Gli aeromobili civili diretti verso l’aerodromo di Lugano-Agno e da esso proveniente sono autorizzati ad utilizzare lo spazio aereo italiano nei limiti e con le modalità previste dall’Allegato 1 , che costituisce parte integrante del presente accordo.
0.748.131.945.4
Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica Italiana
per le procedure strumentali di arrivo e partenza
dall’aerodromo di Lugano-Agno
RU 1986 I 484
Testo originale
Concluso l’11 novembre 1985
Entrato in vigore l’11 novembre 1985
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Italiana,
desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente i rapporti aeronautici esistenti tra loro,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Gli aeromobili di Stato italiani che utilizzano lo spazio aereo di cui all'art. 1 ed al relativo allegato, conservano in ogni caso il diritto di priorità sugli aeromobili civili nello stesso spazio, a meno che questi ultimi non si trovino già in una fase operativa avanzata tale da non poter essere interrotta senza gravi rischi. La notifica di priorità verrà effettuata dall’ACC di Milano alla Torre di Lugano-Agno.
Art. 3
Nella porzione di zona di controllo di Lugano-Agno in territorio italiano (vedi allegato) la Confederazione Svizzera si assume la responsabilità civile per eventuali incidenti aerei inerenti alla procedura di arrivo e partenza strumentale dell’aerodromo di Lugano-Agno. Essa è responsabile per eventuali danni a persone o cose a terra o nell’aria connesse alla procedura.
Art. 4
L’Ufficio federale dell’aviazione civile svizzero e la Direzione Generale dell’Aviazione Civile italiana stabiliranno di comune accordo i requisiti minimi per la qualificazione dei piloti. L’Ufficio federale dell’aviazione civile svizzero, sentito il parere della Direzione Generale dell’Aviazione Civile italiana, definirà e pubblicherà le procedure strumentali da e per l’aerodromo di Lugano-Agno.
Art. 5
Tra l’Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale e l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile svizzero saranno stabiliti accordi per definire il volume di traffico e le norme di coordinamento operativo. L’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il traffico Aereo Generale stabilirà il recupero dei costi relativi ai servizi di assistenza al volo forniti e calcolati in base ai criteri applicati in situazioni analoghe. L’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile svizzero si impegna a ripianare la quota imputata sulla base di modalità stabilite tra le parti.
Art. 6
Al fine di facilitare l’applicazione del presente accordo, e di dirimere eventuali controversie, viene istituita un’apposita Commissione Mista, la cui composizione nazionale sarà stabilita da ciascuna delle Parti contraenti. Detta Commissione Mista si riunisce a richiesta di una delle Parti contraenti, previo ragionevole preavviso scritto.
Art. 7
Qualora non sia possibile dirimere eventuali controversie relative al presente accordo in sede di Commissione Mista, esse dovranno essere regolate per via diplomatica.
Art. 8
In caso di motivi riguardanti la sicurezza nazionale ed il mantenimento dell’ordine pubblico, la Parte italiana si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’applicazione dell’articolo 1. Una tale valutazione è di competenza esclusiva delle Autorità italiane. La relativa notifica sarà effettuata immediatamente dall’ACC di Milano alla Torre di Lugano-Agno e successivamente confermato per via diplomatica.
Art. 9
Il presente accordo ed il suo allegato saranno registrati presso l’Organizzazione dell’Aviazione Civile internazionale (OACI-ICAO). Saranno effettuate le notifiche previste dall’art. 38 della Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 2 .
Art. 10
Il presente accordo resterà in vigore per cinque anni e si intenderà rinnovato tacitamente per lo stesso periodo salvo denuncia scritta con un preavviso di tre mesi da notificarsi per via diplomatica alla controparte ed all’OACI-ICAO.
Art. 11
Gli aggiornamenti dell’allegato al presente accordo potranno essere direttamente convenuti dalle autorità aeronautiche civili delle Parti contraenti. Essi entreranno in vigore dalla data della loro firma.
Art. 12
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma. Fatto a Roma l’11 novembre 1985 in duplice originale in lingua italiana.
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