Lexipedia

0.748.410.2

Convenzione completiva della convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale Conchiusa a Guadalajara il 18 settembre 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1964

RU 1964 151; FF 1963 II 193 ediz. franc. 1963 II 213 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 27 febbraio 2025)

Gli Stati firmatari della presente convezione

considerato che la convenzione di Varsavia non contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di trasporto,

reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme applicabili in tale caso,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella presente convenzione:

  1. «Convenzione di Varsavia» significa sia la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 19291, sia la convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 19552, secondo che il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto dall’una o dall’altra;
  2. «Vettore contrattuale» significa la persona che è parte in un contratto di trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e conchiuso con un viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
  3. «Vettore effettivo» significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per autorizzazione di quest’ultimo, eseguisce in tutto o in parte il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di Varsavia. L’autorizzazione è presunta sino a prova contraria.

Art. II

Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all’articolo I, lettera b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di questa s’applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore effettivo, al primo per l’intero trasporto stipulato, al secondo per la parte da lui eseguita.

Art. III

Le azioni ed omissioni del vettore effettivo o dei suoi preposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimenti come azioni ed omissioni del vettore contrattuale.

Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o dei suoi proposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti indicati nell’articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna secondo l’articolo 2 della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo che questi non vi abbia acconsentito.

Art. IV

Gli ordini o le proteste da notificare al vettore in applicazione della convenzione di Varsavia hanno lo stesso effetto sia se indirizzate al vettore contrattuale sia se indirizzate al vettore effettivo. Tuttavia gli ordini di cui all’articolo 12 della convenzione citata valgono solo se indirizzati al vettore contrattuale.

Art. V

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, ogni preposto dallo stesso o dal vettore contrattuale, che provi d’aver agito nell’esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili in virtù della presente convenzione al vettore da cui è preposto, sempreché non sia provato che abbia agito in maniera che escluda l’applicabilità dei limiti di responsabilità concessi dalla convenzione di Varsavia.

Art. VI

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, l’ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso, dal vettore contrattuale e dai proposti, che abbiano agito nell’esercizio delle proprie funzioni, non può superare l’indennità massima che secondo la presente convenzione può essere messa a carico del vettore contrattuale o di quello effettivo, sempreché nessuna di queste persone possa essere tenuta responsabile oltre il limite che le è applicabile.

Art. VII

L’azione di responsabilità contro il vettore effettivo per il trasporto eseguito può essere promossa, a scelta dell’attore, contro lo stesso o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l’azione è promossa contro un solo vettore, questi ha il diritto di esigere la chiamata in causa dell’altro vettore; gli effetti e la procedura di questo intervento sono regolati dalla legge del Tribunale adito.

Art. VIII

L’azione per responsabilità, prevista nell’articolo VII qui sopra, deve essere promossa, a scelta dell’attore, sia davanti a uno dei tribunali cui può essere proposta l’azione contro il vettore contrattuale, giusta l’articolo 28 della convenzione di Varsavia, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore effettivo o della sede principale della sua impresa.

Art. IX

Ogni clausola intesa a esentare il vettore contrattuale o quello effettivo dalla responsabilità che gli spetta in virtù della presente convenzione o a stabilire un limite minore di quello fissato nella medesima è nulla e priva d’effetto; la nullità di detta clausola non implica però la nullità del contratto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci trasportate.

Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti deroghino ai disposti della presente convenzione, sia determinando la legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse nei limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella giurisdizione dei tribunali previsti all’articolo VIII.

Art. X

Riservato l’articolo VII, nessun disposto della presente convenzione tocca i diritti e gli obblighi vicendevoli dei due vettori.

Art. XI

La presente convenzione, sino a quando non sia entrata in vigore secondo l’articolo XIII, sarà aperta alla firma di ogni Stato che, a tale data, sia membro dell’ONU o di un’istituzione speciale.

Art. XII

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti del Messico.

Art. XIII

La presente convenzione, ratificata che sia da cinque Stati firmatari, entrerà in vigore fra essi il novantesimo giorno dal deposito dell’ultimo strumento di ratificazione, Essa entrerà in vigore per ogni Stato che la ratifichi in seguito, il novantesimo giorno dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Non appena entrata in vigore, la presente convenzione verrà registrata presso l’ONU e l’OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico.

Art. XIV

La presente convenzione resterà aperta, dopo l’entrata in vigore, all’adesione di tutti gli Stati membri dell’ ONU o d’un istituzione speciale.

L’adesione avverrà mediante deposito d’uno strumento d’adesione presso il governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il novantesimo giorno da detto deposito.

Art. XV

Ogni Stato contraente potrà recedere dalla presente convenzione, notificandone la disdetta al Governo degli Stati Uniti del Messico.

La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà ricevuto la notificazione.

Art. XVI

Nel ratificare la presente convenzione, nell’aderirvi, od anche successivamente, ogni Stato contraente può mediante notifica al Governo degli Stati Uniti del Messico, dichiarare che essa si estenderà a uno qualsiasi dai territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.

La convenzione si estenderà ai territori indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo degli Stati Uniti del Messico l’avrà ricevuta.

Ogni Stato contraente può, giusta l’articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.

Art. XVII

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

Art. XVIII

Il Governo degli Stati Uniti del Messico notifica all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o d’un’ istituzione speciale:

  1. ogni firma apposta alla presente convenzione, e la data dello stesso;
  2. ogni deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, e la data della stessa;
  3. la data d’entrata in vigore della convenzione conformemente al numero 1 dell’articolo XIII;
  4. ogni ricezione di notifica di disdetta, e la data della stessa;
  5. ogni ricezione di notifica di dichiarazione in virtù dell’articolo XVI, sarà e la data della stessa.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici, redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza, farà sede il testo francese, lingua della convenzione di Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà una traduzione ufficiale in lingua russa.

La presente convenzione sarà depositata presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi rimarrà aperta alla firma, conformemente all’articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie certificate confermi all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o di un’istituzione speciale.

(Seguono le firme)

0.748.410.2

Campo d’applicazione il 27 febbraio 20253

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Arabia Saudita

18 maggio

1973 A

16 agosto

1973

Australia

1° novembre

1962

1° maggio

1964

Austria

21 dicembre

1965 A

21 marzo

1966

Azerbaigian

20 gennaio

2000 A

19 aprile

2000

Bahamas

15 maggio

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein

12 marzo

1998 A

10 giugno

1998

Belarus

16 ottobre

1983

14 gennaio

1984

Belgio

6 maggio

1969

4 agosto

1969

Bosnia e Erzegovina

21 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Brasile

8 febbraio

1967

9 maggio

1967

Burkina Faso

2 luglio

1992 A

30 settembre

1992

Canada

30 agosto

1999 A

30 novembre

1999

Capo Verde

16 agosto

2004 A

14 novembre

2004

Ceca, Repubblica

5 dicembre

1994 S

1° gennaio

1993

Ciad

9 marzo

1971 A

7 giugno

1971

Cina

Hong Kong a

2 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

31 agosto

1970 A

29 novembre

1970

Colombia

2 maggio

1966 A

31 luglio

1966

Croazia

7 ottobre

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca

20 gennaio

1967 A

20 aprile

1967

Egitto

4 maggio

1964 A

2 agosto

1964

El Salvador

11 gennaio

1979 A

11 aprile

1979

Emirati Arabi Uniti

4 maggio

1964 A

2 agosto

1964

Estonia

21 aprile

1998 A

20 luglio

1998

Eswatini

12 luglio

1971 A

10 ottobre

1971

Figi

18 gennaio

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

5 aprile

1966

4 luglio

1966

Finlandia

26 maggio

1977 A

24 agosto

1977

Francia

24 gennaio

1964

1° maggio

1964

Gabon

18 febbraio

1971 A

19 maggio

1971

Germania

2 marzo

1964

31 maggio

1964

Ghana

21 luglio

1997 A

19 ottobre

1997

Giamaica

3 ottobre

1964 A

1° gennaio

1965

Grecia

19 settembre

1973 A

17 dicembre

1973

Grenada

30 agosto

1985 A

28 novembre

1985

Guatemala

24 giugno

1971

22 settembre

1971

Guinea

12 novembre

1998 A

11 febbraio

1999

Honduras

12 novembre

1998

11 febbraio

1999

Iran

17 luglio

1975 A

15 ottobre

1975

Iraq

27 luglio

1972 A

25 ottobre

1972

Irlanda

19 gennaio

1966 A

19 aprile

1966

Islanda

12 luglio

2004 A

10 ottobre

2004

Israele

27 novembre

1980 A

25 febbraio

1981

Italia

15 maggio

1968 A

13 agosto

1968

Kuwait

10 agosto

1975 A

8 novembre

1975

Lesotho

20 ottobre

1975 A

18 gennaio

1976

Libano

21 febbraio

1967 A

22 maggio

1967

Libia

22 maggio

1969 A

20 agosto

1969

Lituania

9 dicembre

1996 A

9 marzo

1997

Lussemburgo

23 agosto

1968 A

21 novembre

1968

Macedonia del Nord

19 giugno

1991 A

17 settembre

1991

Malawi

28 ottobre

1977 A

26 gennaio

1978

Malaysia

17 gennaio

2008 A

15 aprile

2008

Mali

3 febbraio

1999 A

3 maggio

1999

Marocco

5 novembre

1975 A

3 febbraio

1976

Mauritania

27 marzo

1979 A

25 giugno

1979

Maurizio

15 ottobre

1990 A

13 gennaio

1991

Messico

16 maggio

1962

1° maggio

1964

Moldova

26 maggio

1997 A

24 agosto

1997

Montenegro

30 luglio

2008 S

3 giugno

2006

Niger

14 luglio

1964 A

12 ottobre

1964

Nigeria

16 luglio

1969 A

14 ottobre

1969

Norvegia

20 gennaio

1967

20 aprile

1967

Nuova Zelanda

19 maggio

1969 A

17 agosto

1969

Isole Cook

19 maggio

1969

17 agosto

1969

Niue

19 maggio

1969

17 agosto

1969

Tokelau

19 maggio

1969

17 agosto

1969

Paesi Bassi

25 febbraio

1964

25 maggio

1964

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Sint Maarten

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Pakistan

21 luglio

1965 A

19 ottobre

1965

Papua Nuova Guinea

3 dicembre

1975 A

3 marzo

1976

Paraguay

2 ottobre

1969 A

31 dicembre

1969

Perù

15 luglio

1988 A

12 ottobre

1988

Polonia

16 dicembre

1964

16 marzo

1965

Regno Unito

4 settembre

1962

1° maggio

1964

Akrotiri e Dhekelia

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Bermuda

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Gibilterra

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isola di Man

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isole Caimane

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isole del Canale

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isole Falkland

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isole Turche e Caicos

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Isole Vergini britanniche

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Montserrat

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Sant'Elena (con Ascension)

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Terra antartica britannica

15 marzo

1967 A

13 giugno

1967

Romania

21 aprile

1965 A

20 luglio

1965

Ruanda

11 giugno

1971 A

9 settembre

1971

Russia

21 settembre

1983

20 dicembre

1983

Salomone, Isole

17 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Seicelle

19 giugno

1980 A

17 settembre

1980

Serbia

17 luglio

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

11 luglio

1994 S

1° gennaio

1993

Slovenia

19 agosto

1998 S

25 giugno

1991

Sudafrica

4 gennaio

1974 A

4 aprile

1974

Svezia

20 gennaio

1967

20 aprile

1967

Svizzera

1° febbraio

1964

1° maggio

1964

Togo

27 giugno

1980 A

25 settembre

1980

Tunisia

6 maggio

1970 A

4 agosto

1970

Ucraina

16 ottobre

1983

14 gennaio

1984

Ungheria

23 novembre

1964

21 febbraio

1965

Uzbekistan

26 febbraio

1997 A

27 maggio

1997

Zambia

1° marzo

1971 A

30 maggio

1971

Zimbabwe

27 aprile

1982 S

18 agosto

1980

  1. Dal 13 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 2 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.