Ciascuno Stato contraente garantisce la repressione delle infrazioni di cui all’articolo 32 della Convenzione:
- sia mediante la procedura secondo gli articoli 32 a 40 della Convenzione;
- sia mediante una speciale procedura giudiziale o una procedura amministrativa adeguata.
Lo Stato contraente che si avvale delle possibilità di cui al paragrafo 1. b) deve prevedere:
- che la competenza territoriale spetti al tribunale o all’autorità nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione;
- che le multe stabilite con decisione non eccedano i limiti fissati nell’articolo 32 della Convenzione;
- che le decisioni divengano esecutorie soltanto dopo un termine di almeno una settimana dopo la notificazione all’interessato;
- che all’interessato sia data la possibilità, avvalendosi di un rimedio giuridico entro detto termine, di provocare l’udienza e il giudizio del tribunale della navigazione sul Reno, nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione.
Le disposizioni degli articoli 36 capoversi 1 e 3, 39 e 40 capoverso 2 come anche la garanzia della notificazione al domicilio, prevista nell’articolo 40 capoverso 3, s’applicano parimenti alle procedure di cui al paragrafo 1. b).
Al ricorso contro le decisioni prese nelle procedure secondo il paragrafo 1. b), interposto in virtù dell’articolo 37 della Convenzione innanzi il tribunale superiore di uno Stato contraente, può essere sostituito un altro adeguato rimedio giuridico presso un’altra istanza giudiziale superiore dello stesso Stato, indipendentemente dalla possibilità di appello alla Commissione Centrale.
Le decisioni esecutorie prese nelle procedure indicate nel paragrafo 1. b), sono parificate alle sentenze e altre decisioni dei tribunali della navigazione sul Reno. Esse vengono eseguite negli altri Stati contraenti dalle autorità e dai servizi incaricati dell’attuazione delle decisioni dei tribunali della navigazione sul Reno.