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0.748.127.194.542

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
concernente alcuni servizi aerei non di linea

RU 1991 234

Testo originale

Concluso il 27 ottobre 1986

Ratificato con strumenti scambiati il 23 marzo 1990

Entrato in vigore il 23 marzo 1990

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

considerando la particolare natura dei voli umanitari e d’emergenza e dei voli taxi e di ambulanza che richiede procedure semplificate,

ritenendo che i suddetti voli non pregiudicano i servizi aerei di linea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti contraenti ammettono liberamente. sui loro rispettivi territori, per imbarcare o sbarcare traffico, gli aeromobili eserciti dai vettori di cui al successivo articolo 2 del presente Accordo, dietro notifica del piano i volo secondo le norme dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale, senza imporre le «norme condizioni o limitazioni» rientranti nelle facoltà riconosciute alle due Parti contraenti dal paragrafo 2 dell’articolo 5 della Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 19441, allorché detti aeromobili sono impiegati in una delle seguenti attività:

  1. trasporti effettuati a scopi umanitari o in caso di necessità impellente;
  2. trasporti di passeggeri con voli taxi o di ambulanza a carattere occasionale ed effettuati a richiesta, a condizione che l’aeromobile non abbia una capacità superiore a dieci posti‑passeggeri, la destinazione sia scelta dal noleggiatore e nessuna parte di detta capacità sia ceduta al pubblico.

Art. 2

Il presente Accordo si applica soltanto ai voli umanitari e d’emergenza, ai voli taxi e ambulanza effettuati da vettori aerei delle due Parti contraenti debitamente autorizzati dalle autorità aeronautiche competenti purché la loro effettiva proprietà ed il reale controllo appartengano alle due Parti contraenti e siano soggetti all’osservanza delle leggi e dei regolamenti delle due Parti contraenti in materia di navigazione aerea e di requisiti aeroportuali.

Art. 3

Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti trasmetteranno, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, una lista di vettori aerei autorizzati ad effettuare le operazioni aeree previste dall’Accordo e la aggiorneranno periodicamente.

Art. 4

Il libero accesso di cui all’articolo 1 del presente Accordo si riferisce agli aeroporti civili internazionali ed agli aeroporti militari aperti al Traffico aereo commerciale dell’aviazione civile internazionale delle due Parti contraenti su base di effettiva reciprocità.

Art. 5

Per quanto riguarda i voli taxi, il presente Accordo comprende, oltre ai voli da o per l’estero, i voli tra due o più punti dei rispettivi territori; purché tali voli vengano effettuati per il trasporto degli stessi passeggeri entro 36 ore dall’ora di arrivo del volo dall’estero e nessun altro passeggero venga fatto imbarcare e/o sbarcare.

Art. 6

Il presente Accordo non sospende né modifica le prescrizioni legali, i regolamenti e le altre disposizioni amministrative vigenti negli Stati contraenti in merito all’entrata e al soggiorno di stranieri sul loro territorio. Sono pertanto sottoposti alla legislazione interna in materia sia gli equipaggi che i passeggeri, a qualsiasi titolo, che, partendo da uno degli Stati contraenti, atterrano sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Gaspar Bodmer

Giacomo Attolico