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0.748.127.196.16

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman
concernente il traffico aereo di linea

RU 1993 1930; FF 1992 1022

Traduzione1

Concluso il 27 settembre 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19922
Entrato in vigore con scambio di note il 4 febbraio 1993

(Stato 11 ottobre 2011)

Considerando che la Svizzera e il Sultanato di Oman fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato di Oman hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per l’Oman, il Ministero delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Pare fruisce, nell’esercizio dei servizi convenuti:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare, su qualsiasi punto delle linee indicate, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, fatte salve le disposizioni dell’Allegato al presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Principi per l’esercizio dei servizi convenuti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti. Nessuna avrà il diritto di limitare unilateralmente l’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo i termini del presente Accordo o a condizioni uniformi quali previste dalla Convenzione.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

I servizi convenuti assicurati dalle imprese designate delle Parti sono in stretto rapporto con le domande di trasporto del pubblico sulle linee indicate e hanno come scopo essenziale quello di offrire, per un coefficiente di carico ragionevole, una capacità adeguata alla domanda del momento e a quella ragionevolmente prevedibile in materia di trasporti di passeggeri, bagagli, merci e invii postali in provenienza o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa. L’offerta di trasporto di passeggeri, bagagli, merci o invii postali imbarcati o sbarcati in punti previsti delle linee indicate e situati sui territori di Stati diversi da quello che ha designato l’impresa, sarà fatta conformemente ai principi generali che prevedono che la capacità sarà adattata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico della regione attraversata dai servizi convenuti, dopo aver tenuto conto degli altri servizi di trasporto garantiti da imprese degli Stati situati in questa regione; e
  3. alle esigenze che impone l’esercizio dei servizi a lungo corso.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – in particolare quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Le Parti convengono di aiutarsi reciprocamente il più possibile al fine di prevenire i dirottamenti aerei e i sabotaggi contro gli aeromobili, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza dell’aviazione. Esse prenderanno in considerazione le disposizioni di sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Ove si verificassero incidenti o minacce di dirottamenti o di sabotaggio contro aeromobili, aeroporti o attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiuteranno vicendevolmente facilitando provvedimenti volti a porre fine rapidamente e in modo decisivo a detti incidenti o minacce. Ciascuna Parte accoglierà favorevolmente provvedimenti speciali di sicurezza.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche di una Parte accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini; o se
  2. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; o se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità, se le condizioni che hanno disciplinato il rilascio o la convalida di questi certificati, brevetti o licenze sono equivalenti o superiori alle norme minime che potrebbero essere stabilite di tanto in tanto conformemente alla Convenzione.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti, pezzi di ricambio e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, importati nel territorio dell’altra Parte o imbarcati a bordo degli aeromobili su questo territorio e destinati esclusivamente al rifornimento degli aeromobili o all’approvvigionamento a bordo, sono esonerati da ogni dazio, spese d’ispezione e diritti equivalenti o tasse anche se questi approvvigionamenti devono essere utilizzati per il volo sopra questo territorio.

Le riserve di carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, che si trovano a bordo degli aeromobili dell’impresa designata di una parte sono esonerati, sul territorio dell’altra, da dazi, spese d’ispezione e diritti equivalenti o tasse anche se detti approvvigionamenti devono essere utilizzati per il volo sopra questo territorio. Tutti questi prodotti potranno essere sbarcati soltanto con il consenso delle autorità doganali dell’altra Parte. I prodotti che saranno riesportati possono essere posti sotto sorveglianza doganale finché saranno riesportati sotto sorveglianza delle autorità doganali.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’acroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo il più semplificato possibile.

Art. 11 Tasse d’utilizzazione

Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d’utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dall’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dall’altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 12 Attività commerciali

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra rappresentanze per le sue attività commerciali legate ai servizi di trasporto aereo. Queste rappresentanze possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano, giusta le leggi e i regolamenti nazionali, l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte.

Ciascuna Parte accorda, giusta le leggi e i regolamenti nazionali, all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente o per il tramite dei suoi agenti.

Art. 13 Conversione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire liberamente, all’aliquota ufficiale, le eccedenze d’introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA) o da una associazione internazionale simile.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvavazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate approvate.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra la loro non approvazione delle tariffe.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 18 del presente Accordo.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 18 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, in qualunque modo, direttamente o indirettamente.

Art. 15 Approvazione degli orari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari, compresi i tipi d’aeromobile utilizzati, all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra non designa il proprio o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, gli arbitri non si accordano sulla designazione del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modificazioni

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, altrove che nell’Allegato, tale modificazione, convenuta tra le parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della convenzione e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di porre termine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diverrà efficace trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione presso l’OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate per via diplomatica l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la sua approvazione.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Muscat, il 27 settembre 1986, in doppio esemplare, nelle lingue araba, francese e inglese. In caso di disaccordo concernente l’interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Guy Ducret

Per il Governo
del Sultanato d’Oman:

Maubarak Al Khadouri

Allegato4

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti nell’Oman

Punti al di là

Punti in Svizzera

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

Nessun diritto di traffico in 5a libertà da e per l’India.

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei a partire dal Sultanato dell’Oman:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti al di là

Punti nell’Oman

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

Nessun diritto di traffico in 5a libertà da e per gli USA, fatta eccezione per New York conformemente ad accordi speciali.

Note:Le imprese designate di entrambe le Parti sono autorizzate a servire punti nei territori dell’altra Parte separatamente o combinati sullo stesso volo, a condizione che non vengano esercitati diritti di traffico; fanno eccezione gli scali (own stop-over traffic).