Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
- il termine «Accordo» indica il presente Accordo, compresi gli allegati e gli emendamenti agli allegati;
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica di Cuba, «El Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba» o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o al Ministro;
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- il termine «territorio» indica le terre e le acque territoriali limitrofe in conformità con la relativa Costituzione e/o le leggi di ciascuna Parte;
- le espressioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.