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0.748.125.194.541

Protocollo addizionale
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca
e soccorso di aeromobili

RU 1995 3176

Testo originale

Concluso il 27 ottobre 1986
Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994
Entrato in vigore il 1° luglio 1994

Le Parti contraenti dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili 1 , firmato quest’oggi,

nell’intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.

A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell’altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili 2 , nonché il trasporto di persone ausiliarie e l’importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.

Art. 2

Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell’altra Parte contraente ai sensi dell’articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell’altra Parte contraente.

Art. 3

Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 4

Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.

Art. 5

Il presente Protocollo entra in vigore giusta la procedura di cui all’articolo capoverso 1 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili 3 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.

Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Gaspard Bodmer

Giacomo Attolico