Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche.
Conformemente ai diritti menzionati nell’articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del presente Accordo, i vantaggi bilaterali stabiliti dal medesimo s’eserciteranno, quali casi d’applicazione normale, qualora le imprese designate dalle due Parti potranno iniziare l’esercizio, se non simultaneamente, almeno nel corso di un periodo d’orario, al più tardi.
In tutti i casi, l’autorizzazione d’esercizio dei servizi convenuti sarà data dalle due Parti alle imprese designate, solamente se esse saranno effettivamente in grado d’iniziare simultaneamente detto esercizio. Nondimeno, ciascuna Parte darà l’auto-rizzazione d’esercizio unilaterale all’impresa designata dell’altra, qualora negoziati speciali siano stati preliminarmente conchiusi allo scopo di stabilire un equilibrio di vantaggi reciproci, nello spirito della bilateralità reggente tutti i campi del presente Accordo.
Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.
Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio prevista nel presente articolo oppure imporre le condizioni che giudicherà necessarie, qualora non abbia la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.
Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrata in vigore, per il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.