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0.748.131.916.313

Convenzione
tra il Dipartimento federale dei trasporti,
delle comunicazioni e delle energie e il ministro federale
dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria
per l’esecuzione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio
degli aerodromi situati in prossimità del confine

RU 1992 1611

Traduzione1

Concluso a Vienna il 19 marzo 1992

(Stato 9 aprile 2010)

Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
e
il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica
d’Austria,

considerato l’articolo 6 dell’Accordo del 23 luglio 1991 2 concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine,

hanno convenuto quanto segue:

1 Zona di controllo

  1. Ai fini della sicurezza aerea à istituita una zona di controllo transfrontiera per l’aerodromo di Altenrhein.
  2. La zona di controllo di Altenrhein è delimitata entro:a)due cerchi collegati tra loro mediante le tangenti:– 3raggio 3300 m coordinate del centro: 47 30 31 N 09 26 48 E e–raggio 3300 m coordinate del centro: 47 29 42 N 09 37 23 E.b)4un limite superiore di:1700 m s.l.m.
  3. L’accesso alla zona di controllo di Altenrhein è consentito soltanto quando il pilota a)prevede di atterrare all’aerodromo di Altenrhein ob)ha ricevuto l’autorizzazione di penetrarvi dall’organo di controllo dell’aerodromo di Altenrhein.
  4. Gli aeromobili di Stato dell’Austria che vogliono usufruire della parte di detta zona situata sopra il territorio austriaco hanno in ogni caso la precedenza rispetto agli altri aeromobili che si trovano nello stesso spazio aereo, sempreché questi non siano in una fase operativa avanzata che non può essere interrotta senza incorrere in gravi pericoli. Il servizio austriaco competente per il controllo della circolazione aerea avvisa la torre di controllo dell’aerodromo di Altenrhein della sua intenzione di esercitare tale diritto di precedenza.

2 Esposizione al rumore/cintura di rumore per l’aerodromo
di Altenrhein

  1. Per l’aerodromo di Altenrhein è definita la seguente cintura di rumore:
  2. Valori-limite:
  3. Limite annuo
  4. Sul territorio sovrano dell’Austria, l’esposizione dal rumore derivante dall’esercizio dell’aerodromo di Altenrhein non può superare, per anno civile, i valori registrati nel 1988. Ai sensi della presente Convenzione, nel territorio sovrano dell’Austria non è incluso il Lago superiore di Costanza.
  5. L’esposizione al rumore per l’anno 1988 e seguenti è determinata mediante:
  6. Il calcolo delle curve di esposizione al rumore secondo il metodo di cui nell’ordinanza svizzera contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 19865, fermo restando che la determinazione dei tipi di aeromobile e delle rotte aeree si basa sui principi del 1988 anche per gli anni seguenti;
  7. Il calcolo della somma dei livelli giornalieri per l’anno in questione, come determinati al punto 2.2.1.
  8. Limite giornaliero
  9. Al punto di riferimento, il livello di valutazione (livello giornaliero) non può superare i 50 dB.
  10. Se per l’ultimo movimento di volo della giornata sulla linea Vienna‑Altenrhein‑Vienna è utilizzato lo spazio aereo austriaco, il livello giornaliero può essere superato a condizione che il valore in eccesso non superi quello stabilito per detto movimento di volo in virtù dell’ultima frase del punto 2.2.1. Tale valore deve essere compensato nei 30 giorni consecutivi che seguono il superamento (floating).6
  11. Il livello giornaliero à dato dal livello di suono continuo equivalente, calcolato tenendo conto di tutti i fenomeni sonori (LAE), ponderati A, dei singoli movimenti di volo; compreso l’adeguamento del suono puro, sulla base di 12 ore. L’adeguamento del suono puro ammonta a 3 dB allorché la correzione, determinata secondo la norma ISO 3891, per una durata di 10dB-downtime, alla frequenza di 1 secondo, è perlomeno di 1,6 dB. Il punto di riferimento è il punto d’intersezione delle coordinate 9.35221162 di latitudine est e 47.28580728 di longitudine nord. Le parti contraenti determinano di comune intesa il livello dei fenomeni sonori.
  12. I livelli giornalieri secondo il punto 2.2.1 sono rilevati dall’esercente dell’aerodromo e trasmessi mensilmente all’Ufficio regionale del Vorarlberg entro il 15 del mese successivo.
  13. Delimitazione dei livelli massimi
  14. L’uso dell’aerodromo di Altenrhein da parte di aerei a reazione civili è ammesso di massima soltanto per gli apparecchi che soddisfanno le esigenze in materia di inquinamento fonico specificate dal capitolo 3 dell’allegato 16 volume primo della Convenzione OACI. L’esercente dell’aerodromo può concedere autorizzazioni eccezionali per al massimo 20 movimenti di volo l’anno ad aerei a reazione che soddisfanno soltanto le esigenze del capitolo 2 allegato 16 volume primo della Convenzione OACI.
  15. A condizione che lo spazio aereo austriaco non sia utilizzato, possono aver luogo 20 movimenti di volo all’anno con aerei militari a reazione dismessi la cui conservazione è di interesse storico e che utilizzano l’aerodromo di Altenrhein a scopi di manutenzione.7
  16. Sono esclusi dalle disposizioni dei punti 2.1 e 2.2 i fenomeni sonori prodotti da aerei a reazione militari svizzeri negli ambiti di cui al punto 2.3.9.

3 Ulteriori limitazioni concernenti l’esercizio dell’aerodromo
di Altenrhein

  1. Sono vietati i voli acrobatici nello spazio aereo austriaco a partire dall’aerodromo di Altenrhein, fatta eccezione per quelli organizzati nell’ambito di manifestazioni dell’aeronautica autorizzate dalle autorità austriache.
  2. Non sono poste limitazioni all’uso dello spazio aereo austriaco per voli di ricerca e di salvataggio, nonché a scopo umanitario.
  3. Limitazioni di orario
  4. Orario generale di apertura lunedí-venerdí07.00–12-00 + 13.30–20.00 LTsabato08.00–12-00 + 13.30–20.00 LTdomenica10.00–12-00 + 13.30–20.00 LT
  5. Per i voli strumentali di trasporto passeggeri (inclusi i voli di linea) l’orario d’esercizio è fissato come segue: dal lunedì al venerdì tra le 06.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 21.00, il sabato tra le 07.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 20.00 (LT).8
  6. In casi motivati, la direzione dell’aerodromo può autorizzare eccezioni per voli di trasporto passeggeri:–dal lunedì al venerdì tra le 06.00 e le 07.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 22.00 (LT);–il sabato tra le 06.30 e le 08.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 22.00 (LT);–la domenica tra le 07.30 e le 10.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 21.00 (LT).
  7. Le eccezioni concesse vanno comunicate mensilmente all’Ufficio regionale del Vorarlberg.9
  8. Voli di ricerca, di salvataggio o di polizia nonché voli a scopo umanitario non sono sottoposti a limitazioni di orario.
  9. 10 L’aerodromo rimane chiuso a Capodanno, la domenica di Pasqua, la domenica di Pentecoste e il giorno di Natale (25 dicembre), nonché, fatto salvo il punto 3.3.2, ogni giorno tra le 12.00 e le 13.30 (LT).
  10. L’uso dello spazio aereo austriaco per l’avvicinamento e il decollo di aeromobili di un peso superiore a 14t MTOW nel trasporto passeggeri è limitato come segue:lunedí-venerdítra le18.30–21.00 LT:massimo sei movimentisabatodalle13.30–17.00 LT:massimo sei movimentidomenicadalle10.00–12.00 LT:massimo sei movimentie dalle13.30–17.00 LT:massimo sei avvicinamenti (nessun decollo)
  11. L’uso dello spazio aereo austriaco è vietato per questo tipo di voli dopo gli orari indicati, salvo in casi particolari in cui sia indispensabile per motivi di ordine operativo.
  12. Circuiti d’aerodromo e voli di diporto di una durata inferiore a 20 minuti sono ammessi soltanto nei seguenti orari:lunedí-venerdí08.00–12.00 LT + 13.30–18.30 LTsabato08.00–12.00 LT
  13. Detti voli sono vietati nei giorni festivi svizzeri o austriaci.
  14. Il numero complessivo dei circuiti d’aerodromo a scopi d’istruzione e di allenamento non può superare i 3500 movimenti al mese. Per i mesi da aprile a ottobre è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10 per cento.
  15. In tre giorni di primavera e tre giorni d’autunno sono ammessi circuiti d’aerodromo notturni a scopi d’istruzione e di allenamento fino alle 22.00 LT al più tardi. Prima di procedere ai voli occorre informare l’ufficio della circolazione aerea a Hohenems.
  16. L’uso dello spazio aereo austriaco per l’avvicinamento e il decollo di aeromobili che effettuano voli strumentali è limitato ai seguenti orari:lunedí-venerdí08.00–12.00 LT + 13.30–18.30 LTsabato08.00–12.00 LT
  17. L’uso è vietato inoltre nei giorni festivi austriaci.
  18. L’uso dello spazio aereo austriaco da parte di aerei a reazione militari è limitato all’ambito dei voli tecnici, per complessivamente 50 l’anno ed è permesso unicamente dal lunedì al venerdì tra le 08.00 e le 12.00 LT e tra le 13.30 e le 18.30 LT. È inoltre vietato nei giorni festivi austriaci.
  19. L’uso dello spazio aereo austriaco per il decollo con alianti da rimorchio è limitato come segue:lunedí-venerdí08.00–12.00 LT + 13.30–19.00 LTsabato08.00–12.00 LT + 13.30–18.00 LT
  20. È inoltre vietato nei giorni festivi austriaci.

4 Misure di protezione conto i rumori concernenti l’esercizio dell’aerodromo di Hohenems

È preso atto degli attuali orari di esercizio dell’aerodromo di Hohenems. Le Parti contraenti valutano gli effetti negativi dell’esercizio dell’aerodromo di Hohenems per gli abitanti dei comuni circostanti situati in territorio svizzero. Alla luce dell’esito di questo esame, la Parte austriaca si adopera, se del caso, per ridurre l’inquinamento fonico nelle fasce orarie più sensibili, segnatamente la sera e durante il fine settimana.

I particolari sono trattati senza indugio in seno alla commissione mista, seguendo come linea direttiva in particolare i punti 3.1, 3.3.1, 3.3.3 e 3.3.5 della presente Convenzione.

5 Diritto all’informazione

Su richiesta, le Parti contraenti si concedono vicendevolmente il diritto di consultare tutta la documentazione inerente all’attuazione della presente Convenzione.

6 Disposizioni finali

  1. La presente Convenzione entra in vigore contemporaneamente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine.
  2. La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di 3 anni ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, sempreché non sia denunziata da una delle due Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza. Decade in ogni caso il giorno dell’abrogazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine.
  3. In caso di abrogazione, le Parti contraenti procedono senza indugio a trattative in vista di elaborare nuove disposizioni comuni.

Fatto a Vienna, il 19 marzo 1992, in due originali.

Il capo del Dipartimento federale
dei trasporti delle comunicazioni
e delle energie

Il Ministro dell’economia
pubblica e dei trasporti
della Repubblica d’Austria:

Ogi

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