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0.748.127.192.94

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea

RU 2006 2139

Traduzione1

Concluso il 19 ottobre 2000

Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 novembre 2005

(Stato 6 giugno 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Cuba

(di seguito chiamati «Parti»):

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

animati dal desiderio di promuovere e rafforzare le loro relazioni reciproche nel settore dell’aviazione civile e di stipulare un accordo che integri la sopraccitata Convenzione, allo scopo di definire le relazioni aeree fra i loro rispettivi territori e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Accordo» indica il presente Accordo, compresi gli allegati e gli emendamenti agli allegati;
  2. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  3. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica di Cuba, «El Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba» o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o al Ministro;
  4. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  5. il termine «territorio» indica le terre e le acque territoriali limitrofe in conformità con la relativa Costituzione e/o le leggi di ciascuna Parte;
  6. le espressioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato del presente Accordo;

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, in particolare accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Concorrenza leale

Le imprese designate delle due Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate fra i territori delle due Parti.

I servizi convenuti offerti dalle imprese designate dalle Parti hanno come obiettivo primario quello di mettere a disposizione, a un ragionevole tasso di occupazione, capacità adeguate alla domanda attuale e ragionevolmente prevista di trasporto di passeggeri e/o merci, compresi gli invii postali, in provenienza o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa. Il diritto di effettuare trasporti di passeggeri, merci e invii postali in provenienza o a destinazione di punti indicati sulle linee convenute, situati nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato le imprese, deve essere esercitato in conformità al principio generale secondo cui l’offerta di trasporto è adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico dei territori attraversati dal servizio convenuto, tenuto conto degli altri servizi di trasporto offerti da imprese degli Stati che comprendono questi territori; e
  3. alle esigenze dei servizi aerei che proseguono oltre i punti situati sui territori delle due Parti.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi o i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte mentre queste persone e cose si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la sua impresa rispetto a quella designata dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti illeciti, per garantire la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei diritti e degli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti si conformano in particolare alle vigenti disposizioni degli accordi internazionali.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d’equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima dell’imbarco e durante esso o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o dei loro membri d’equipaggio, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare fino a due imprese per l’esercizio dei servizi convenuti. Questa designazione deve essere notificata all’altra parte per scritto e per via diplomatica.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dell’altra provi di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte per l’esercizio dei servizi aerei internazionali in virtù delle leggi e dei regolamenti applicati abitualmente da dette autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che abbia la sede principale dell’impresa si trova nel territorio della Parte che l’ha designata e che l’impresa è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da quest’ultima Parte.

Art. 7 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente o di limitare l’autorizzazione per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni che essa reputa necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti se:

  1. questa impresa non può provare che la sua sede principale si trova nel territorio della Parte che l’ha designata e che è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla stessa; oppure
  2. questa impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato tali diritti; oppure
  3. questa impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, il divieto temporaneo o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo fossero direttamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Sicurezza

Per l’esercizio del traffico aereo previsto nel presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto di riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se dopo siffatte consultazioni tecniche una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime che possono essere stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e quest’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui quest’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, si applicano le disposizioni concernenti la revoca e la sospensione temporanea dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa designata di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali, nonché il materiale pubblicitario;
  3. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionale dall’impresa dell’altra Parte, anche se tali provviste devono essere utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. i documenti che devono essere necessariamente utilizzati dall’impresa designata di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario. Inoltre, il materiale e le attrezzature utilizzati dall’impresa designata per scopi commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto.

Le normali attrezzature di bordo, nonché gli oggetti e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle impresa designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi economici riconosciuti.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 11 Attività commerciali

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno è libero di acquistarli in valute liberamente convertibili oppure, laddove le relative disposizioni finanziarie vigenti lo consentono alle imprese, in valuta locale.

Per le spese locali, incluso l’acquisto di carburante nel territorio dell’altra Parte, le imprese di ciascuna Parte possono effettuare i pagamenti in valute liberamente convertibili oppure, laddove le relative disposizioni finanziarie vigenti lo consentono alle imprese, in valuta locale.

Per esercitare od offrire le prestazioni autorizzate sulle linee indicate, ogni impresa designata di una Parte può sottoscrivere accordi di marketing come «blocked-space», «code-sharing» o altri accordi di cooperazione con una o più imprese di ciascuna Parte. Per gli accordi di marketing con imprese di Stati terzi è necessario il permesso delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze realizzate sulle spese con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati dal presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche dei servizi, le commissioni, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe sottoposte o le respingono per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione delle tariffe.

Per quanto possibile, le imprese designate stabiliscono le tariffe unilateralmente in base ai principi contenuti nel paragrafo 3 del presente articolo. Le imprese designate possono però anche concordare assieme tariffe, sempre che entrambe le Parti consentano loro di partecipare alle attività di coordinamento dei corrispondenti organismi internazionali.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle in vigore per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente paragrafo 5, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a parificare le sue tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 14 Approvazione degli orari

Al più tardi 30 giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari che l’impresa designata di una Parte vuole effettuare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, occorre chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno 2 giorni lavorativi prima del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere per via diplomatica consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni devono iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Se la Parte richiedente ritiene necessari negoziati immediati al fine di impedire danni incombenti irreparabili per la sua impresa, simili negoziati possono iniziare entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dall’altra Parte.

Art. 17 Composizione delle controversie

Le controversie inerenti al presente Accordo che non possono essere composte mediante negoziati diretti o per via diplomatica, vengono sottoposte, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di 2 mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se questi fosse cittadino di una delle due Parti, procede alla nomina il vicepresidente da più tempo in carica che non sia escluso a causa della sua nazionalità.

Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

Se le Parti giudicano auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della sua firma. Essa entra in vigore appena le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle loro formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno della loro firma ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per iscritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il presente Accordo termina alla mezzanotte (ora del luogo della ricezione della denuncia dall’altra Parte) immediatamente precedente lo scadere del primo anno dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la denuncia, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta 14 giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà l’Accordo del 14 febbraio 1974 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto all’Avana, il 19 ottobre 2000, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Cuba:

Otto Arregger

Argimiro Ojeda Vives

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti a Cuba

Punti oltre Cuba

Punti in Svizzera

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Punti

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Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate della Repubblica di Cuba possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti a Cuba

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Punti

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Note:

Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati, a condizione di non esercitare diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.