0.741.751.4
Scambio di note
del 22 dicembre 1995/19 febbraio 1996
tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la riscossione
di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali1
RU 1996 1250
Entrato in vigore il 19 febbraio 1996
(Stato 1° ottobre 2019)
Traduzione
Dipartimento federale | Berna, 22 dicembre 1995 |
degli affari esteri | |
All’Ambasciata | |
del Principato del Liechtenstein | |
Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e,
in vista dell’esecuzione in Svizzera dei decreti federali del 18 giugno 1993 2 concernenti la proroga della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e la proroga della tassa sul traffico pesante nonché delle relative ordinanze 3 ,
considerando che non esiste un confine doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein e, pertanto, controlli doganali al confine,
desiderosi di evitare, per quanto possibile, intralci alla circolazione stradale e di poter riscuotere le tasse anche sul territorio del Principato del Liechtenstein,
in nome del Consiglio federale svizzero si onora di proporre all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein le seguenti disposizioni:
- Gli uffici doganali svizzeri sul territorio del Principato del Liechtenstein sono autorizzati a riscuotere la tassa sul traffico pesante e la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
- Inoltre, anche l’Ufficio della circolazione4 del Liechtenstein riscuote una tassa sul traffico pesante e per l’utilizzazione delle strade nazionali. La Direzione generale delle dogane e l’Ufficio della circolazione del Liechtenstein disciplinano le modalità di applicazione e comunicano direttamente tra loro. L’Ufficio della circolazione deduce dagli importi da devolvere alla Direzione generale delle dogane un’indennità del:–4 per cento della tassa sul traffico pesante,–10 per cento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
- I veicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein sono esentati dalla tassa sul traffico pesante per i tragitti di andata e ritorno tra il Liechtenstein e la stazione di Buchs, qualora se ritirano o consegnano merci alla ferrovia.
- Sono esonerati dalla tassa sul traffico pesante:a)i veicoli della polizia, dei vigili del fuoco e le ambulanze;b)i veicoli dell’Azienda delle PTT e delle imprese di trasporto concessionarie allorché sono impiegati esclusivamente sulle linee delle PTT o unicamente nell’ambito della concessione I;c)i veicoli agricoli;d)i veicoli muniti di targhe giornaliere del Liechtenstein;e)i veicoli muniti di targhe professionali del Liechtenstein;f)i veicoli di sostituzione immatricolati nel Liechtenstein se la tassa è stata pagata per il veicolo originale;g)gli autoveicoli azionati da energia elettrica fornita da una batteria;h)i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi;i)i motoveicoli cingolati.
- Sono gravati solo della metà della tassa di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 19945 concernente la tassa del traffico pesante:a)i carri a motore;b)i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi;c)i rimorchi per il trasporto di cose, concepiti per essere trasportati per ferrovia con i cosiddetti contenitori medi e che utilizzano la strada solo per il tragitto iniziale e finale.
- Sono esonerati dalla tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali:a)i veicoli dei vigili del fuoco e della polizia se sono indicati come tali, le ambulanze e i veicoli della protezione civile muniti delle targhe di controllo blu e del distintivo internazionale della protezione civile;b)i veicoli muniti di targhe professionali del Liechtenstein per i tragitti durante i giorni feriali;c)i veicoli impiegati nelle operazioni di soccorso (incendio, incidente, avaria, ecc.);d)i rimorchi fissi, i rimorchi delle motociclette e le motociclette con carrozzino laterale;e)i veicoli articolati leggeri per i quali è riscossa una tassa sul traffico pesante;f)i veicoli per l’esame di idoneità per la patente di guida.
Il Dipartimento degli affari esteri sarà grato all’Ambasciata se volesse confermare l’approvazione del Governo del Principato su quanto precede. In tal caso, la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e sarà applicato retroattivamente dal 1° gennaio 1995. Esso sostituirà lo scambio di note del 6 e 19 dicembre 1984 6 . L’accordo può essere denunciato in ogni momento e decade tre mesi dopo la ricezione della denuncia.
Il Dipartimento coglie l’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta considerazione.
Ambasciata | Berna, 19 febbraio 1996 |
del Principato del Liechtenstein | |
Dipartimento federale | |
degli affari esteri | |
Berna |
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e si pregia dichiarare ricevuta la nota del 22 dicembre 1995 con la quale il Dipartimento comunica all’Ambasciata, all’attenzione del Governo del Principato, la nota svizzera relativa alla tassa sul traffico pesante e al contrassegno autostradale parafata dall’Ambasciatore Mathias Krafft.
Il Governo del Principato del Liechtenstein ha deciso di approvare la regolamentazione sulla riscossione di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Pertanto, la regolamentazione rinnovata mediante scambio di note entra in vigore alla data della presente risposta dell’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e sarà applicata retroattivamente dal 1° gennaio 1995.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.