Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:
Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter quando il reato è commesso:
- contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
- da un cittadino di tale Stato.
Sostituire il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:
Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.
Sostituire il paragrafo 4 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:
Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.