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0.748.127.192.58

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro concernente i trasporti aerei Conchiuso il 12 marzo 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 9 marzo 1967 Entrato in vigore il 3 luglio 1967

(Stato 10 giugno 1997)0.748.127.192.581AS AS

Traduzione2

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Cipro
(dappresso «Parti»)

considerato che partecipano alla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 3 (dappresso «Convenzione»),

desiderosi di conchiudere un accordo sui trasporti aerei commerciali regolari tra i rispettivi territori e oltre, in particolare per promuovere il turismo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato, salvo restando altre disposizioni del testo:

  1. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale; per la Repubblica di Cipro, l’Amministrazione dell’aviazione civile del Ministero delle comunicazioni e dei lavori pubblici, oppure, nei due casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  2. l’espressione «impresa designata» indica l’impresa di trasporti aerei notificata, per scritto, da una Parte all’altra Parte, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nell’articolo 2, numero 1, del presente accordo;
  3. le espressioni «territorio», «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «scali non commerciali», hanno il significato stabilito giusta gli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. 2

Ciascuna Parte accorda all’altra Parte i diritti specificati nel presente accordo e intesi a stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nella tavola allegata. Tali servizi e linee sono denominati in seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».

L’impresa designata da ciascuna Parte beneficia, nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, dei seguenti diritti:

  1. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. di eseguire, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. di imbarcare e sbarcare nel traffico internazionale, sul territorio suindicato, passeggeri, merci o posta, nei punti indicati nell’allegato.

Nessun disposto del numero 2 del presente articolo deve essere interpretato come conferente all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, contro pagamento o rimunerazione, passeggeri, merci o posta trasportati a destinazione di un altro punto del territorio di quest’ultima Parte.

Art. 3

Ciascuna Parte è autorizzata a designare per iscritto all’altra Parte un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti, sulle linee indicate.

La Parte che ha ricevuto la notificazione accorda senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte, il permesso d’esercizio richiesto, con riserva dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere, dall’impresa designata dall’altra Parte, la prova di essere in grado di adempiere le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati normalmente e ragionevolmente dalle autorità suindicate all’esercizio dei servizi aerei internazionali, giusta le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il permesso d’esercizio previsto al numero 2, oppure di imporre le condizioni ritenute necessarie all’esercizio dei diritti indicati all’articolo 2 del presente accordo da parte di un’impresa designata, qualora non abbia la prova che la maggior parte della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

L’impresa così designata e autorizzata può iniziare, in ogni momento, l’esercizio di tutti i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore, per il servizio pertinente, una tariffa stabilita conformemente all’articolo 10 del presente accordo.

Art. 4

Le imprese designate fruiscono, per l’esercizio di tutte le linee indicate giusta l’articolo 2 del presente accordo, di possibilità uguali ed eque.

Nell’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate conformemente all’articolo 2 del presente accordo, l’impresa designata da una Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dall’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti che quest’ultima impresa assicura sulle stesse linee o parti di linee.

Sulle linee indicate conformemente all’articolo 2 del presente accordo, i servizi aerei internazionali sono intesi essenzialmente a offrire una capacità adeguata alla domanda prevedibile di traffico, in provenienza dal e a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa. Il diritto di ciascuna impresa designata di svolgere un traffico da un punto situato sul territorio dell’altra Parte a un punto del territorio di un terzo paese, sulle linee indicate giusta l’articolo 2 del presente accordo, è esercitato conformemente ai criteri generali di uno sviluppo armonico dei trasporti aerei internazionali e in modo che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico a destinazione del o in provenienza dal territorio della Parte designante l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni trasvolate, tenuto conto dei servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’un esercizio economico dei servizi di transito.

Art. 5

L’impresa designata di ciascuna Parte comunica, per approvazione, alle autorità aeronautiche dell’altra Parte, l’orario dei servizi svolti sulle linee indicate, almeno trenta giorni prima dell’inizio di tali servizi.

A richiesta, le autorità aeronautiche delle Parti si scambiano i dati statistici periodici ed altre utili informazioni, al fine di determinare il volume del traffico svolto sulle linee indicate.

Art. 6

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un permesso d’esercizio o di precludere all’impresa designata dall’altra Parte l’esercizio dei diritti specificati all’articolo 2 del presente accordo, oppure di sottoporlo a condizioni ritenute necessarie:

  1. quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di tale impresa appartengono alla Parte che ha designato l’impresa o a suoi cittadini, o
  2. quando questa impresa abbia trasgredito le leggi o i regolamenti della Parte che accorda i diritti, oppure
  3. quando, in altro modo, l’esercizio dei servizi secondo le condizioni stabilite dal presente accordo sia negletto dall’impresa suindicata.

Di questo diritto verrà fatto uso solo dopo aver consultato l’altra Parte, a meno che la revoca, la sospensione o l’imposizione di condizioni, giusta il numero 1 del presente articolo, risultino d’immediata necessità per prevenire nuove contravvenzioni.

Art. 7

Gli aeromobili utilizzati, nel traffico internazionale, dall’impresa designata da ciascuna Parte, gli equipaggiamenti normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) sono esenti, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, da ogni dazio, tasse d’ispezione o altri diritti e tasse, sempreché tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo sino alla loro riesportazione.

Per i prodotti menzionati alle lettere a, b e c surriferite può essere chiesto il controllo o la sorveglianza doganale.

Sono parimente esenti dagli stessi diritti e tasse, eccettuati i compensi rappresentativi per servizi resi:

  1. le provviste di bordo acquistate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, e destinati al consumo a bordo degli aeromobili impiegati su una linea indicata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio importati nel territorio di una Parte contraente, per la manutenzione o la riparazione di aeromobili impiegati su una linea indicata dall’impresa designata dell’altra;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili impiegati su una linea indicata dall’impresa designata dell’altra Parte, anche qualora tali approvvigionamenti debbano essere utilizzati sorvolando il territorio della Parte, sul quale sono stati imbarcati.

Art. 8

Gli equipaggiamenti normali come anche i prodotti e le provviste di bordo degli aeromobili di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra unicamente con il consenso delle autorità doganali di detto territorio. Il tal caso, essi possono essere posti sotto la sorveglianza delle autorità suindicate fintanto che saranno riesportati o sarà loro attribuita un’altra destinazione conforme ai regolamenti doganali.

Art. 9

I passeggeri in transito sul territorio di una Parte soggiacciono soltanto a un controllo assai semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono essenti da diritti doganali e tasse simili.

Art. 10

Le tariffe, applicabili dall’impresa di trasporti aerei di una Parte al traffico a destinazione dell’altra parte o proveniente dalla stessa, devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di utili elementi di valutazione, come il costo dell’esercizio, un beneficio adeguato e le tariffe applicate dalle altre imprese.

Le tariffe indicate al numero 1 devono essere possibilmente stabilite di comune accordo tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita, ricorrendo alla procedura di determinazione tariffale dell’Associazione del traffico aereo internazionale.

Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni innanzi la data prevista per l’entrata in vigore; in casi particolari, il termine può essere ridotto, con riserva dell’accordo di dette autorità.

Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe, o se, per altri motivi, una tariffa non può essere stabilita conformemente ai disposti del numero 2, oppure, se durante i primi 15 giorni del periodo di 30, di cui al numero precedente, una Parte contraente comunica all’altra la disapprovazione delle tariffe stabilite giusta il numero 2, le autorità aeronautiche delle Parti devono sforzarsi di fissare la tariffa in reciproco accordo.

Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi sull’approvazione delle tariffe, loro sottoposte in virtù del numero 3, e nemmeno sulla determinazione di una tariffa, giusta il numero 4, la vertenza dev’essere composta secondo le disposizioni dell’articolo 16 del presente accordo.

Con riserva dei disposti del numero 3 del presente articolo, nessuna tariffa può entrare in vigore senza l’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti.

Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre, conformi alle stesse disposizioni.

Art. 11

Ciascuna Parte si obbliga di assicurare all’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, degli introiti eccedenti le spese e conseguiti, sul proprio territorio, mediante il trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, eseguito dall’impresa designata dell’altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti svolto tra le Parti sia disciplinato da un accordo speciale, vanno applicate le disposizioni pertinenti.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parte devono consultarsi periodicamente, in uno spirito di stretta collaborazione, affinché siano convenientemente assicurate l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo e dell’allegato.

Art. 13

Se una Parte desidera modificare una disposizione del presente accordo, essa può chiedere una consultazione all’altra Parte. Tale consultazione può essere avviata tra le autorità aeronautiche, sia oralmente, sia per iscritto; essa deve però iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata chiesta. Le modificazioni così convenute entrano in vigore dopo essere state confermate, mediante uno scambio di note diplomatiche.

Le autorità aeronautiche delle Parti possono convenire le modificazioni dell’allegato al presente accordo.

Art. 14

Il presente accordo e l’allegato vanno adattati, modificandoli, ad ogni convenzione multilaterale che potrebbe vincolare le Parti.

Art. 15

Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI). In tale caso, l’accordo prende fine dodici mesi (12) dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la comunicazione, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione del ricevimento dell’altra Parte, la comunicazione è considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell’OACI.

Art. 16

Intervenendo una vertenza circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, le Parti cercheranno dapprima di comporla mediante negoziati.

Se le Parti non riescono ad intendersi mediante negoziati, esse possono convenire di sottoporre le vertenza alle decisione di ogni persona od organismo; la vertenza può parimente essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra Parte, alla decisione di un tribunale arbitrale trimembre, composto di due arbitri, designati uno per Parte, e di un terzo, cooptato dai primi due. Le designazioni devono avvenire entro sessanta (60) giorni a contare dalla data in cui una Parte ha ricevuto dall’altra, per via diplomatica, il preavviso richiedente l’arbitrato, e la cooptazione entre un successivo termine di sessanta (60) giorni. Ove l’una o l’altra Parte rinunci alla designazione dell’arbitro entro il termine indicato o la cooptazione non avvenga entro il periodo specificato, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere al Presidente del Consiglio del’OACI di procedere alla designazione dell’arbitro, o, ove occorra, del collegio arbitrale. Il tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di un terzo stato ed assumere la presidenza del tribunale.

Le Parti si obbligano a conformarsi a qualsiasi decisione emessa in applicazione del numero 2 suindicato.

Il tribunale arbitrale decide sulla ripartizione delle spese procedurali.

Art. 17

Le tasse stabilite da ciascuna Parte per l’uso, da parte degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra, degli aeroporti e degli altri impianti di navigazione aerea, non devono eccedere quelle riscosse sugli aeromobili nazionali che assicurano servizi internazionali.

Art. 18

Il presente accordo e ogni successiva modificazione vanno registrati presso l’OACI.

Art. 19

Il presente accordo sarà applicato dalla data della firma. Esso entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente comunicato l’adempimento delle formalità costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Cipro, il 12 marzo 1966, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese.

In caso di divergenza dei contesti, il testo inglese è poziore ai fini della interpretazione.

(Si omettono le firme)

Allegato4

Tavola delle linee I

Linee che possono essere esercitate dall’impresa designata da Cipro:

1. Punti in Cipro – Istanbul – Belgrado e/o Zagabria –Vienna – due punti in Svizzera, nelle due direzioni.

2. Punti in Cipro – Istanbul – Belgrado e/o Zagabria –Vienna – due punti in Svizzera e, oltre, verso Francoforte – Parigi – Bruxelles – Londra – punti nella Scandinavia – Nuova York, nelle due direzioni.

Tavola delle linee II

Linee che possono essere esercitate dall’impresa designata dalla Svizzera:

1. Punti in Svizzera – un punto in Austria – un punto in Jugoslavia – Istanbul – Nicosia o Larnaca, nelle due direzioni.

2. Punti in Svizzera – un punto in Austria – un punto in Jugoslavia – Istanbul – Nicosia o Larnaca e, oltre verso Damasco – Amman – Kartum – un punto in Iraq – Kuwait – un punto in Iran – Bahrein o Doha – un punto nell’Arabia Saudita – Aden – Karachi – Bombay o Delhi – Colombo o Bangkok in dire-zione di

  1. Singapore – Giacarta – un punto in Australia, nelle due direzioni;
  2. Manila o Hong Kong – Shanghai – Pechino – Tokyo, nelle due direzioni.

L’impresa designata può tralasciare, ove le convenga, qualsiasi punto delle linee indicate, durante tutti i voli o parte di essi.

I punti non menzionati possono essere tralasciati a condizione che nessun diritto di traffico sia esercitato tra questi punti e il territorio dell’altra Parte contraente.