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0.748.125.194.54

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica italiana concernente il coordinamento
delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili

RU 1995 3170

Testo originale

Concluso il 27 ottobre 1986
Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994
Entrato in vigore il 1° luglio 1994

(Stato 1° ottobre 1996)

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell’Annesso 12 alla Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell’equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.

Art. 2

I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti.

Questi piani precisano:

  1. i limiti delle regioni SAR;
  2. la designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
  3. la definizione dei mezzi d’intervento aerei e terrestri;
  4. le reciproche facilitazioni raccomandate.

Le autorità responsabili provvedono affinché ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l’aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell’altra Parte contraente.

Art. 3

Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall’esperienza sono esposti in un documento chiamato «Manuale d’Operazioni SAR» redatto ed aggiornato d’intesa tra le competenti autorità delle due Parti contraenti.

Art. 4

Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l’allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale.

Ciascun RCC adotta opportune misure, nell’ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d’informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere un’operazione SAR.

Art. 5

In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all’altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di un’operazione SAR.

I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:

  1. reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;
  2. rete del servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN).

Art. 6

Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del Controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, o in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell’ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l’intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con i mezzi d’impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, può chiedere la collaborazione del RCC dell’altra Parte contraente.

Quando l’operazione SAR coinvolge più RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR è presumibilmente avvenuto l’incidente.

L’altro RCC che resta interessato all’operazione continua a partecipare come RCC associato.

Se nel corso dell’operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilità direttiva dal RCC direttore all’altro associato.

Art. 7

Compito del RCC direttore è di:

  1. assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;
  2. fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l’esecuzione della loro missione;
  3. prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuità delle ricerche;
  4. assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; perciò può richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;
  5. proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo avere consultato le autorità nazionali competenti.

Art. 8

Gli esecutori d’un servizio SAR d’una delle due Parti contraenti che, nel corso di un’operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell’altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti ed altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.

Art. 9

Per facilitare e rendere più spedita l’esecuzione di un’operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aerodromi designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel «Manuale d’Operazioni SAR». Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l’accordo del RCC competente dell’altro Stato, posarsi direttamente al di là della frontiera presso un aeromobile incidentato.

Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano nel «Manuale d’Operazioni SAR» le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell’altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all’uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.

Art. 10

I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili ed equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.

Art. 11

Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a un’operazione SAR non è richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identità.

Art. 12

Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori nonché alle autorità di Polizia di frontiera, cui dovrà essere segnalato l’elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell’eventuale esercizio delle incombenze di competenza.

La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.

Art. 13

Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di un’operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.

Art. 14

Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicamenti necessari all’operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell’aeromobile.

Il materiale, i viveri e i medicamenti utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicamenti residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l’importazione.

Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, ciò va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantità delle merci, nonché il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel più breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti né diritti né tasse di importazione.

Art. 15

Le persone soccorse di cui all’articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l’infortunio è avvenuto. In caso d’emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell’altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d’identità.

Il valico della frontiera nel quadro di un’operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un’uscita dal Paese. Ogni Parte contraente è tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell’altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d’identità. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.

Art. 16

Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione:

  1. dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri;
  2. dei mezzi aerei fra di loro;
  3. dei mezzi aerei con quelli terrestri.

Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall’Annesso 10 alla Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale.

Art. 17

Nel quadro di un’operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri di una delle due Parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l’accordo del RCC dell’altra Parte contraente senza che sia necessario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniore e alle autorità di Polizia di frontiera cui dovrà essere segnalato l’elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti.

Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione.

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta dei RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, di valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalità previste dai paragrafi precedenti.

Gli articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.

Art. 18

Le autorità responsabili dei servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni. A tal fine esse possono corrispondere direttamente.

Art. 19

C iascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all’ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Gaspard Bodmer

Giacomo Attolico