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0.748.125.194.542

Protocollo aggiuntivo
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca
e soccorso di aeromobili

RU 1995 3178

Testo originale

Concluso l’11 ottobre 1989
Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994
Entrato in vigore il 1° luglio 1994

(Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 1 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili;

ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell’articolo 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell’altro Paese, nonché fissare la ripartizione e le modalità di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al «Manuale di Operazioni SAR» la determinazione delle altre modalità tecniche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Forme di assistenza

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civile SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell’altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell’Accordo di Roma del 27 ottobre 19862, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR:

  1. utilizzazione degli aeroporti;
  2. utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
  3. rifornimento carburanti e lubrificanti;
  4. manutenzione di primo livello;
  5. riparazione di materiale danneggiato;
  6. cessione e messa in opera di materiali aerei;
  7. pasti;
  8. alloggio;
  9. trasmissioni;
  10. trasporti;
  11. vestiario;
  12. assistenza medica ed ospedaliera;
  13. pratiche per danni a terzi.

Art. 2 Modalità di pagamento

Le assistenze possono essere fornite:

  1. a titolo gratuito;
  2. dietro pagamento in contanti;
  3. dietro rimborso;
  4. con restituzione.

Art. 3 Assistenze a titolo gratuito

Le seguenti assistenze sono fornite gratuitamente:

  1. utilizzazione degli aeroporti civili e militari (tasse e canoni di atterraggio, di sosta, di ricovero, utilizzazione delle infrastrutture e dei mezzi di sicurezza di pista);
  2. utilizzazione degli aiuti alla navigazione e alla circolazione aerea;
  3. rifornimento di carburanti e lubrificanti ed ingredienti sugli aeroporti civile e militari;
  4. utilizzazione di materiali di servizio a terra sugli aeroporti militari;
  5. manutenzione di primo livello agli aerei civili e militari;
  6. comunicazioni di servizio sulle reti militari;
  7. trasporti aeroporto–città–aeroporto;
  8. servizi medici presso le infermerie aeroportuali;
  9. vitto e alloggio agli equipaggi presso gli aeroporti militari.

Art. 4 Assistenze dietro pagamento in contanti

Le seguenti assistenze sono fornite dietro pagamento in contanti:

  1. alloggio in albergo in caso di indisponibilità presso le basi militari;
  2. comunicazioni telefoniche private;
  3. trasporti urbani;
  4. assistenza medica ed ospedaliera presso strutture sanitarie private.

Art. 5 Assistenze dietro rimborso

Le seguenti forniture saranno regolate dietro rimborso:

  1. utilizzazione, per cause di forza maggiore, degli aeroporti civili non autorizzati;
  2. riparazioni di materiale danneggiato;
  3. cessione e messa in opera eventuale di materiali;
  4. pagamento di danni a terzi per incidenti di volo o manovra a terra;
  5. prestazioni mediche od ospedaliere presso le strutture sanitarie pubbliche;
  6. forniture diverse non previste nel presente Protocollo o per le quali non sono applicabili le disposizioni in esso contenute.

Art. 6 Assistenze con restituzione

Le Amministrazioni competenti definiranno di volta in volta le forniture di particolari materiali che dovranno essere regolate a mezzo di restituzione degli stessi.

Art. 7 Procedure amministrative

Le Amministrazioni competenti definiranno nel «Manuale di Operazioni SAR» adeguate procedure amministrative per la concessione delle assistenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo aggiuntivo.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta la procedura di cui all’articolo 20 capoverso 1 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato a Roma il 27 ottobre 1986 3 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente.

Il presente Protocollo aggiuntivo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, 1’11 ottobre 1989, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Rolf Bodenmüller

Francesco Aloisi de Larderel

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