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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali
su strada di persone e di merci

RU 2012 755

Traduzione1

Concluso l’11 novembre 2011

Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 febbraio 2012

(Stato 19 febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kosovo,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di agevolare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti su strada di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del territorio dello Stato di una delle Parti contraenti ed effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia nel Kosovo, ha il diritto di effettuare trasporti internazionali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel proprio Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:

  1. oltre nove persone sedute, conducente compreso; o
  2. merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, autorizzazione o concessione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo il percorso o alle fermate situate al di fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio del Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente, a condizione che il veicolo esca vuoto dal territorio di quest’ultima; o
  3. il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da una corsa a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) del presente articolo, nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori da questo Paese, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente in vista del viaggio;
  4. i viaggi in transito nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

I trasporti di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:

  1. servizio pendolare con alloggio, diretto al territorio del Paese dell’altra Parte contraente o in transito su di esso, e
  2. viaggi a vuoto di veicoli impiegati in connessione con i servizi pendolari.

I trasporti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono attestati da un documento di controllo.

I trasporti diversi da quelli menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti ad autorizzazione a norma delle leggi e dei regolamenti nazionali delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporto di merci

Ogni trasportatore di una delle Parti contraenti ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per trasportare merci:

  1. tra un luogo qualsiasi situato nel territorio dello Stato di una Parte contraente e un luogo qualsiasi situato nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente; o
  2. dal territorio dello Stato dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio dello Stato dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione del diritto nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti di quest’ultima, che sono applicati in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di eseguire trasporti interni

I trasporti di persone e merci in cabotaggio non sono autorizzati. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può concedere deroghe in merito.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, nel territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca temporanea, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti nel territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.

L’autorità che adotta una siffatta misura ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Ciascuna delle Parti contraenti rispetta le sanzioni stabilite dai tribunali o dalle autorità competenti in virtù del diritto nazionale della Parte contraente sul territorio della quale è stata commessa l’infrazione.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso. Il Protocollo è parte integrante del presente Accordo.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata che ha il compito di trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

La Commissione mista è competente per la modifica o il completamento del Protocollo menzionato nell’articolo 9.

Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono richiedere la convocazione della Commissione mista, che si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Estensione dell’Accordo al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta formale del governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 2 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore il 30° giorno dopo la ricezione dell’ultima nota diplomatica mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente dell’adempimento delle procedure costituzionali interne relative all’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che non è denunciato mediante notificazione scritta da una delle Parti contraenti. L’Accordo scade sei mesi dopo la data di ricezione della nota diplomatica con cui una Parte contraente notifica all’altra la denuncia.

In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, l’11 novembre 2011, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.

In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica del Kosovo:

Micheline Calmy-Rey

Enver Hoxhaj

Protocollo

concernente l’esecuzione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il governo della Repubblica del Kosovo relativo
ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci

visto l’articolo 9 dell’Accordo, le Parti contraenti

hanno convenuto quanto segue:

1. Trasporti di persone (art. 3)

I trasporti di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo sono effettuati facendo uso di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, il cui modello figura in allegato al presente protocollo.

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i trasporti di persone che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 (ad esempio le linee regolari) sono presentate alle seguenti autorità competenti:

  1. per la Svizzera: Paese d’immatricolazione del veicolo
  2. per il Kosovo: Paese in cui l’operatore è registrato.

Le domande ricevute sono trasmesse alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Nelle domande i trasportatori comunicano l’orario dei servizi di trasporto, le tariffe, l’itinerario e ogni altra informazione richiesta dalle autorità competenti. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e altre questioni ad essa relative, in particolare le principali questioni formali e materiali, sono disciplinate congiuntamente dalle autorità competenti delle Parti contraenti nel rispetto del principio di reciprocità nell’ambito della Commissione mista prevista all’articolo 10 dell’Accordo.

L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia dell’autorizzazione rilasciata.

L’originale delle autorizzazioni deve essere recato a bordo dei veicoli ed esibito su richiesta degli organi di controllo. Per i trasporti regolari, il numero di autorizzazioni da rilasciare è determinato in base ai veicoli impiegati per effettuare il trasporto sull’itinerario interessato.

Se effettua un viaggio di transito con un veicolo vuoto, il trasportatore è tenuto ad attestare il motivo per cui attraversa il territorio del Paese dell’altra Parte contraente con un veicolo vuoto.

I veicoli destinati a sostituire quelli danneggiati o in avaria, se dotati della relativa attestazione, non necessitano di alcuna autorizzazione per spostamenti a vuoto.

2. Trasporto di merci (art. 4)

Se i trasporti sono effettuati mediante un autotreno costituito da elementi immatricolati in varie nazioni, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’intero autotreno unicamente se il veicolo trainante è immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti.

3. Applicazione del diritto nazionale (art. 5)

Le Parti contraenti stabiliscono che l’articolo 5 dell’Accordo è applicabile in particolare alla legislazione concernente i trasporti stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo dei componenti l’equipaggio del veicolo, al tempo di guida e alla fiscalità stradale.

4. Autorità competenti (art. 8)

Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:

per la Svizzera:

  1. il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti (UFT) CH-3003 Berna

per la Repubblica del Kosovo:

  1. il Ministero delle infrastrutture (MI) Sheshi Nëna Terezë 10000 Pristina

5. Peso e dimensioni dei veicoli

Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.

In proposito si applicano le seguenti procedure:

per la Svizzera:

i trasporti interessati sono di competenza dell’Ufficio federale delle strade,
CH 3003 Berna. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono.

In nessun caso deve essere superato il peso garantito, fissato dal fabbricante.

per la Repubblica del Kosovo:

la Direzione delle strade, Bregu i Djellit II lam. 4/3 10000 Pristina, Repubblica del Kosovo, rilascia un’autorizzazione speciale per i veicoli con peso e dimensioni superiori a quelli consentiti dalla legislazione nazionale.

6. Ordinamento doganale

Il carburante contenuto nei serbatoi normalmente previsti sui veicoli cui è consentito circolare temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali.

I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.

Fatto a Berna, l’11 novembre 2011 in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.

In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica del Kosovo:

Micheline Calmy-Rey

Enver Hoxhaj

Annex 1