Le tariffe, applicabili dall’impresa di trasporti aerei di una Parte al traffico a destinazione dell’altra parte o proveniente dalla stessa, devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di utili elementi di valutazione, come il costo dell’esercizio, un beneficio adeguato e le tariffe applicate dalle altre imprese.
Le tariffe indicate al numero 1 devono essere possibilmente stabilite di comune accordo tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita, ricorrendo alla procedura di determinazione tariffale dell’Associazione del traffico aereo internazionale.
Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni innanzi la data prevista per l’entrata in vigore; in casi particolari, il termine può essere ridotto, con riserva dell’accordo di dette autorità.
Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe, o se, per altri motivi, una tariffa non può essere stabilita conformemente ai disposti del numero 2, oppure, se durante i primi 15 giorni del periodo di 30, di cui al numero precedente, una Parte contraente comunica all’altra la disapprovazione delle tariffe stabilite giusta il numero 2, le autorità aeronautiche delle Parti devono sforzarsi di fissare la tariffa in reciproco accordo.
Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi sull’approvazione delle tariffe, loro sottoposte in virtù del numero 3, e nemmeno sulla determinazione di una tariffa, giusta il numero 4, la vertenza dev’essere composta secondo le disposizioni dell’articolo 16 del presente accordo.
Con riserva dei disposti del numero 3 del presente articolo, nessuna tariffa può entrare in vigore senza l’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti.
Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre, conformi alle stesse disposizioni.