La Confederazione svizzera,
in seguito denominata la «Svizzera», da una parte,
e l’Unione europea
e
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania,
la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», dall’altra,
in seguito denominati «parte» o «parti»,
considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») concepito espressamente per scopi civili;
riconoscendo l’importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all’infrastruttura di navigazione e informazione nell’Unione europea e in Svizzera;
considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell’Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo;
considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare;
riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo e EGNOS sin dalle fasi della loro definizione;
considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell’Unione europea, nell’Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il
25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l’ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né dell’Unione europea né dell’ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione;
considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011;
desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS;
riconoscendo l’interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato («PRS»);
considerando l’accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;
riconoscendo l’accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza»);
considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti;
riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente;
riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento;
considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo;
considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo,
hanno convenuto quanto segue:
Allegato I
Procedura di arbitrato
Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.
Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro 30 giorni.
I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d’accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.
Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo il proprio regolamento interno. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.
Allegato II
Contributo finanziario della Svizzera
ai programmi europei GNSS
1. Per il periodo 2008–2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell’Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro):
Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero è versato annualmente.
2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e le relative modalità di applicazione si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all’attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri.
4. La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei programmi, conformemente al presente accordo.
Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.
5. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
- Nel 2013, a seguito dell’applicazione provvisoria del presente accordo, la Svizzera versa il proprio contributo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi.
- Nel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo
2008–2013 sia per il 2014) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del 1° luglio.
- Nel 2015 e negli anni seguenti la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1º aprile, se la richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo. Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, essa versa il proprio contributo entro 30 giorni dal ricevimento.
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull’importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.