Ai sensi della presente convenzione, l’espressione
- «Operazioni di salvataggio» indica l’insieme dei provvedimenti presi nell’intento di ritrovare, trarre in salvo (incl. assistere) ed evacuare gl’infortunati o gli ammalati;
- «Rimpatrio» indica il trasporto (incl. l’assistenza) di infortunati o ammalati, a destinazione dello Stato di cui essi sono cittadini o in cui hanno regolarmente eletto il domicilio;
- «Stato di partenza» indica Lo Stato sul cui territorio l’aeromobile prende il volo per compiere una operazione di salvataggio o di rimpatrio;
- «Stato di destinazione» indica Lo Stato dove si svolge l’operazione di salvataggio o da dove è effettuato il rimpatrio;
- «Servizio di salvataggio» indica l’organismo incaricato delle operazioni di salvataggio o di rimpatrio;
- «Ufficio centrale» indica l’ufficio al quale vengono annunciate le operazioni di salvataggio ed a cui sono richieste le autorizzazioni concernenti i rimpatri;
- «Mezzi di soccorso» indica gli oggetti necessari all’efficace svolgimento dell’operazione, quali, ad esempio, medicamenti, sieri, vaccini, fortificanti, materiale diagnostico, strumentazione medica, oggetti e apparecchiature per spedizioni di salvataggio.