Lexipedia

0.748.127.195.492

Accordo tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei non regolari Conchiuso il 5 luglio 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963 Entrato in vigore il 19 marzo 1964

RU 1964377; FF 1962 II 421 ediz. ted. 1962 II 429 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 19 marzo 1964)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di S. M. il Re del Marocco,

desiderosi di conchiudere un accordo concernente gli aerotrasporti occasionali tra i rispettivi territori;

hanno designato i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo si applica a qualsiasi aeromobile civile immatricolato in Svizzera o in Marocco che eseguisca tra i rispettivi territori dei trasporti internazionali non compresi nei servizi regolari, contro rimunerazione, in adempimento d’una obbligazione contrattuale, per conto d’un cittadino svizzero o marocchino debitamente autorizzato dall’autorità competente di ciascuna Parte contraente (dappresso «Parte»).

Art. 2

Ciascuna Parte autorizza senz’indugio le imprese dell’altra, che usano gli aeromobili definiti all’articolo 1, ad eseguire dei trasporti aerei commerciali non regolari, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, senza imporre gli «ordinamenti, condizioni e limitazioni» di cui all’articolo 5, capoverso 2, della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19442, purché gli aeromobili in questione siano impiegati per i seguenti scopi:

  1. trasporti eseguiti a fini umanitari o in caso di necessità urgenti;
  2. trasporti di carattere occasionale di passeggeri, eseguiti su ordinazione (tassì aereo), a condizione che la capacità dell’aeromobile sia di 6 posti a sedere, al massimo, la destinazione sia scelta dal o dai committenti e la capacità sopraccitata non sia messa a disposizione del pubblico;
  3. trasporti eseguiti da aeromobili la cui capacità è stata noleggiata da una stessa persona, fisica o giuridica, per il trasferimento del proprio personale o di merci, sempreché nessuna parte della capacità sia ceduta a terzi.

Le stesse disposizioni si applicano agli aeromobili impiegati per:

  1. trasporto esclusivo di merci;
  2. trasporti di passeggeri tra regioni prive di collegamenti aerei regolari sufficientemente diretti;
  3. trasporti singoli, restando inteso che il vettore o il gruppo di vettori ha diritto a un solo trasporto al mese tra i due stessi centri di traffico, qualunque sia il numero d’aeromobili di cui dispone.

Ciascuna Parte può esigere l’abbandono delle attività di cui al numero 2, quando ritenga che esse pregiudicano gli interessi dei propri servizi regolari tra i territori delle due Parti. Inoltre ciascuna Parte può chiedere informazioni complete circa la natura e l’importanza di dette attività, già terminate o ancora in corso.

Per i trasporti di cui alla lettera b del numero 2, ciascuna Parte è libera di definire l’estensione delle regioni, segnatamente lo o gli aerodromi considerati, di modificare in ogni momento detta definizione e di stabilire se esista fra loro un collegamento regolare sufficientemente diretto.

Art. 3

Le Parti convengono che per i casi non previsti ai numeri 1 e 2 dell’articolo 2, può essere richiesta una domanda d’autorizzazione. Il termine per fare la domanda sarà di 2 giorni feriali, al massimo, per i trasporti singoli o per una in serie di 4: un termine più lungo potrà essere stabilito per serie maggiori.

Art. 4

Le domande d’autorizzazione devono essere indirizzate direttamente all’autorità aeronautica, evitando la via diplomatica.

Le informazioni da fornire per i trasporti singoli o per serie di 4 sono le seguenti:

  1. nome della compagnia esercente;
  2. tipo d’aeromobile e immatricolazione;
  3. date e ore previste per l’arrivo sul territorio dell’altra Parte e la partenza dallo stesso;
  4. itinerario;
  5. scopo del trasporto, numero dei passeggeri e genere e quantità della merce da imbarcare o sbarcare.

Art. 5

Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta ne dalle autorità aeronautiche ne dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.

  1. a. Il tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il terzo che dovrà essere cittadino di un altro Stato;
  2. le designazioni dovranno avvenire entro due mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto di compromettere la vertenza in arbitri, e la cooptazione entro il terzo mese. Ove la cooptazione non avvenisse entro il termine indicato, ciascun Governo potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alla completazione del collegio.

Il tribunale arbitrale decide, risultando impossibile comporre la controversia bonalmente, per maggioranza di voti. Salvo convenzione contraria delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede.

Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che fossero adottati durante l’istanza, nonché alla decisione arbitrale. Quest’ultima è definitiva.

Per tutto il tempo in cui una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concessi in applicazione del presente accordo.

Ciascuna Parte sopporta le spese per il suo arbitro e la metà di quelle per il terzo e per il tribunale arbitrale.

Art. 6

Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte mediante un preavviso scritto di 6 mesi all’altra Parte.

Art. 7

Il presente accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, le Parti si saranno confermate reciprocamente l’adempimento delle proprie pertinenti formalità costituzionali.

In fede di che , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Rabat, il 5 luglio 1962, in doppio esemplare in lingua francese.

(Seguono le firme)