Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:
- il termine «regione» ha, per quanto riguarda la Svizzera, il significato attribuito al termine «territorio» così com’è definito all’articolo 2 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, (di seguito: la Convenzione) e, per quanto riguarda Macao, esso include la penisola di Macao e le isole di Taipa e di Coloane;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per Macao, l’Autorità dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «impresa designata» indica una impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 7 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.