Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione d’un utile presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.
Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale consulente in materia.
Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.
Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.
Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura d’arbitrato conformemente all’articolo 15.
Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.