Nella presente convenzione:
- «Convenzione di Varsavia» significa sia la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 19291, sia la convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 19552, secondo che il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto dall’una o dall’altra;
- «Vettore contrattuale» significa la persona che è parte in un contratto di trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e conchiuso con un viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
- «Vettore effettivo» significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per autorizzazione di quest’ultimo, eseguisce in tutto o in parte il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di Varsavia. L’autorizzazione è presunta sino a prova contraria.