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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 6 maggio 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1975 Entrato in vigore con scambio di note il 23 febbraio 1976

RU 1976 759; FF 1975 II 29

Traduzione1

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Ecuador,

considerato che la Svizzera e l’Ecuador fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:

  1. Il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442;
  2. L’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio Aeronautico Federale3 e, per l’Ecuador, il Consiglio Nazionale dell’Aviazione Civile e la Direzione generale dell’Aviazione Civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le finzioni attualmente esercitate da dette autorità;
  3. L’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio di servizi internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche.

Conformemente ai diritti menzionati nell’articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del presente Accordo, i vantaggi bilaterali stabiliti dal medesimo s’eserciteranno, quali casi d’applicazione normale, qualora le imprese designate dalle due Parti potranno iniziare l’esercizio, se non simultaneamente, almeno nel corso di un periodo d’orario, al più tardi.

In tutti i casi, l’autorizzazione d’esercizio dei servizi convenuti sarà data dalle due Parti alle imprese designate, solamente se esse saranno effettivamente in grado d’iniziare simultaneamente detto esercizio. Nondimeno, ciascuna Parte darà l’auto-rizzazione d’esercizio unilaterale all’impresa designata dell’altra, qualora negoziati speciali siano stati preliminarmente conchiusi allo scopo di stabilire un equilibrio di vantaggi reciproci, nello spirito della bilateralità reggente tutti i campi del presente Accordo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio prevista nel presente articolo oppure imporre le condizioni che giudicherà necessarie, qualora non abbia la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrata in vigore, per il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e nel suo Allegato.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

I servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico di passeggeri, merci e posta da e verso il paese cui appartiene l’impresa designata. Ogni impresa designata deve tener conto degli interessi dell’altra impresa designata affinché ambedue fruiscano di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti.

Il diritto di imbarcare e di sbarcare sui territori rispettivi delle Parti in traffico internazionale da e verso paesi terzi è complementare ed è pertanto assoggettato, per quanto concerne la capacità, ai seguenti principi:

  1. priorità d’esercizio delle imprese nazionali nel traffico regionale di ciascuna Parte;
  2. necessità d’un esercizio economico delle imprese designate.

Art. 6

Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dall’impresa designata da una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) saranno, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o imposte, alla condizione che dette attrezzature e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Si potrà esigere che i beni menzionati nelle lettere a) e b) siano posti sotto vigilanza o controllo doganale.

Vanno parimente esonerati da questi diritti e imposte, eccetto le tasse e gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle costei autorità;
  2. i pezzi di ricambio e l’attrezzatura normale di bordo introdotti nel territorio dell’una o dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte.

L’attrezzatura normale di bordo, come anche gli altri oggetti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con l’autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi potranno essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano reimbarcati o non sia stato disposto in altro modo debitamente autorizzato.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto, sono al massimo sottoposti a un semplice controllo e fruiscono di tutte le agevolazioni possibili. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi o imposte doganali e da altri diritto o imposte simili.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell’impressa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte si obbliga a non favorire altre imprese estere rispetto a quella designata dall’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Per l’impiego degli aeroporti e altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per altri aeromobili esteri adibiti ai servizi internazionali regolari.

L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10

Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva di quanto convenuto fra dette autorità.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo, saranno state fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una Parte.

Art. 11

Le eccedenze d’introiti realizzate dall’impresa designata di una Parte sul territorio dell’altra col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta saranno trasferite al paese di detta impresa designata, conformemente alle leggi applicabili in materia dall’altra Parte contraente.

Qualora un accordo speciale disciplini i trasferimenti tra le Parti, questi s’effettue-ranno nell’ambito di detto accordo.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Art. 13

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 14

Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ogni modificazione dell’Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una Parte, a un tribunale arbitrale trimembre.

A tal fine, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16

Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. 17

Ove una convenzione di carattere multilaterale relativa ai trasporti aerei fosse firmata dalle due Parti, il presente Accordo sarà modificato onde adeguarlo alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la sua decisione di dis-dire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. 19

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma e entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Quito, il 6 maggio 1974, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Per il Governo
della Repubblica dell’Ecuador:

Etienne Serra

Rodrigo Valdez

Allegato

Tavola delle linee per l’impresa designata dalla Svizzera

Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Ecuador:

Punti oltre l’Ecuador:

Punti in Svizzera

Lisbona

Boston

Bermudas

Nassau

Kingston/

Montego Bay

Porto di Spagna

Quito

Guayaquil

La Paz

Santiago del Cile

Tavola delle linee per l’impresa designata dall’Ecuador

Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Svizzera:

Punti oltre la Svizzera:

Punti in Ecuador

da convenire

da convenire

da convenire

Note:

1. Previa domanda all’autorità dell’altra Parte, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono stati enumerati, tuttavia considerando sempre che qualsiasi servizio sarà esercitato seguendo una rotta ragionevolmente diretta.

3. L’impresa designata di una Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può far scalo in punti non menzionati, alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte, come anche fra quest’ultimo e detti punti.