Le due Parti contraenti ammettono liberamente. sui loro rispettivi territori, per imbarcare o sbarcare traffico, gli aeromobili eserciti dai vettori di cui al successivo articolo 2 del presente Accordo, dietro notifica del piano i volo secondo le norme dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale, senza imporre le «norme condizioni o limitazioni» rientranti nelle facoltà riconosciute alle due Parti contraenti dal paragrafo 2 dell’articolo 5 della Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 19441, allorché detti aeromobili sono impiegati in una delle seguenti attività:
- trasporti effettuati a scopi umanitari o in caso di necessità impellente;
- trasporti di passeggeri con voli taxi o di ambulanza a carattere occasionale ed effettuati a richiesta, a condizione che l’aeromobile non abbia una capacità superiore a dieci posti‑passeggeri, la destinazione sia scelta dal noleggiatore e nessuna parte di detta capacità sia ceduta al pubblico.