei veicoli che possiede o che utilizza;
- di notificare al trasportatore il divieto temporaneo o permanente d’entrata per i suoi veicoli sul territorio dell’altra Parte contraente. La durata del divieto è fissata dall’autorità competente.
L’autorità a cui sia stata fatta una simile richiesta per mezzo delle autorità dell’altra Parte contraente sbriga questa pratica e informa senza tardare le autorità dell’altra Parte contraente dei provvedimenti presi.
In caso d’incidente stradale o di altri incidenti le autorità competenti del Paese in cui questi incidenti sono capitati spediranno, su richiesta, al proprietario del veicolo o alle autorità competenti dell’altra Parte contraente tutti i documenti o risultati dell’inchiesta giudiziaria o tutti i dati che fanno luce sull’avvenimento.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti designano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione di questo accordo.
Dette autorità esaminano e si impegnano assieme a risolvere i problemi che scaturiscono dall’applicazione dei presente accordo.
Art. 9 Modalità d’applicazione
Un protocollo 2 relativo alle modalità d’applicazione del presente accordo è allestito contemporaneamente a quest’ultimo.
Art. 10 Commissione mista
Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una commissione mista composta dei rappresentanti di queste ultime per sorvegliare l’applicazione del presente accordo e per appianare le difficoltà che potrebbero ostacolarla. Questa commissione mista si riunisce su domanda delle autorità competenti dell’una o dell’altra Parte contraente.
Su domanda dell’una o dell’altra Parte contraente la commissione si riunisce alternativamente, a una data mutualmente accettata, sul territorio di ciascuna Parte contraente.
La commissione è inoltre competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 9.
All’occorrenza, le decisioni della commissione mista sottostanno all’approvazione delle autorità competenti delle Parti contraenti.
I problemi irrisoluti saranno trattati per via diplomatica.
Art. 11 Estensione dell’accordo al Principato del Liechtenstein
Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein l’accordo estende i suoi effetti a dato Paese fintantoché esso resterà legato alla Svizzera con un trattato d’unione doganale 3 .
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
Ogni Parte contraente notificherà per scritto all’altra Parte contraente che si è conformata alle prescrizioni relative alla messa in vigore di questo accordo sul suo territorio. Questo accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data dell’ultima notifica.
L’accordo vigerà per il periodo di un anno dopo la sua entrata in vigore. Resterà in seguito in vigore fintantoché non sarà disdetto da una Parte contraente con un preavviso scritto di tre mesi all’altra Parte contraente.
In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.
Fatto a Berna il 3 settembre 1984 in due originali in lingua francese, araba e inglese. In caso di divergenza circa l’interpretazione delle disposizioni fa fede il testo inglese.
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