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Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali Conchiusa a Bruxelles il 10 aprile 1926 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1954 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1954

RU 1954 665; FF 1953 III pag. 781 ediz. franc., pag. 749 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 20 giugno 2024)

Art. 1

Le ipoteche, i pegni morti (mort‑gages), i pegni su navi, che sono regolarmente costituiti secondo le leggi dello Stato contraente al quale la nave appartiene e iscritti in un registro pubblico, di competenza sia di un porto d’iscrizione sia di un ufficio centrale, saranno considerati come validi e rispettati in tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 2

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l’inizio del viaggio:

  1. le spese di giustizia dovute allo Stato e le spese fatte nell’interesse comune dei creditori per la conservazione della nave o per giungere alla vendita e alla distribuzione del suo prezzo; i diritti di ancoraggio, di faro o di porto e le altre tasse ed imposte pubbliche della medesima specie, le spese di pilotaggio, le spese di custodia e di conservazione dopo l’entrata della nave nell’ultimo porto;
  2. i crediti risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell’equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo;
  3. le rimunerazioni dovute per salvamento ed assistenza e la contribuzione della nave alle avarie comuni;
  4. le indennità per urto o per altri infortuni di navigazione, come pure quelle per danni alle opere d’arte dei porti, bacini (docks) e vie navigabili, le indennità per lesioni corporali di passeggeri e agli equipaggi, le indennità per perdite o avarie del carie o dei bagagli;
  5. i crediti provenienti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal capitano fuori del porto di iscrizione, in virtù dei suoi poteri legali, per i bisogni effettivi della conservazione della nave e della continuazione del viaggio, sia egli o no proprietario della nave, sia il credito suo proprio o dei fornitori, riparatori, prestatori o altri contraenti.

Art. 3

Le ipoteche, i pegni morti, i pegni su navi previsti nell’articolo 1 sono collocati nel grado che segue immediatamente i crediti privilegiati di cui all’articolo precedente. Le leggi nazionali possono accordare un privilegio ad altri crediti che non siano quelli previsti nel suddetto articolo, senza tuttavia modificare il grado riservato ai crediti garantiti da ipoteca, pegni morti e pegni e ai privilegi che li precedono.

Art. 4

Sono assimilati al nolo il prezzo di passaggio ed eventualmente le somme dovute in sostituzione del nolo, per virtù delle disposizioni che vengono stabilite in ordine alle limitazioni di responsabilità dei proprietari di navi 1 . Non sono considerati, per gli effetti di questa disposizione, come accessori della nave o del nolo le indennità spettanti al proprietario in virtù di contratto di assicurazione, né premi, sovvenzioni od altri sussidi dello Stato. In deroga al primo capoverso dell’articolo 2, il privilegio stabilito a favore delle persone al servizio della nave si estende all’insieme dei noli dovuti per tutti i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento.

Sono reputati accessori della nave e del nolo per l’esercizio dei privilegi di cui all’articolo 2:

  1. le indennità spettanti al proprietario per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
  2. le indennità spettanti al proprietario per avarie comuni, in quanto le stesse costituiscono sia danni materiali sofferti dalla nave e non riparati, sia perdita di nolo;
  3. le rimunerazioni spettanti al proprietario per assistenza prestata o salvamento eseguito fino, al termine del viaggio, sotto la deduzione delle somme attribuite al capitano e alle altre persone al servizio della nave.

Art. 5

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell’ordine in cui sono collocati nell’articolo 2. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell’articolo 2 concorrono fra loro in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare. I crediti previsti ai numeri 3 e 5, in ciascuna di queste categorie, sono graduati con preferenza nell’ordine inverso delle date in cui sono sorti. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Art. 6

I crediti privilegiati dell’ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. Tuttavia, i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell’ultimo viaggio.

Art. 7

Nella distribuzione del prezzo della vendita delle cose affette da privilegio, i creditori privilegiati hanno la facoltà di farsi collocare per l’intero ammontare dei loro crediti, senza tener conto della deduzione derivante dalle norme sulle limitazioni alla responsabilità dei proprietari di navi, ma i dividendi ad essi spettanti non possono eccedere la somma dovuta in virtù delle norme suddette.

Art. 8

I crediti privilegiati seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

Art. 9

I privilegi si estinguono, in quanto nulla osti da parte delle leggi nazionali, con lo spirare del termine di un anno, salvo per i crediti indicati all’articolo 2, numero 5, per i quali il termine è di sei mesi. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza e salvamento dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità per urto o per altri accidenti di navigazione e per lesioni personali, dal giorno in cui il danno si è verificato; per il privilegio relativo alle perdite o per avarie del carico e dei bagagli, dal giorno della riconsegna del carico o dei bagagli, o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio delle riparazioni o forniture o degli altri crediti contemplati nell’articolo 2, numero 5, dal giorno della nascita del credito. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito. La facoltà di chiedere anticipazioni o acconti non potrà avere per effetto di rendere esigibili i crediti delle persone arruolate a bordo, di cui all’articolo 2, numero 2. Tra i casi d’estinzione previsti nelle leggi nazionali, la vendita estingue i privilegi solo in quanto essa sia accompagnata dalle formalità di pubblicità determinate dalle leggi nazionali. Queste formalità comportano un preavviso dato nella forma ed entro i termini previsti da dette leggi all’amministrazione incaricata di tenere il registro previsto nell’articolo 1 della presente Convenzione. Le cause d’interruzione dei termini suddetti sono determinate dalla legge del tribunale adito. Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nella loro legislazione, come causa di proroga del termine qui sopra stabilito, il fatto che la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l’attore ha il sito domicilio o il sito sede principale, senza che tale proroga possa oltrepassare tre anni dal giorno della nascita del credito.

Art. 10

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finché il nolo è ancora dovuto o si trova a mani del capitano o dell’agente del proprietario. Lo stesso dicasi per il privilegio sugli accessori.

Art. 11

Salvo restando quanto è previsto dalla presente Convenzione, i privilegi stabiliti dalle disposizioni precedenti non sono soggetti ad alcuna formalità, né ad alcuna condizione speciale di prova. Questa disposizione non pregiudica il diritto di ciascuno Stato di mantenere nella propria legislazione le disposizioni che esigono dal capitano l’adempimento di speciali formalità, sia per certi prestiti sulla nave, sia per la vendita del carico.

Art. 12

Le leggi nazionali devono determinare la natura e la forma dei documenti di bordo della nave nei quali deve essere fatta menzione delle ipoteche, dei pegni morti e dei pegni di cui all’articolo 1, senza tuttavia che il creditore il quale ha chiesto tale menzione nelle forme previste possa essere ritenuto responsabile delle omissioni, degli errori o ritardi dell’iscrizione in tali documenti.

Art. 13

Le disposizioni che precedono sono applicabili alle navi esercitate da un armatore non proprietario o da un noleggiatore principale, eccetto che il proprietario siasi trovato spossessato da un atto illecito e il creditore sia di mala fede.

Art. 14

Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili in ciascuno Stato contraente quando la nave gravata appartiene ad uno Stato contraente, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali. Tuttavia, il principio che informa il capoverso precedente non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di non applicare le disposizioni della presente Convenzione a favore dei cittadini di uno Stato non contraente.

Art. 15

La presente Convenzione non è applicabile alle navi da guerra e alle navi di Stato adibite esclusivamente ad un servizio pubblico.

Art. 16

Nulla, nelle disposizioni che precedono, pregiudica la competenza dei tribunali, la procedura e le vie d’esecuzione regolate dalle leggi nazionali.

Art. 17

Allo spirare del termine di due anni al più tardi, a contare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in rapporto con i Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati disposti a ratificarla, per far decidere se abbia a essere messa in vigore. Gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati a Bruxelles alla data da fissarsi di comune accordo fra i detti Governi. Il primo deposito di ratificazione sarà constatato con un processo verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Stati che vi prenderanno parte e del ministro degli affari esteri del Belgio. I depositi successivi saranno eseguiti mediante una notificazione scritta, indirizzata al Governo belga e accompagnata dallo strumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione delle notificazioni indicate nel capoverso precedente, e degli strumenti di ratificazione che li accompagnano, sarà immediatamente, a cura del Governo belga e in via diplomatica, trasmessa agli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Nei casi contemplati nel capoverso precedente, detto Governo farà, nel medesimo tempo, conoscere la data alla quale ha ricevuto la notificazione.

Art. 18

Gli Stati non firmatari potranno aderire alla presente Convenzione, siano o non siano stati rappresentati alla Conferenza internazionale di Bruxelles. Lo Stato che desidera aderirvi notifica per iscritto la propria intenzione al Governo belga, trasmettendogli l’atto di adesione, che sarà depositato negli archivi di detto Governo. Il Governo belga trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati firmatari o aderenti una copia certificata conforme della notificazione e dell’atto di adesione, con l’indicazione della data alla quale ha ricevuto la notificazione.

Art. 19

Le Alte Parti contraenti, all’atto della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione, possono dichiarare che l’accettazione da esse fatta della presente Convenzione non sarà applicabile a qualcuno o ad alcuno dei domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltremare che si trovano sotto la loro sovranità o autorità. E pertanto, esse possono ulteriormente aderire separatamente, in nome dell’uno o dell’altro di tali domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltremare che sono stati esclusi dalla loro dichiarazione primitiva. Esse possono altresì, conformandosi a queste disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per uno o più domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o possedimenti d’oltremare che si trovano sotto la loro sovranità o autorità.

Art. 20

Nei confronti degli Stati che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, la presente Convenzione avrà effetto un anno dopo la data del processo verbale di deposito. Quanto agli Stati che l’avranno ratificata successivamente o che vi aderiranno, come pure nei casi in cui l’entrata in vigore avrà luogo successivamente e secondo l’articolo 19, la stessa produrrà effetto sei mesi dopo che le notificazioni previste nell’articolo 17, secondo capoverso, e all’articolo 18, secondo capoverso, saranno state ricevute dal Governo belga.

Art. 21

Qualora qualcuno degli Stati contraenti volesse disdire la presente Convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al Governo belga, il quale comunicherà immediatamente una copia certificata conforme forme della notificazione a tutti gli Stati, facendo loro conoscere la data alla quale l’ha ricevuta. La disdetta avrà effetto unicamente in confronto dello Stato che l’abbia notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.

Art. 22

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di promuovere la convocazione di una nuova conferenza allo scopo di studiare i miglioramenti che potranno essere introdotti nella presente Convenzione. Quello tra gli Stati che si varrà di questa facoltà dovrà notificare un anno prima, la propria intenzione agli altri Stati, per mezzo del Governo belga, il quale avrà cura di convocare la conferenza.

Protocollo di firma

Al momento di procedere alla firma della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi ed alle ipoteche navali, i plenipotenziari sottoscritti hanno adottato il presente protocollo, che avrà la stessa forza e lo stesso valore che se le disposizioni fossero inserite nel testo della Convenzione alla quale si riferisce:

I. Resta inteso che la legislazione di ciascuno Stato è libera:

  1. di stabilire fra i crediti di cui al primo numero dell’articolo 2 un ordine determinato che tenga debito conto degl’interessi del Tesoro;
  2. di accordare alle amministrazioni dei porti, magazzini (docks), fari o vie di navigazione, che hanno fatto levare un relitto o altri oggetti intralcianti la navigazione o che sono creditori per tasse portuali o per danni cagionati per colpa di una nave, il diritto di trattenere, in caso di mancato pagamento, una nave, i relitti o altri oggetti, di venderli o di risarcirsi sul prezzo in precedenza di altri creditori, e
  3. di regolare il grado dei creditori per danni causati alle opere d’arte in altro modo che non sia detto all’articolo 5 e all’articolo 6.

II. Rimangono impregiudicate le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati contraenti che accordano un privilegio agli istituti pubblici di assicurazioni per i crediti risultanti dall’assicurazione del personale della nave.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 aprile 1926.

(Seguono le firme)

0.747.322.2

Campo d’applicazione il 20 giugno 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

13 aprile

1964 A

13 ottobre

1964

Argentina

19 aprile

1961 A

19 ottobre

1961

Belgio*

2 giugno

1930

2 giugno

1931

Brasile

28 aprile

1931

28 ottobre

1931

Congo (Kinshasa)

17 luglio

1967 A

17 gennaio

1968

Cuba

21 novembre

1983 A

21 maggio

1984

Francia

23 agosto

1935

23 febbraio

1936

Haiti

19 marzo

1965 A

19 settembre

1965

Iran

8 settembre

1966 A

8 marzo

1967

Italia*

7 dicembre

1949

7 luglio

1950

Libano

18 marzo

1969 A

18 settembre

1969

Lussemburgo

18 febbraio

1991 A

18 agosto

1991

Madagascar

13 luglio

1965 S

26 giugno

1960

Monaco

15 maggio

1931 A

15 novembre

1931

Polonia

26 ottobre

1936

26 aprile

1937

Romania

4 agosto

1937

4 febbraio

1938

San Marino

6 maggio

2021 A

6 novembre

2021

Siria

14 febbraio

1951 A

14 agosto

1951

Svizzera

28 maggio

1954 A

28 novembre

1954

Turchia

4 luglio

1955 A

4 gennaio

1956

Ungheria

2 giugno

1930

2 giugno

1931

Uruguay

15 settembre

1970 A

15 marzo

1971

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi possono essere consultati sul sito web del Ministero degli Affari Esteri belga: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o richiesti alla Direzione del
    Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
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